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A che punto è la riforma della crisi d’impresa?

Il D.L. n. 118/2021 ha introdotto una serie di rinvii legati all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, già frutto di precedenti proroghe. L’effetto è che alcuni istituti sono stati rinviati, mentre altri, come gli “accordi ad efficacia estesa”, sono disponibili fin da subito. Parte il 15 novembre, inoltre, la procedura composizione negoziata della crisi, strumento a disposizione di tutti gli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese.

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2021 è stato pubblicato il nuovo D.L. n. 118/2021 che ha impatti importanti sulla riforma della crisi di impresa. Vediamo quali sono le novità principali che entrano sin da subito in vigore e quali istituti del nuovo Codice della crisi di impresa dovranno invece attendere ancora. Crisi d’impresa, tra rinvii e conferme Il momento storico conosce una fase delicata della vita delle imprese italiane. Da un lato il Governo è preoccupato di stimolare la ripartenza e mettere in campo le riforme da tempo auspicate, fra le quali appunto quella del Codice della Crisi d’impresa, dall’altro il tessuto imprenditoriale è già provato dalle difficoltà provocate dall’emergenza sanitaria che hanno costretto gli imprenditori ad affrontare rapidamente molti cambiamenti nell’organizzazione delle loro attività. Per questi motivi, la linea prescelta dal Governo è quella di rimandare l’entrata in vigore di quei meccanismi previsti dal Codice della crisi che potrebbero provocare incertezze interpretative e conseguente instabilità negli operatori del diritto, e invece anticipare i tempi per quelle norme che aiutano il risanamento delle imprese prima che escano completamente dalla scena del mercato. Il D.L. n. 118/2021 ha quindi: - rinviato al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa; - rinviato al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore del Titolo II, parte 1 sulla disciplina dell’allerta e della composizione assistita della crisi. Vediamo invece quali istituti entrano in vigore con il nuovo decreto. Accordi a efficacia estesa Da subito utilizzabile lo strumento degli “accordi ad efficacia estesa” previsto dall’art. 182-septies Legge fallimentare. Gli accordi di ristrutturazione che tale norma disciplinava solo in relazione ai debiti con gli intermediari finanziari sono adesso estesi a tutte le categorie di creditori. Convenzione di moratoria Anche la convenzione di moratoria (art. 182-octies L.F.) è estesa a tutte le tipologie di creditori, e la novità entra subito in vigore. Accordi di ristrutturazione agevolati Altra norma del Codice della crisi d’impresa di cui si anticipa l’entrata in vigore è quella sugli accordi di ristrutturazione agevolati (art. 182-nonies L.F.). La percentuale dei creditori necessari per concludere l’accordo di ristrutturazione dei debiti viene ridotta dal 60% al 30%, in presenza delle seguenti condizioni: - rinuncia del debitore al periodo di inesigibilità; - il debitore non ha presentato ricorso di preconcordato; - il debitore non ha azionato il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari od esecutive nel corso della trattativa. Novità per coobbligati e fideiussori Entra subito in vigore anche il nuovo art. 182-decies L.F. per effetto del quale, - ai creditori che hanno concluso l’accordo con il debitore, si applica l’art. 1239 c.c. (per cui i fideiussori sono liberati dal debito nei loro confronti); - i creditori non aderenti ai quali sono estesi gli effetti dell’accordo conservano i propri diritti impregiudicati nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore, e degli obbligati in via di regresso; - gli accordi di ristrutturazione hanno efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, salvo che non ci sia un accordo diverso. Se i soci hanno prestato garanzia, potranno però continuare a rispondere del debito a questo diverso titolo e sempre che non ci siano accordi diversi a riguardo. Nuova procedura di composizione negoziata della crisi Parte dal 15 novembre 2021 la nuova procedura di composizione negoziata della crisi. Vediamo le caratteristiche principali del nuovo strumento. - A chi si applica? A tutti gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, sia per le imprese commerciali che per quelle agricole e senza alcun limite dimensionale. - Quando si applica? Quando l’impresa si trovi in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario tale da rendere probabile la crisi o l’insolvenza. - Come funziona? Un esperto indipendente viene affiancato alla figura dell’imprenditore e ha il compito di agevolare le trattative per la composizione della crisi. - Che benefici ha? Sono molti i benefici della nuova procedura. Innanzitutto, è uno strumento cui si accede su base volontaria e che resta nella prerogativa dell’imprenditore e dei suoi consulenti per tutta la durata della procedura. Poi tutto quanto viene affrontato nel corso della trattativa è coperto dal principio di riservatezza. Inoltre, in caso di insuccesso non c’è il rischio che la procedura sfoci in un fallimento o in una segnalazione al Pubblico Ministero. Infine, sono previste misure premiali come la riduzione degli interessi debitori al tasso legale, la rateazione delle imposte e la riduzione delle sanzioni tributarie. - Come si chiede la nuova procedura? L’istanza si presenta attraverso la piattaforma telematica nazionale che si trova sul sito della Camera di commercio dove è iscritta l’impresa. Sullo stesso portale c’è la possibilità di eseguire in via preventiva un test di autodiagnosi, per capire se ci sono i requisiti di squilibrio patrimoniale o economico finanziario. Con la domanda andranno depositati una serie di documenti necessari all’esperto per la valutazione dell’impresa e per l’avvio delle trattative. - Come viene scelto l’esperto? La nomina dell’esperto avviene ad opera di una commissione composta da tre membri, nominati dall’Autorità giudiziaria, dal Presidente della Camera di commercio regionale e dal Prefetto. - Cosa succede con la nomina dell’esperto? La nomina dell’esperto non comporta l’apertura di una procedura concorsuale. L’imprenditore resta pienamente in possesso del suo patrimonio e può continuare a pagare regolarmente i propri creditori e a compiere l’attività ordinaria e straordinaria dell’impresa. - Come si conclude? La procedura termina quando viene compiuto uno dei seguenti atti: contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; convenzione moratoria, piano di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. In via subordinata la procedura può concludersi anche con una delle procedure già previste dalla legge fallimentare.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2021/10/11/punto-riforma-crisi-impresa

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