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Costituzione on line di S.r.l. in videoconferenza: come funziona la nuova procedura

Via libera all’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, i notai possono costituire da remoto le società a responsabilità limitata ordinarie semplificate. E’ quanto previsto dal decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151. In particolare, il provvedimento prevede l’istituzione di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato che consentirà l'accertamento dell'identità, la verifica dell'apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale, la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati nonché la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà.

Con il decreto legislativo approvato il 4 novembre 2021 dal Consiglio dei Ministri, nel nostro ordinamento - in attuazione dell’art. 29 della l. n. 53/2021 “Legge di delegazione europea 2019-2020”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 del 23 aprile 2021 - è stata introdotta la possibilità di costituire on line le società a responsabilità limitata e le società a responsabilità limitata semplificate. Prima di tale modifica, in base all’art. 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per la stipula dell’atto notarile di costituzione era richiesta la presenza fisica delle parti; tale disposizione non era suscettibile di interpretazione estensiva (dal concetto di presenza fisica alla presenza in remoto) in quanto il notaio doveva: - identificare le parti; - indagare la loro volontà e l’adeguamento della stessa all’ordinamento giuridico; e - raccogliere la loro sottoscrizione. L’art. 2 del citato decreto legislativo nell’implementare la l. n. 53/2021 (e quindi i principi e i criteri direttivi specifici per l’esercizio della suddetta delega nell’attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, relativa all’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario) fornisce adeguate garanzie in relazione alle tre funzioni fondamentali sopra identificate. Come previsto dal comma 2 dell’art. 29 della legge delega, da tale disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Le modalità di costituzione introdotte dalla norma in esame impattano per scelta legislativa esclusivamente sul notariato; infatti, la piattaforma digitale sarà realizzata e gestita dal Consiglio nazionale del notariato senza oneri a carico della finanza pubblica. Ambito di applicazione della norma L’art. 2, comma 1 del decreto legislativo prevede la possibilità che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, sia ricevuto dal notaio - mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato - per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse. L’Italia si è avvalsa della facoltà concessa dalla direttiva di non prevedere procedure di costituzione on line per i tipi di società diversi da quelle che corrispondono alle società a responsabilità limitata e alle società a responsabilità limitata semplificata. Inoltre, il medesimo articolo prevede che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni della legge notarile (legge n. 89 del 1913) relative all'atto pubblico redatto con procedure informatiche (art. 47-bis e 47-ter) e alla sua sottoscrizione (art. 52-bis). Quest’ultimo articolo dispone che le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivano personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa e che il notaio apponga personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza. Come sopra anticipato, la costituzione on line è possibile unicamente nelle ipotesi di conferimenti mediante denaro attraverso bonifico sul conto corrente bancario dedicato intestato al notaio rogante. Si tratta, pertanto, di trasporre in modalità telematica il meccanismo proprio del mondo analogico al fine di ridurre tempi e costi delle procedure. Restano, inoltre, i requisiti previsti dal diritto nazionale concernenti l’autenticità, l’accuratezza, l’affidabilità, l’attendibilità e la forma giuridica appropriata dei documenti o delle informazioni presentate. Pertanto, pur nell’ottica di semplificare e velocizzare il processo di costituzione delle società, si vuole evitare che la costituzione on line porti alla creazione di soggetti aventi il solo scopo di porre in essere attività illecite, lasciando ai singoli Stati membri la responsabilità di intervenire per impedirne la costituzione. Piattaforma telematica Il comma 2 dell’art. 2 dispone in merito alla piattaforma telematica del Consiglio nazionale del notariato che dovrà prevedere: - l'accertamento dell'identità; - la verifica dell'apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata; - la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati; - la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà. Inoltre, la piattaforma dovrà: - utilizzare mezzi di identificazione elettronica aventi un livello di garanzia significativo o elevato, come previsto dalla disciplina europea in materia di identificazione elettronica (di cui al regolamento (UE) 910/2014); - assicurare il collegamento continuo con le parti in videoconferenza, la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere, l'apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari, la conservazione dell'atto mediante collegamento con la struttura predisposta dal Consiglio notarile ai sensi dell'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e il tracciamento di ogni attività; - consentire, ai fini della sottoscrizione dell'atto, il contestuale rilascio alle parti della firma elettronica riconosciuta. La piattaforma permetterà al cittadino, sprovvisto di firma elettronica, di ottenerne una per la singola stipula garantendo così a tutti di partecipare a parità di condizioni. Si rileva, inoltre, che il successivo comma 3 consente che gli atti costitutivi siano ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche tramite l'uso di modelli uniformi - redatti anche in lingua inglese e pubblicati sul sito istituzionale delle camere di commercio - adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Nel caso di utilizzo dei suddetti modelli, la norma stabilisce un limite massimo al compenso per l'attività notarile. Con riguardo alla redazione degli atti costitutivi ricevuti in videoconferenza, il successivo comma 4 dell’art. 2 dispone quanto segue: - nell'ipotesi in cui le parti siano residenti all'estero, qualsiasi notaio italiano potrà ricevere l'atto; - nel caso di cittadini residenti in Italia, è previsto che gli stessi si rivolgano a notai del luogo in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o la sede legale. La norma conclude (commi 5 e 6) prevedendo che il notaio: - interrompa la stipula dell'atto in videoconferenza e chieda la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, in caso di dubbio sull'identità del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme sulla capacità di agire o di rappresentare una società; - abbia facoltà di rettificare un atto informatico mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico formato con modalità informatica. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/11/12/costituzione-on-line-s-r-l-videoconferenza-funziona-nuova-procedura

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