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Sospensione dell’attività imprenditoriale: quanto costa la revoca per le violazioni plurime

Se, durante l’ispezione in azienda, il personale ispettivo dell’INL dovesse constatare la presenza di più violazioni, l’importo che il datore di lavoro dovrà pagare per chiedere la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sarà dato dalla somma delle sanzioni previste per ciascuna violazione accertata. E’ uno dei chiarimenti forniti dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n. 3 del 2021. Il documento di prassi si sofferma sulle novità contenute nel decreto fiscale con riguardo all’ipotesi di presenza accertata di lavoratori irregolari e di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Esclusione dei collaboratori familiari e dei soci lavoratori dal computo dei lavoratori irregolari e importo, da versare per la revoca, pari alla somma di quanto indicato per ciascuna violazione accertata. Sono queste alcune delle novità interpretative contenute nella circolare n. 3 del 9 novembre 2021 per mezzo della quale l’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce, al proprio personale ispettivo, le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dal D.L. n. 146/2021 al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Presupposti per l’adozione del provvedimento A differenza della previgente formulazione l’attuale testo, in maniera più categorica, non prevede più forme di discrezionalità nell’adozione del provvedimento. Il nuovo testo dell’art. 14 del TUSL prevede, difatti, che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui sia accertata - nell’unità produttiva ispezionata - una delle seguenti circostanze: · Impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati; · Gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL (anch’esso riscritto). Con riferimento all’ipotesi di lavoro irregolare, la circolare n. 3/2021 introduce alcune rilevanti novità. Sulla base di un’interpretazione letterale del dettato normativo l’INL afferma che, ai fini del calcolo dell’aliquota del 10%, nel numeratore della frazione vanno inseriti soltanto i lavoratori che risultino - all’atto dell’accesso ispettivo - privi della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente, a differenza del passato, non potranno più essere considerati “in nero” (quindi computati a tal fine) eventuali lavoratori pur sconosciuti alla pubblica amministrazione ma rispetto ai quali non è prevista la C.O. come, per esempio, i coadiuvanti familiari o i soci lavoratori (per i quali è, tuttavia, pur sempre obbligatoria la DNA all’INAIL prevista dall’art. 23 del DPR n. 1124/1965). All’atto pratico, quindi, ai fini dell’adozione del provvedimento interdittivo, andranno computati soltanto i lavoratori irregolari qualificabili come subordinati, parasubordinati (es. co.co.co.) o prestatori occasionale (art. 54-bis, Legge n. 96/2017). In modo apparentemente contraddittorio, sempre secondo l’INL, nel denominatore della frazione andranno, invece, computati tutti i lavoratori che rientrano nella più ampia nozione prevista dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e fra questi, quindi, anche i collaboratori familiari “accidentali” ed i soci lavoratori.

N.B. Le predette indicazioni si prestano ad alcune considerazioni. Tutte le categorie di lavoratori, a prescindere dal formale inquadramento contrattuale, vanno necessariamente tutelate sotto il profilo della salute e sicurezza, così come peraltro opportunamente prevede l’art. 2 del TUSL. Inoltre, l’aver escluso dal numeratore e previsto al denominatore della frazione i soci e i collaboratori familiari vanifica parzialmente, di fatto, il maggior rigore preteso dal Legislatore con l’abbassamento della soglia di irregolarità (dal 20% al 10%) ai fini dell’adozione del provvedimento. L’auspicio è che l’iter parlamentare di conversione in legge del D.L. n. 146/2021 chiarisca questo delicato aspetto.
L’INL chiarisce, inoltre, che il momento in cui va cristallizzata la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento interdittivo è l’”accesso ispettivo”. Ciò comporta che, eventuali regolarizzazioni postume rispetto a tale momento, non potranno in ogni caso precludere l’adozione del provvedimento di sospensione (es. adozione del provvedimento su segnalazione di altre amministrazioni). Per quanto riguarda, invece, le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dal 22 ottobre il provvedimento va adottato ogniqualvolta venga accertata una delle 12 ipotesi tassativamente previste dal nuovo Allegato I del TUSL. Tale previsione, tuttavia, va letta in combinato disposto con la generalizzazione delle competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista a favore del personale ispettivo INL dal novellato art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008.Gravi violazioni della disciplina di tutela della SSL ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all’art. 14 (Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 come sostituito dal D.L. n. 146/2021)
 FattispecieImporto somma aggiuntiva
1Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischiEuro 2.500
2Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazioneEuro 2.500
3Mancata formazione ed addestramentoEuro 300 per ciascun lavoratore interessato
4Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabileEuro 3.000
5Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)Euro 2.500
6Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'altoEuro 300 per ciascun lavoratore interessato
7Mancanza di protezioni verso il vuotoEuro 3.000
8Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terrenoEuro 3.000
9Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischiEuro 3.000
10Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischiEuro 3.000
11Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)Euro 3.000
12Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controlloEuro 3.000
Al riguardo, si evidenzia come il legislatore abbia opportunamente rimosso il pleonastico presupposto della “reiterazione” delle gravi violazioni commesse. Conseguentemente, come si legge nella circolare n. 3/2021, sarà adesso sufficiente l’accertamento di una delle suddette violazioni per consentire, al personale ispettivo dell’Agenzia al pari di quello delle ASL, l’adozione del provvedimento cautelare per violazione delle norme sulla salute e sicurezza nell’ambito di tutte le attività produttive. Su tali aspetti, comunque, l’INL si è riservato la facoltà di fornire ulteriori chiarimenti anche perché, l’attuale carenza di profili tecnici e competenze professionali all’interno delle strutture territoriali dell’Agenzia, rende particolarmente complessa l’attuazione pratica di queste nuove rilevanti competenze. Ambito di applicazione Così come in passato, il provvedimento di sospensione ha una efficacia spaziale limitata. La circolare, nel richiamare i precedenti orientamenti ministeriali, ribadisce come esso vada adottato “in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni” (unità produttiva, cantiere, ecc.) e non all’intera impresa. Tuttavia, diversamente dal passato, adesso la sospensione potrà essere ulteriormente limitata. La nota, in coerenza col dettato normativo, prevede infatti che il provvedimento possa essere alternativamente adottato in relazione all’attività lavorativa svolta da singoli lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro abbia: · omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3, All. I); · omesso di fornire i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (violazione n. 6, All. I). In questi casi, pur potendo l’attività imprenditoriale proseguire, i lavoratori coinvolti dovranno essere sospesi dal lavoro conservando, comunque, tutti i diritti patrimoniali e previdenziali. L’INL, inoltre, chiarisce che in caso di contestuale presenza di più violazioni utili alla adozione del provvedimento di sospensione il personale ispettivo adotterà un solo provvedimento di sospensione fermo restando che, ai fini della relativa revoca, occorrerà verificare la regolarizzazione di tutte le violazioni accertate ed il pagamento delle somme aggiuntive previste per ciascuna di esse. Decorrenza della sospensione Così come in passato, gli effetti sospensivi possono decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. L’INL evidenzia come, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato. Come conseguenza dell’adozione del provvedimento, il Decreto continua a prevedere una sorta di “sanzione indiretta”. Difatti, per tutto il periodo di sospensione, è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione verrà comunicato all’ANAC ed al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per i conseguenti adempimenti. Revoca del provvedimento Il provvedimento cautelare di sospensione è, per sua natura, temporaneo. Difatti, l’art. 14 del TUSL prevede che il datore di lavoro possa richiedere, all’organo di vigilanza che lo ha emesso, la revoca dello stesso in presenza delle seguenti condizioni: a) La regolarizzazione dei lavoratori anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza. A tal proposito l’INL, richiamando alcuni precedenti orientamenti del Ministero del lavoro, ribadisce che relativamente alla sorveglianza sanitaria, in attesa della visita medica, ai fini della revoca potrà comunque ritenersi sufficiente l’esibizione della prenotazione della stessa a condizione che, i lavoratori interessati, non siano adibiti a mansioni lavorative per le quali debba conseguirsi il relativo giudizio di idoneità; relativamente, invece, agli obblighi di formazione e informazione, l’Agenzia ritiene sufficiente che l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni e che l’obbligo informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore; b) L’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) La rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I; d) In caso di adozione del provvedimento per lavoro irregolare, il pagamento, di una somma aggiuntiva così determinata: € 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari; € 5.000 qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari; e) In caso di adozione del provvedimento per gravi violazioni delle norme di SSL, il pagamento, di una somma aggiuntiva di importo pari a ciascuna fattispecie individuata dall’Allegato I. La circolare ribadisce che, qualora siano state riscontrate più violazioni-presupposto per l’adozione del provvedimento, l’importo che il datore di lavoro dovrà pagare per chiedere la revoca del provvedimento sarà dato dalla somma di quanto previsto per ciascuna fattispecie. Un esempio aiuterà a comprendere meglio questa previsione.
Supponiamo che, nel corso dell’accesso, il personale ispettivo constati la presenza di un lavoratore irregolare su cinque e che il datore di lavoro non abbia neppure elaborato il documento di valutazione dei rischi. In tal caso verrà adottato un solo provvedimento di sospensione con l’indicazionedi entrambe le ipotesi. Per la revoca il datore di lavoro dovrà provvedere: · Alla regolarizzazione, sotto il profilo amministrativo e della salute e sicurezza del lavoratore in “nero” con conseguente, ove previsto, sorveglianza sanitaria (art. 41 TUSL), formazione, informazione e addestramento su rischi specifici (artt. 36 e 37 TUSL); · All’elaborazionedel DVR (art. 28 TUSL); · Al pagamento della somma aggiuntiva di € 2.500 prevista per l’impiego del lavoratore irregolare; · Al pagamento della somma aggiuntiva di € 2.500 prevista dal punto 1) dell’Allegato I per l’assenza del DVR. Restano comunque ferme ed impregiudicate le sanzioni amministrative e penali comunque previste per ciascuna violazione accertata.
Per punire ancor più severamente i cosiddetti trasgressori “seriali”, un’ulteriore novità introdotta dal DL n. 146/2021 prevede che le somme aggiuntive siano raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti all’adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione. La mancanza, purtroppo, di una banca dati nazionale da consultare in tempo reale – così come pure afferma l’INL – limita attualmente questa ipotesi soltanto ai casi di diretta conoscenza all’interno di ciascuna sede territoriale. Così come in precedenza, anche adesso, su istanza di parte, è possibile pagare le suddette somme in due soluzioni ma con differenti modalità. Dal 22 ottobre, difatti, il datore di lavoro può richiedere di pagare soltanto il 20% all’atto della richiesta di revoca del provvedimento, mentre il restante 80%, maggiorato del 5%, potrà versarlo entro 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza diviene titolo esecutivo per l’importo non versato. Ricorso avverso il provvedimento di sospensione L’INL evidenzia che, unicamente avverso i provvedimenti adottati dal personale ispettivo INL per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, è ammesso ricorso entro 30 giorni all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nei successivi trenta giorni. Contro l’eventuale inerzia dell’organo adito, il ricorrente potrà comunque continuare a contare sulla maturazione del cd. silenzio-accoglimento. Resta il grosso problema (non certo risolvibile dall’INL in via interpretativa) dell’assenza totale, nel testo normativo introdotto dal D.L. n. 146/2021, di analoghi rimedi a favore dei datori di lavoro destinatari di provvedimenti di sospensione adottati in presenza delle violazioni prevenzionistiche. Anche in questo caso è auspicabile l’approvazione – nel percorso di conversione in legge del provvedimento - di un emendamento che colmi tale lacuna. Inosservanza del provvedimento Il legislatore ha rimodulato anche le sanzioni previste in caso di inosservanza. In particolare, adesso il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento interdittivo è punito: · con l'arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; · Con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. Trattandosi di una violazione penale di tipo contravvenzionale, in quest’ultima ipotesi sarà applicabile l’estinzione agevolata per mezzo della procedura di prescrizione obbligatoria prevista dall’art. 301 D.Lgs. n. 81/2008 (in caso di adempimento, è previsto il pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda).Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenzaCopyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/11/12/sospensione-attivita-imprenditoriale-costa-revoca-violazioni-plurime

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