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Cassa integrazione Covid: proroga dei termini per l’invio delle istanze al 31 dicembre

Riaperti i termini di presentazione delle istanze di cassa integrazione. Il maxiemendamento al disegno di legge di conversione del decreto fisco-lavoro, approvato dal Senato il 2 dicembre, prevede che i termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, collegati all'emergenza epidemiologica Covid-19, scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Inoltre, le domande già inviate e non accolte, sono possono essere considerate validamente presentate. La riapertura dei termini si applica nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

In arrivo una nuova riapertura dei termini di decadenza scaduti in materia di cassa integrazione. Ancora una volta, su forte pressione in particolare del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, il Parlamento interviene per riaprire i termini di decadenza formatisi in relazione all'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da Covid-19. La novità è contenuta nell'emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge AS n. 2426, di conversione del D.L. n. 146/2021, approvato dal Senato il 2 dicembre 2021. Il testo passa ora all'esame della Camera. Riapertura dei termini di decadenza scaduti Questa volta, lo spostamento dei termini riguarda quelli scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. L’emendamento approvato prevede, come anticipato, che i termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Inoltre, aggiunge che le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte, sono considerate validamente presentate. Per individuare il campo di applicazione, ricordiamo quali sono i termini di decadenza. In caso di pagamento diretto delle prestazioni il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo d’integrazione salariale. In caso di anticipazione della prestazione da parte del datore di lavoro, invece, la richiesta di conguaglio va effettuata entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Le domande di trattamento d’integrazione salariale, invece, debbono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione. Ricordiamo che trascorsi inutilmente i predetti termini per la richiesta di pagamento diretto, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.VerificheTornando al differimento dei termini, considerando che riguarda i termini scaduti nel periodo 31 gennaio 2021 - 30 settembre 2021, occorrerà fare un’attenta verifica di qual è esattamente il campo di applicazione. Per i pagamenti diretti, ad esempio, il riferimento è di regola quello relativo ai periodi di dicembre 2020, la cui scadenza era fissata al 31 gennaio 2021; mentre per il 2021, ai periodi da gennaio ad agosto 2021 la cui scadenza, per quest’ultimo mese, era fissata a settembre 2021 e costituisce pertanto il limite temporale massimo dell’intervento di riapertura dei termini. Nel caso, invece, il provvedimento di concessione della prestazione fosse successivo alla data di scadenza ordinaria, occorre fare riferimento al termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Nell’ipotesi, invece, di anticipazione della prestazione da parte del datore di lavoro, occorrerà verificare se il termine di sei mesi previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 148/2015 sia scaduto nel periodo interessato dalla riapertura dei termini, cioè tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021. Limite di spesa Da puntualizzare, infine, che la riapertura dei termini si applica nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa e riguarda esclusivamente, come peraltro anticipato, le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il disegno di legge di conversione del D.L. n. 146/2021 dovrà essere convertito definitivamente entro il prossimo 20 dicembre 2021 e considerato i tempi ristretti non dovrebbe subire modifiche. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/12/03/cassa-integrazione-covid-proroga-termini-invio-istanze-31-dicembre

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