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GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO: LE MODIFICHE DOPO LA CONVERSIONE DEL D.L. 127 del 21 settembre 2021

Legge n. 165 del 19 novembre 2021, G.U. n. 277 del 20 novembre 2021, in vigore dal 21 novembre 2021

Facciamo seguito alla nostra circolare dell’8 ottobre 2021, per comunicare la conversione in legge n. 165 del 19 novembre 2021 del Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 che ha introdotto l’obbligo della certificazione verde Covid-19, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza).

La legge, in vigore dal 21 novembre 2021, introduce alcune misure importanti volte a semplificare le modalità di verifica del possesso del certificato verde dei lavoratori.

Di seguito si segnalano le principali novità introdotte dalla legge di conversione.

CONSEGNA DEL GREEN PASS AL DATORE DI LAVORO

Tra le novità più significative, la legge di conversione stabilisce che i lavoratori, su base volontaria, possono ora richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19.

I lavoratori che opteranno per questa soluzione, saranno esonerati dalle verifiche quotidiane da parte dei rispettivi datori di lavoro, per tutta la durata della validità del proprio green pass.

La misura introdotta pone non pochi dubbi in materia di trattamento dei dati personali dei lavoratori.

Infatti, anche il Garante della privacy, con segnalazione inviata al Governo e al Parlamento sul Disegno di legge di conversione del D.L. n. 127/2021 dell’11 novembre scorso, aveva evidenziato alcune criticità circa le nuove disposizioni, al tempo in corso di approvazione.

In particolare, il Garante ha criticato la nuova modalità operativa nella misura in cui rischia di precludere la piena realizzazione delle esigenze sanitarie sottese al sistema del green pass. Infatti, esso è efficace ai fini epidemiologici nella misura in cui sia soggetto a verifiche periodiche.

L'assenza di verifiche durante il periodo di validità del certificato non consentirebbe di rilevare l'eventuale condizione di positività sopravvenuta in capo all’intestatario del certificato.

Inoltre, sempre secondo il Garante, la norma appare in contrasto con il divieto di conservazione dei dati personali relativi al controllo del green pass. Il datore di lavoro, in base alla scadenza del certificato può comprendere facilmente se lo stesso è stato rilasciato a seguito di vaccinazione, tampone o guarigione: tutti aspetti tutelati dalla riservatezza sulla scelta del soggetto in ordine alla vaccinazione.

Tale quadro, come sottolineato dall’Autorità Garante, risulta aggravato dalla circostanza che ciò avviene in ambito lavorativo, ove il consenso rilasciato dal dipendente non può costituire un’idonea legittimazione in virtù dello squilibrio delle parti nel rapporto di lavoro.

Il lavoratore si potrebbe trovare in una situazione di soggezione che invaliderebbe il consenso espresso.

Di tali considerazioni avanzate dal Garante, evidentemente, non si è tenuto conto in fase di conversione del Decreto Legge, stante l’attuale formulazione della legge di conversione.

Alla luce delle criticità sopra esposte, sarà utile per ogni azienda valutare con i consulenti privacy la fattibilità della conservazione delle certificazioni verdi e le eventuali misure da adottare allo scopo di proteggere la riservatezza dei lavoratori.

SCADENZA DEL GREEN PASS DURANTE L’ORARIO DI LAVORO

Altra novità di notevole importanza è la previsione secondo cui la scadenza della validità del green pass in corso di prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni.

In tale ipotesi, “la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a concludere il turno di lavoro.”

Pertanto, qualora la certificazione verde di un lavoratore scada durante l’orario di lavoro, questo non dovrà essere allontanato dal luogo di lavoro e potrà continuare a prestare la propria attività lavorativa.

LAVORATORI SOMMINISTRATI

La legge di conversione interviene anche sulla verifica del green pass dei lavoratori in somministrazione, prevedendo che tale adempimento compete all’azienda utilizzatrice.

È onere dell’agenzia di somministrazione informare i lavoratori, prima dell’invio in missione, della normativa vigente in merito alle certificazioni verdi.

CONTRATTI A TERMINE PER SOSTITUZIONE NELLE IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI

In riferimento alle imprese con meno di 15 dipendenti, la legge di conversione prolunga il periodo in cui tali datori di lavoro possono sospendere e sostituire i lavoratori senza green pass.

Il dipendente senza certificazione verde è assente ingiustificato e dopo cinque giorni può essere sospeso per la durata del contratto di sostituzione, per un tempo massimo di dieci giorni.

Per effetto della modifica introdotta in sede di conversione, i citati dieci giorni sono da intendersi lavorativi e il contratto di sostituzione può essere rinnovato più volte (non più una sola volta), purché entro il 31 dicembre 2021.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti.

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