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Riforma degli ammortizzatori sociali: verso un nuovo modello “universale”. A chi spetteranno

Il disegno di legge di Bilancio 2022 prevede delle modifiche al sistema degli ammortizzatori sociali nella prospettiva di renderne più universale la fruizione. Se non cambierà la “cassetta degli attrezzi” per le imprese industriali, che saranno, come ora, destinatarie della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, le novità saranno, invece, diverse per le imprese appartenenti al settore non industriale. In particolare, non avremo il limite dei 5 dipendenti sotto il quale le aziende fino al 31 dicembre 2021 non godono, al netto di quelli emergenziali, di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Dal prossimo anno queste imprese verranno tutelate dai fondi di solidarietà bilaterali o, in loro assenza, dal Fondo di integrazione salariale. Quali sono le altre novità in arrivo?

Non cambierà la cassetta degli attrezzi per le imprese industriali, che saranno, come ora, destinatarie della cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Nello specifico quelle che occupano fino a 15 dipendenti avranno ancora il solo il trattamento ordinario, CIGO, mentre per quelle maggiori è confermata sia la CIGO che la CIGS, a seconda dei casi specifici. Nel settore non industriale le novità saranno diverseNon avremo il limite dei 5 dipendenti sotto il quale le aziende fino al 31 dicembre 2021 non godono, al netto di quelli emergenziali, di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Ma dal prossimo anno queste aziende verranno tutelate dai fondi di solidarietà bilaterali o, in loro assenza, dal Fondo di integrazione salariale, FIS. Pertanto, se l’azienda non rientrante nell’inquadramento industriale opera in un settore in cui le parti negoziali hanno costituito o costituiranno un fondo di solidarietà bilaterale, sarà quest’ultimo a intervenire per le casuali sia ordinarie, sia straordinarie. Se le parti negoziali non hanno istituito un fondo l’azienda rientrerà nell’ambito del FIS che in tal caso dal prossimo anno garantisce solo l’assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie. Le imprese non industriali, non rientranti in ambito CIGO, che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, ove operino in settori sprovvisti di fondo di solidarietà bilaterale rientreranno nella disciplina della CIGS e, quindi, anche del FIS. Per queste aziende si avrà pertanto una duplice copertura a seconda dei casi specifici di intervento, cui corrisponderà molto presumibilmente un doppio obbligo di contributivo, quello al FIS e quello per CIGS. Ma vedremo nello specifico le istruzioni operative dell’INPS quando saranno diramate dopo la pubblicazione della legge di Bilancio 2022 in Gazzetta Ufficiale. In attesa del necessario adattamento delle regole di fondi esistenti o dell’istituzione di eventuali nuovi fondi, i datori finora rimasti fuori coperture verseranno al FIS, e quando i fondi si saranno conformati alle nuove regole, i contributi dovranno essere versati ai fondi settoriali di appartenenza, recuperando dal FIS quanto versato medio tempore. Assegno di integrazione salariale, FIS e CIGS L’assegno di solidarietà esaurirà a breve, il 31 dicembre 2021, la sua funzione, mentre dal 1° gennaio 2022 l’assegno ordinario prenderà il nome di assegno di integrazione salariale da riconoscere a tutti i datori di lavoro con almeno un dipendente all’attivo. I fondi alternativi hanno tempo fino al 31 dicembre 2022 per adeguarsi. Dal 1° gennaio 2022 l’assegno di integrazione salariale sarà l’unica prestazione riconosciuta dai fondi ai lavoratori e terrà conto delle causali ordinarie e straordinarie e al lavoratore spetterà anche l’assegno per il nucleo familiare. A tal ultimo riguardo si ricorda la diversa modalità di corresponsione dal prossimo anno. Il FIS spetterà per 13 settimane in un biennio mobile nei casi di imprese fino a cinque dipendenti, 26 settimane per le altre. La riforma per contenere il costo gravante sulle aziende e lavoratori, dovuto all’estensione del campo di operatività degli ammortizzatori sociali, introduce per il 2022 una riduzione della contribuzione di finanziamento del FIS modulata in base al numero dei lavoratori mediamente occupati dall’azienda, nel semestre precedente: 1. fino a 5 dipendenti: 0,15% (0,50% meno 0,35%); 2. oltre 5 e fino a 15 dipendenti: 0,55 (0,80% meno 0,25%); 3. più di 15 dipendenti: 0,69% (0,80% meno 0,11%). Le imprese esercenti attività commerciali - compresi i settori di logistica, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici - che occupano mediamente più di 50 dipendenti pagheranno lo 0,24% (0,80% meno 0,56%). Si prevede altresì per l’anno 2022 la riduzione dell’aliquota di finanziamento della CIGS per le aziende, destinatarie della stessa, che occupano più di 15 dipendenti. Per tali soggetti la contribuzione scenderà allo 0,27% (0,90% meno 0,63%). Essendo un’aliquota suddivisa tra datore di lavoro (2/3) e dipendente (1/3) si ritiene che anche la riduzione incida con il medesimo criterio, determinando un onere di 0,18% a carico dell’azienda e 0,09% a carico dei lavoratori. Rimangono destinatarie della CIGS, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, anche le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale e i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali. Per tale ammortizzatore vi sarà anche una modifica delle causali di intervento. Infatti, la “riorganizzazione aziendale” è estesa alle situazioni in cui le imprese presentano programmi finalizzati a realizzare processi transizionali per la cui individuazione si deve attendere la corretta perimetrazione che avverrà con decreto interministeriale. Contratti di solidarietà Novità anche per i contratti di solidarietà: tra queste si evidenzia l’elevazione del e percentuali collettive e individuali che le aziende devono rispettare per accedere all’istituto contrattuale. Infatti, la riduzione media massima complessiva dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà dal 1° gennaio 2022 passa dal 60 all’80%; mentre sempre da gennaio p.v. la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro, riferita all’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, viene elevata – per ogni dipendente - dal 70 al 90%. Sono previsti due particolari trattamenti di CIGS in deroga ai limiti di durata singoli e complessivi della Cassa, per le aziende, con oltre 15 dipendenti, che hanno esaurito il periodo massimo di CIG. Il primo permette, nel caso in cui debbano sostenere le transizioni occupazionali, la possibilità di richiedere altri 12 mesi di CIGS non prorogabili. Per questo scopo nell’ambito della procedura sindacale le aziende devono indicare quali provvedimenti intendono adottare per la rioccupazione dei soggetti coinvolti o per agevolarne l'impiego in proprio. I soggetti interessati vengono inseriti nel programma Garanzia di occupabilità dei lavoratoti (Gol). Il secondo intervento consente - sempre alle aziende che hanno saturato i limiti complessivi della Cassa - l’accesso a un ulteriore trattamento CIGS per un massimo di 52 settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023. Questa misura - utile a fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica - può essere concessa nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022 e 150 milioni di euro per il 2023. Per la disciplina generale degli ammortizzatori si ricorda infine che verrà ridotto 90 a 30 giorni il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro per accedere alle misure degli ammortizzatori sociali. Ai fini della determinazione delle soglie di accesso ai singoli strumenti si computeranno tutti i lavoratori subordinati, inclusi quelli a domicilio, dirigenti e apprendisti. I lavoratori a domicilio saranno destinatari di prestazioni di integrazioni salariali e per gli apprendisti viene eliminata la perimetrazione del beneficio alla sola fattispecie di quelli professionalizzante. Viene, inoltre, unificato il massimale mensile per il calcolo dei trattamenti a quello più alto. Dopo l’esperienza dovuta purtroppo al Covid viene riconosciuta la possibilità di procedere all’osservanza della informativa sindacale anche in via telematica sia per ammortizzatori ordinari che per CIGS. I datori di lavoro che non hanno fatto ricorso ad ammortizzatori per almeno 24 mesi godranno della riduzione della contribuzione addizionale a valere dal 2022. Viene previsto, inoltre, che in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro, a pena di decadenza, debba inviare all'INPS i dati necessari entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall'autorizzazione.

Questo articolo di IPSOA Quotidiano è frutto della collaborazione fra Wolters Kluwer e NexumStp: consulenza evoluta per le PMI.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/12/17/riforma-ammortizzatori-sociali-modello-universale-spetteranno

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