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Smart working emergenziale: dalla procedura semplificata per l’avvio al possesso del green pass

Procedura semplificata di comunicazione dello smart working fino al 31 marzo 2022. Il datore di lavoro del settore privato può comunicare l’avvio del lavoro agile senza essere obbligato ad allegare alcun accordo con il singolo lavoratore. E’ uno dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, con l’aggiornamento delle FAQ, in virtù delle novità previste dal decreto Natale. In merito al green pass, il lavoratore che effettua la prestazione in modalità “agile” non deve necessariamente essere in possesso della certificazione verde in quanto non dovrà condividere gli ambienti di lavoro con altri lavoratori. Il datore di lavoro dovrà fare attenzione qualora voglia richiedere la prestazione lavorativa nei locali aziendali. La circolare 5 gennaio 2021 dei ministri Brunetta e Orlando raccomanda, inoltre, di usare al massimo la flessibilità consentita dalle regole vigenti sul lavoro agile.

Il Ministero del Lavoro ha provveduto ad aggiornare le FAQ in materia di lavoro agile (smart working), e lo ha fatto in virtù anche delle novità intervenute nel decreto Natale (D.L. n. 221/2021). Si tratta delle risposte a domande frequenti che sono pubblicate sul sito internet www.lavoro.gov.it e che rappresentano l’indirizzo che il Ministero del Lavoro ha dato all’utilizzo di questo istituto. Vediamo l’orientamento del dicastero ed i riflessi per i lavoratori e le aziende che utilizzano lo smart working. In primis, viene evidenziata la proroga dello stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022. Detta proroga riguarda, tra le altre cose, anche l’estensione, al 31 marzo 2022, delle misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, tra le quali è presente la procedura semplificata per l’attivazione dello smart working. Il Ministero del lavoro chiarisce che, in forza di quanto disposto dal D.L. n. 221/2021, il termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working, di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), è prorogato fino al 31 marzo 2022. Procedura semplificata e avvio dello smart working Con la procedura semplificata, effettuabile esclusivamente con l’applicativo informatico messo a disposizione dal Ministero del lavoro, il datore di lavoro del settore privato può comunicare l’avvio dello smart working anche per più lavoratori (comunicazione "massiva") senza essere obbligato ad allegare alcun accordo con il singolo lavoratore. Alla procedura telematica dovrà essere incluso esclusivamente il file Excel contenente i dati obbligatori richiesti. Questi i dati obbligatori da comunicare: - Codice Fiscale del datore di lavoro; - Dati anagrafici del lavoratore (cognome, nome, codice fiscale, comune e data di nascita); - Dati del rapporto di lavoro: posizione assicurativa territoriale INAIL (PAT) e Voce di tariffa INAIL associata al rapporto di lavoro; - Periodo del lavoro agile: data di inizio e data di fine di validità dell’accordo. Non è, altresì, necessario indicare le singole giornate di smart-working qualora la prestazione da remoto non venga svolta per l’intero periodo indicato. Il file è scaricabile dal seguente link. Tra i dati da inserire obbligatoriamente è presente anche la data di fine validità dell’accordo. Nel caso in cui la di comunicazione già inviata o di proroga del periodo di lavoro agile, è possibile utilizzare lo stesso file Excel precedentemente comunicato, inserendo o modificando la data di fine validità dell’accordo. Stessa modifica potrà essere effettuata anche qualora l’avvio dello smart working fosse avvenuto prima dell'insorgere della pandemia. Ricapitolando, la modalità semplificata consiste nella possibilità, da parte del datore di lavoro, di avviare il lavoro agile: - anche in assenza di un accordo individuale; - con una comunicazione semplificata, attraverso la procedura telematica prevista sul sito www.cliclavoro.gov.it; - utilizzando il documento messo a disposizione dall’INAIL per assolvere agli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile (articolo 22, comma 1, della Legge n. 81/2017). Lavoratori fragili Un altro chiarimento riguarda i lavoratori fragili e cioè quei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Tra i lavoratori fragili sono ricompresi anche i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992). Per questi lavoratori vi è il diritto, fino al 28 febbraio 2022, a svolgere la prestazione lavorativa in smart working, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, n. 18, come da ultimo modificato dal D.L. n. 221/2021. Qualora l’attività lavorativa sia incompatibile con il lavoro da remoto, il lavoratore dovrà essere adibito a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Sarà compito dei Ministri della Salute, del Lavoro e della Pubblica Amministrazione, adottare un decreto ove saranno individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa dovrà essere normalmente svolta in modalità agile. Green pass e smart working Visto la recrudescenza del virus e l’inasprimento delle tutele per i lavoratori, che ha comportato l’obbligo, per questi ultimi, del possesso di un green pass valido per accedere ai luoghi di lavoro, è il caso di fare una breve disamina qualora il lavoratore svolga la propria attività lavorativa a distanza, attraverso il lavoro agile. Il lavoratore che effettua la prestazione in modalità “agile” non deve necessariamente essere in possesso della certificazione verde Covid-19, in quanto già di per se limita i contagi, ed inoltre il bisogno di possedere un green pass viene meno stante il fatto che il lavoratore non dovrà condividere gli ambienti di lavoro con altri lavoratori. Il datore di lavoro dovrà comunque fare attenzione qualora voglia richiedere la prestazione lavorativa all’interno dei locali aziendali, ad esempio per ragioni legare ad una riunione o per motivi formativi. In questi casi, dovrà sincerarsi circa il possesso del green pass da parte del lavoratore, prima di farlo entrare in azienda. Nessun problema, ritengo, ad avviare uno smart working in conseguenza proprio del mancato possesso, da parte del lavoratore, del green pass. L’unica cosa che il datore di lavoro dovrà verificare è la compatibilità dell’attività lavorativa con la prestazione da remoto. Cosa diversa è se si tratta di un dipendente di una pubblica amministrazione. Infatti, il Ministro per la Pubblica amministrazione, nelle linee guida in materia di obbligo di possesso e di esibizione della Certificazione verde Covid-19 da parte del personale, del 12 ottobre 2021, ha vietato di adibire a lavoro agile i dipendenti sulla base del mancato possesso del green pass o dell’impossibilità di esibire la certificazione verde. La nuova circolare sul lavoro agile Il 5 gennaio 2021 i ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro, Andrea Orlando hanno firmato una circolare congiunta rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/01/07/smart-working-emergenziale-procedura-semplificata-avvio-possesso-green-pass

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