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Filiere agricole: compilazione e trasmissione delle domande per l’esonero contributivo dal 27 marzo

Con il messaggio n. 1216 del 2022, l’INPS ha fornito le indicazioni per la presentazione delle domande per l'esonero contributivo in favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo previsto dal decreto Sostegni bis. Il modulo telematico "Esonero Art. 70. D.L. n. 73/2021" può essere predisposto in bozza a partire dal 17 marzo ed essere trasmesso a decorrere dal 27 marzo 2022.

L’INPS, con il messaggio n. 1216 del 16 marzo 2022, ha fornito indicazioni per la fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese delle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra per il mese di febbraio 2021. Per accedere al beneficio i datori di lavoro e i lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni” devono utilizzare lo specifico modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021”, disponibile sul portale dell’Istituto. Presentazione della domanda di esonero Il modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021” è disponibile per i datori di lavoro nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”) e per i lavoratori autonomi nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” - “Invio comunicazione”, a decorrere dal 17 marzo 2022. A decorrere dal 27 marzo 2022 i datori di lavoro e i lavoratori autonomi in agricoltura potranno compilare il modulo di domanda ovvero convalidare e inviare le domande predisposte in bozza. La domanda deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di disponibilità del modulo; il termine di presentazione della domanda è, quindi, il 26 aprile 2022Compilazione della domanda In sede di compilazione della domanda i richiedenti, dopo avere indicato l’importo dell’esonero richiesto, devono specificare la quota di esonero oggetto della loro domanda ai sensi della sezione 3.1 e/o della sezione 3.12; nel caso in cui siano valorizzate entrambe le sezioni, la somma delle quote di esonero deve corrispondere all’importo dell’esonero richiesto. Le domande finalizzate alla richiesta dell’esonero in argomento non potranno essere inoltrate per le posizioni contributive (matricole) contraddistinte dal codice di autorizzazione “7A” avente il significato di “Matricola per azienda agricola interessata al provvedimento di CIG in Deroga a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, utilizzabile per l’accesso alla CIG in deroga e non anche per il versamento della contribuzione previdenziale. Datori di lavoro che presentano la domanda di esonero L’INPS, in caso di esito positivo, comunica a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva a mezzo posta elettronica certificata. Entro 30 giorni i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato. Gli esiti delle domande presentate saranno, comunque, consultabili nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”). L’importo dell’esonero fruibile non può essere, in ogni caso, superiore alla contribuzione datoriale da versare ed effettivamente sgravabile nel mese di febbraio 2021. Denuncia individuale In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende verrà attribuito il codice di autorizzazione 8J, che assume il più ampio significato di “Azienda con esonero a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Per esporre nel flusso Uniemens il recupero dell’esonero spettante relativo alla mensilità di febbraio 2021, i datori di lavoro interessati valorizzeranno all’interno di “CausaleACredito” di “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale” il codice causale di nuova istituzione “L556”, avente il significato di “Esonero contributivo art. 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”; nell’elemento “ImportoACredito” dovrà essere indicato il relativo importo. Lavoratori autonomi in agricoltura Il modulo di domanda esporrà l’importo precalcolato sulla base dei dati presenti in archivio per il mese di febbraio dell’anno 2021, che potrà essere variato in diminuzione. L’esonero sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a 14 giorni. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, ultimate le attività di elaborazione nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, nei canali di “Comunicazione bidirezionale” sarà consultabile l’esito dell’istanza; in caso di esito positivo, l’importo autorizzato sarà comunicato anche a mezzo specifica news. I beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato entro 30 giorni dalla data di disponibilità dell’importo autorizzato nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, messaggio 16/03/2022, n. 1216

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/03/17/filiere-agricole-compilazione-trasmissione-domande-esonero-contributivo-27-marzo

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