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CIGS per gli addetti ai call center: nessuna riduzione percentuale

Nel messaggio n. 1495 del 2022, l’INPS interviene sulla proroga per l’anno 2022 delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center. Si tratta dell’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria

Con il messaggio n. 1495 del 4 aprile 2022, l’INPS recepisce la proroga, prevista per l'anno 2022, delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center. Anche per l’annualità 2022 è prevista l’erogazione, in favore dei lavoratori del settore dei call center, di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in deroga alla vigente normativa, subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, contenenti le indicazioni relative all’azienda beneficiaria, al periodo concesso e alla modalità di pagamento prevista. Posto che l’indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale, non trova applicazione la disciplina della riduzione in percentuale della relativa misura del trattamento in caso di successive proroghe dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), in quanto non prevista dalla speciale disciplina normativa del settore dei call center.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, messaggio 04/04/2022, n. 1495

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/04/05/cigs-addetti-call-center-riduzione-percentuale

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