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Portale Nazionale del Sommerso: quanto inciderà sulla sicurezza sul lavoro?

La riorganizzazione della vigilanza sui luoghi di lavoro ad opera della legge n. 215/2021 sta producendo effetti a catena di considerevole impatto. Ad assumere un ruolo eccezionale è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, chiamato a vigilare sulla generalità dei luoghi di lavoro al pari delle ASL. Il decreto PNRR 2 crea un portale unico nazionale, denominato Portale Nazionale del Sommerso. Si continua a ripetere che si tratta di un portale destinato esclusivamente a monitorare il fenomeno del lavoro sommerso. Ma non è così. E’ molto di più. A questo punto le imprese devono mettere in conto i prevedibili impieghi del nuovo portale nella sicurezza sul lavoro: la ricostruzione delle responsabilità per infortuni sul lavoro e la contestazione del delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche.

C’era da aspettarselo. La riorganizzazione della vigilanza sui luoghi di lavoro ad opera della legge n. 215/2021 sta producendo effetti a catena di considerevole impatto. Ad assumere un ruolo eccezionale è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, chiamato a vigilare sulla generalità dei luoghi di lavoro al pari delle ASL. Il peso crescente dell’INL si coglie ogni giorno di più. Già nel quadro della stessa legge n. 215/2021 ci apparve subito significativo il nuovo art. 51 D.Lgs. n. 81/2008, dedicato agli “organismi paritetici”. Ricordo che in base al comma 3-bis dell’art. 51, D.Lgs. n. 81/2008 gli organismi paritetici, “su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività”. L’asseverazione rilasciata dall’organismo paritetico non assurge al rango di una certificazione, e tuttavia fornisce all’ente, anche in caso di reato commesso da un apice, un elemento utilizzabile al fine di provare l’adozione e l’efficace attuazione del MOG. Salva restando la possibilità per la pubblica accusa di porre in discussione l’asseverazione, dimostrandone, ad esempio, la divergenza dalla realtà aziendale. Ora, il nuovo comma 8-bis introdotto dalla legge n. 215/2021 stabilisce che gli organismi paritetici comunicano annualmente all’Ispettorato nazionale del lavoro, oltre che all’INAIL, anche i dati relativi al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis. E a sua volta, l’altrettanto nuovo comma 8-ter dispone che i dati di cui al comma 8-bis -ivi comprese, dunque, le asseverazioni dei MOG - sono utilizzati anche ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza. In tal guisa, l’INL assurge al rango di organo potenzialmente privilegiato negli accertamenti relativi a quella responsabilità amministrativa delle imprese disciplinata dal D.Lgs. n. 231/2001 che rappresenta il futuro della sicurezza sul lavoro. Certo è che le ASL sembrano, invece, tagliate fuori da questo meccanismo delle asseverazioni. Ma è stata solo una prima tappa. Le ASL non appaiono coinvolte neppure nel meccanismo affidato all’INL d’intesa con l’Agenzia delle Entrate dall’art. 4, D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 che, al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, per i lavori edili di cui all’allegato X al D.Lgs. n. 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, stabilisce che i benefici previsti possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali. Non sorprende allora il nuovo passo compiuto dal D.L. 30 aprile 2022 n. 36, contenente ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR. Dove l’art. 19 crea un portale unico nazionale denominato Portale Nazionale del Sommerso (PNS). Si dirà, e anzi si continua a ripetere, che si tratta di un portale destinato esclusivamente a monitorare il fenomeno del lavoro sommerso. Ma non è così.Non lasciamoci trarre in errore da questa nomenclatura riduttiva, e leggiamo con attenzione il testo integrale della nuova norma. Fanno spicco, in particolare, le seguenti frasi: - “al fine di una efficace programmazione dell’attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale”; - “le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale”; - “il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi”; - “nel portale di cui al comma 1 confluiscono i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale”. Se ne desume che il nuovo Portale viene, sì, riduttivamente denominato “Portale nazionale del sommerso”, ma è in realtà destinato a contenere: - le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale; - i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza.E non mancano tre tocchi finali. Il nuovo Portale: - è gestito esclusivamente dall’INL; - su tutto il territorio nazionale;- sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi. Tutto da vedere, a quest’ultimo proposito, il rapporto con il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro di cui all’art. 8 D.Lgs. n. 81/2008. Dal comma 1 si ricava che il SINP è istituito al fine di fornire dati utili per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate, e che gli organi di vigilanza alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dal suo canto, il comma 6, lettera e), include tra i contenuti dei flussi informativi il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte. Certo è che, a questo punto, le imprese debbono mettere sin d’ora in conto i prevedibili impieghi del nuovo Portale in un settore quale la sicurezza sul lavoro: da un lato, la ricostruzione delle responsabilità in tema d’infortuni sul lavoro (o malattie professionali) sulla scorta di eventuali pregresse violazioni appurate a carico dell’azienda coinvolta; dall’altro, la contestazione del delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche di cui all’art. 437 c.p., ove si accerti nuovamente una violazione già rilevata in passato consistente nella omissione, rimozione o danneggiamento degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro, e sempre che -stando all’orientamento più recente della Cassazione, di segno diametralmente opposto a quello accolto in passato - tale omissione, rimozione o danneggiamento si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l’inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l’attitudine, almeno astratta, anche se non bisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l’integrità fisica, non di una singola persona, ma di una collettività di lavoratori, o, comunque, di persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro. Certo è che, a fronte di una pregressa violazione rilevata dall’organo di vigilanza, a maggior ragione possono emergere elementi atti a porre in luce il dolo. Dolo che - come insegna la Cassazione - va inteso come coscienza e volontà di omettere le cautele dovute e della destinazione di queste cautele, e dunque come rappresentazione della presenza di violazioni alla normativa e come accettazione dei rischi connessi. Basti pensare che in un caso esaminato da Cass. 13 gennaio 2020, n. 857, si osserva che il dolo ha trovato ulteriore riscontro nell’accertata inottemperanza delle prescrizioni imposte dallo SPISAL. Ma da non dimenticare anche un possibile utilizzo sotto il profilo attinente alla sospensione dell’attività imprenditoriale. Certo, il nuovo art. 14 D.Lgs .n. 81/2008 ha rimosso l’originario requisito della “reiterazione” delle gravi violazioni, e, quindi, incorre nella sospensione dell’attività anche il datore di lavoro che commette per la prima volta una delle gravi violazioni indicate nell’Allegato I. Sicché risulta caduto quel presupposto che in passato aveva contribuito a frenare l’applicazione concreta del provvedimento di sospensione in assenza di una banca delle violazioni. Peraltro, l’art. 14, comma 9, stabilisce che, in materia di sicurezza sul lavoro, tre sono le condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione da parte dell’amministrazione che lo ha adottato: a) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro; b) la rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni; c) il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nell’Allegato I con riferimento a ciascuna violazione. Ora, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, l’art. 14, al comma 10, prevede che le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione. E si sostiene che in caso di sospensione per le gravi violazioni di cui all’Allegato I questo raddoppio trovi applicazione anche nel caso in cui la precedente sospensione riguardi l’ipotesi di lavoro irregolare. Certo è che il nuovo Portale è destinato a fornire gli elementi necessari in vista dell’applicazione del raddoppio delle somme aggiuntive. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/05/07/portale-nazionale-sommerso-incidera-sicurezza-lavoro

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