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Fondo integrazione salariale: gestione degli errori sulle istanze del primo trimestre

Nel messaggio n. 2089 del 2022, l’INPS si occupa degli errori pià comuni commessi dai datori di lavoro nella presentazione delle domande di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale, presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. Pe la corretta gestione è necessario coinvolgere il più possible il datore di lavoro nella gestione del supplement istruttorio.

L’INPS, con il messaggio n. 2089 del 17 maggio 2022, interviene in merito alle causali delle domande di Assegno di integrazione salariale (AIS) presentate al Fondo di integrazione salariale (FIS) per le domande presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. Errore della causale riportata Nel caso in cui il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale ordinaria, ma abbia allegato una scheda causale (relazione tecnica) riconducibile ad altra causale, sempre ordinaria, gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro. Errata sccheda causale Nel caso il datore di lavoro - con forza lavoro fino a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente – abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia: - allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse), gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un supplemento istruttorio con il datore di lavoro. - giustificato, nella scheda causale, tale crisi facendo riferimento esclusivamente alla pandemia da COVID-19, è necessario avviare un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta e a precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile a una causale ordinaria o a una causale straordinaria. Nel caso il datore di lavoro - con forza lavoro superiore a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente – abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia: - allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse), devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento di istruttoria; - giustificato, nella scheda causale, il ricorso alla cassa integrazione esclusivamente riferendosi alla pandemia da COVID-19, bisogna invitare i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta al fine di precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile in una causale ordinaria - allegato una scheda causale relativa a una causale straordinaria, è necessario adottare un provvedimento di reiezione della domanda per incompetenza, comunicando al datore di lavoro che, in ragione della sua dimensione aziendale, la competenza in merito alle concessioni afferenti alle causali straordinarie fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 17/05/2022, n. 2089

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/05/18/fondo-integrazione-salariale-gestione-errori-istanze-primo-trimestre

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