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Premi assicurativi INAIL: i limiti minimi di retribuzione imponibile 2022

L’INAIl, nella circolare n. 21 del 2022, rende noti i limiti di retribuzione imponibile giornaliera e indica le istruzioni da seguire per il calcolo, nell’anno 2022. All’interno del documento sono fornite le indicazioni sulle retribuzioni minime giornaliere che variano a seconda della professione svolta e nelle apposite tabelle. Mentre nella prima parte sono fornite le istruzioni sulla generalità dei lavoratori dipendenti, la seconda parte si occupa invece di specifiche categorie di lavoratori. Insieme alla circolare ci sono 9 allegati che contengono le specifiche tabelle di riferimento per ciascuna categoria di lavoratori.

Con la circolare n. 21 del maggio 2021 l’INAIL ha fissato per l’anno 2022 i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi sia ordinari che speciali unitari. Il documento di prassi, nel quale vengono resi noti i limiti di retribuzione imponibile giornaliera e indica le istruzioni da seguire per il calcolo, è suddiviso in due sezioni: -la prima sezione, che riguarda i premi ordinari; -la seconda sezione, che riguarda i premi speciali unitari. Mentre la prima sezione riguarda la generalità dei lavoratori dipendenti, nella seconda sezione sono prese in considerazione specifiche categorie di lavoratori. Nella premessa della prima sezione viene spiegato quali sono i fattori che incidono sulla determinazione dei premi: il tasso di premio indicato dalla tariffa con riferimento alla lavorazione assicurata; l’ammontare delle retribuzioni. Viene poi specificato che la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in: retribuzione effettiva; retribuzione convenzionale; retribuzione di ragguaglio. Retribuzione effettiva La retribuzione effettiva non può essere inferiore al limite stabilito dalla legge, che per la generalità dei lavoratori dipendenti e per l’anno 2022 rimangono invariati rispetto a quelli dell’anno 2021. Ne consegue che per l’anno 2022, il limite minimo di retribuzione giornaliera si attesta nella stessa misura stabilita per è pertanto uguale a euro 49,91; il limite minimo mensile è uguale a euro 1297,66. Operai agricoli Per gli operai agricoli il limite giornaliero è di 44,40 euro. Per quanto riguarda invece quello delle retribuzioni convenzionale, in generale per l’anno 2022 è fissato a 27,73 euro. Altre categorie Le categorie di lavoratori prese in considerazione sono: titolari di imprese artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano; facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto; persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all’obbligo assicurativo; pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne; insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a macchine elettriche e addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro; alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro; candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio; medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi; soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale; allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari; percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC). Per il calcolo della retribuzione minima della prima categoria è previsto un minimale che non sia inferiore a quello della generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 e alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta. La retribuzione minima annuale è dunque di 14.973 euro.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INAIL, circolare 16/05/2022, n. 21

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/05/18/premi-assicurativi-inail-limiti-minimi-retribuzione-imponibile-2022

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