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Autoferrotranvieri, ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL

Per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione, Astra Anav e Agenscon Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna, hanno siglato in data 10 maggio 2022 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL. Ridefiniti i minimi tabellari. A partire dal 1° luglio 2022 viene introdotta una “indennità retribuzione ferie”. L'accordo scadrà il 31 dicembre 2023.

Con l’ipotesi di accordo 10 maggio 2022, Astra Anav e Agenscon Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna, hanno rinnovato il CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione. L'accordo scadrà il 31 dicembre 2023. L'ipotesi di accordo è sottoposta a ratifica da parte delle Organizzazioni sindacali, che scioglieranno la riserva in seguito alla consultazione referendaria. Minimi tabellari A seguito degli aumenti stabiliti dall'accordo a decorrere dal 1° luglio 2022, 1° giugno 2023 e 1° settembre 2023, gli importi mensili dei minimi tabellari sono i seguenti:

Par.Importi mensili
dal 1.7.2022dal 1.6.2023dal 1.09.2023
250 1.625,39 1.668,25 1.711,11
230 1.495,36 1.534,79 1.574,22
210 1.365,33 1.401,33 1.437,33
205 1.332,82 1.367,96 1.403,10
202 1.313,32 1.347,95 1.382,58
193 1.254,81 1.287,90 1.320,99
190 1.235,30 1.267,87 1.300,44
188 1.222,30 1.254,53 1.286,76
183 1.189,78 1.221,15 1.252,52
180 1.170,28 1.201,14 1.232,00
178 1.157,27 1.187,78 1.218,29
175 1.137,77 1.167,77 1.197,77
170 1.105,26 1.134,40 1.163,54
165 1.072,76 1.101,05 1.129,34
160 1.040,25 1.067,68 1.095,11
158 1.027,25 1.054,34 1.081,43
155 1.007,74 1.034,31 1.060,88
154 1.001,24 1.027,64 1.054,04
153 994,74 1.020,97 1.047,20
151 981,74 1.007,63 1.033,52
145 942,73 967,59 992,45
143 929,72 954,23 978,74
140 910,22 934,22 958,22
139 903,72 927,55 951,38
138 897,22 920,88 944,54
135 877,71 900,85 923,99
130 845,21 867,50 889,79
129 838,70 860,81 882,92
123 799,70 820,79 841,88
121 786,69 807,43 828,17
116 754,19 774,08 793,97
110 715,17 734,03 752,89
100 650,15 667,29 684,43
N.d.R. I valori indicati in tabella sono stati ricavati redazionalmente applicando all'incremento di € 90 stabilito dal rinnovo per il parametro 175, i parametri contrattuali previsti per tutte le figure professionali.
Le parti precisano che per effetto degli aumenti contrattuali, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti: lavoro straordinario, festivo e notturno, diaria ridotta e t.f.r. Ogni altro elemento economico stabilito a livello nazionale e aziendale resta confermato in cifra fissa con riproporzionamento della percentuale sulla relativa base di calcolo. Una tantum A copertura del periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2022 ai lavoratori in forza al 10 maggio 2022 viene corrisposto un importo forfettario una tantum pari a € 500,00 al parametro 175. Tale somma è corrisposta in due tranche da erogarsi con la retribuzione del mese di luglio e novembre 2022 nelle seguenti misure:
Par.Importidal 1.7.2022Importidal 1.11.2022
250 357,14 357,14
230 328,57 328,57
210 300,00 300,00
205 292,86 292,86
202 288,57 288,57
193 275,71 275,71
190 271,43 271,43
188 268,57 268,57
183 261,43 261,43
180 257,14 257,14
178 254,29 254,29
175 250,00 250,00
170 242,86 242,86
165 235,71 235,71
160 228,57 228,57
158 225,71 225,71
155 221,43 221,43
154 220,00 220,00
153 218,57 218,57
151 215,71 215,71
145 207,14 207,14
143 204,29 204,29
140 200,00 200,00
139 198,57 198,57
138 197,14 197,14
135 192,86 192,86
130 185,71 185,71
129 184,29 184,29
123 175,71 175,71
121 172,86 172,86
116 165,71 165,71
110 157,14 157,14
100 142,86 142,86
N.d.R. I valori indicati in tabella sono stati ricavati redazionalmente applicando agli importi stabiliti dal rinnovo per il parametro 175 (€ 250 riferiti al primo periodo ed € 250 riferiti al secondo periodo), i parametri contrattuali previsti per tutte le figure professionali
L'una tantum - comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali o di legge e non utile ai fini del t.f.r. e della contribuzione al Fondo Priamo - viene erogata in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento (arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni), nonché riproporzionata nel caso di rapporto a tempo parziale. Per i lavoratori a tempo determinato e in forza al 10 maggio 2022, il periodo di riferimento è determinato dalla durata del rapporto comprese le eventuali proroghe. Indennità retribuzione ferie A partire dal 1° luglio 2022 viene introdotta una “indennità retribuzione ferie” del valore di € 8,00 giornalieri, da corrispondere al lavoratore nelle giornate di ferie. Detta indennità sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalla contrattazione collettive, nonché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L’indennità è inoltre comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del T.f.r. L’indennità non è cumulabile con eventuali trattamenti o accordi aziendali in tema di retribuzione delle giornate di ferie vigenti alla data di sottoscrizione dell’accordo. Nel caso tali accordi prevedano un trattamento a titolo di retribuzione ferie inferiore, con accordi aziendali si ridefiniranno gli importi dell’indennità. Assistenza integrativa A decorrere dal 1° gennaio 2023 il contributo annuo a carico azienda per il finanziamento del Fondo Sanitario Integrativo del settore (Fondo TPL Salute) sarà pari a € 144,00 (12,00 al mese comprensive del contributo annuo stabilito dall'art. 38 dell'accordo 28 novembre 2015), per ogni lavoratore in forza a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti. Decorrenza L'accordo scadrà il 31 dicembre 2023. Copyright © - Riproduzione riservata

Ipotesi di accordo 10/05/2022

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/contrattazione-collettiva/quotidiano/2022/05/18/autoferrotranvieri-ipotesi-accordo-rinnovo-ccnl

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