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Stranieri con permesso di studio: nessuna deroga sull'orario di lavoro

Nella nota n. 1074 del 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro specifica il divieto di modifica dell’orario di lavoro svolto dagli studenti extracomunitari i quali, a seguito d’ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, intendano svolgere attività lavorativa. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, infatti, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un massimo di 20 ore settimanali. Tale limite non è derogabile.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 1074 del 24 maggio 2022, interviene riguardo la posizione di studenti extracomunitari i quali, a seguito d’ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, intendano svolgere attività lavorativa avvalendosi della facoltà riconosciuta dall’art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999. In questo caso il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore. Superamento del limite orario di lavoro Lo studente straniero non può modulare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modo tale da superare il limite delle 20 ore settimanali per un limitato periodo di tempo (ad es. in estate, periodo durante il quale i corsi universitari e/o didattici sono in genere sospesi), pur nel rispetto del limite annuale delle 1.040 ore. Ragioni del limite La disciplina di riferimento, infatti, nello stabilire la facoltà di svolgimento di una attività lavorativa da parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione entro il limite di 20 ore settimanali e di complessive 1.040 ore annuali, ha l’obiettivo di consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi, che è obiettivo prevalente rispetto a quella lavorativa. Ne consegue la necessità di interpretare la disposizione in senso restrittivo. Per tale motivo è consentito, con il permesso di soggiorno di cui si tratta, soltanto lo svolgimento di un'attività lavorativa part-time con limiti temporali ben definiti senza che siano quindi conformi alla normativa in questione contratti che prevedano, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore, un’articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore. Conclusione L’Ispettorato conclude dunque che, qualora il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per un numero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INL, nota 24/05/2022, n. 1074

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-dipendente/quotidiano/2022/05/25/stranieri-permesso-studio-deroga-orario-lavoro

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