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Riforma degli ammortizzatori sociali: cosa cambia per imprese di pulizia e mensa

In materia di ammortizzatori sociali il PNRR ha fissato i principi di universalità dei diritti e protezione sociale. In questo solco la riforma degli ammortizzatori contenuta nella legge di Bilancio 2022 ha previsto che - a far data dal 1° gennaio 2022 - le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e di pulizia con il requisito occupazionale dei 15 dipendenti possono, nel caso in cui subiscano una riduzione o sospensione dell’attività, accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, prescindendo dall’ impresa committente presso cui operano i servizi.

“L’intervento dovrà considerare anche una riforma degli ammortizzatori sociali che affronti gli enormi cambiamenti intervenuti in questi anni nel mercato del lavoro e i devastanti effetti della pandemia ponendosi due obbiettivi di grande rilievo: l’universalità delle coperture e la loro omogeneità andando a coprire tutti i settori produttivi e i lavoratori autonomi”. È quanto riporta la relazione delle Commissioni Riunite del Senato sulla proposta di PNRR del 31 marzo 2021. Il progetto è quindi quello di realizzare un welfare più inclusivo e la chiave di volta della riforma è il principio dellauniversalità differenziata”, ossia il perseguimento di tutele universali ma calibrate in relazione ai settori, ai fattori dimensionali e alle dinamiche produttive. L’art. 20 del D.Lgs. n. 148/2015 prevede che la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi trovasse applicazione in relazione alle imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e a quelle appaltatrici dei servizi di pulizia, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda contavano mediamente più di 15 dipendenti. Fino al 31 dicembre 2021 tali imprese per poter accedere alla CIGS avrebbero dovuto possedere due ulteriori requisiti: - subire una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante; - il ricorso da parte della committente al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale. Le modifiche della legge di Bilancio 2022 La legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), nel solco del principio di “universalismo differenziato” delle tutele, ha quindi modificato consistentemente l’anzidetta disciplina. In particolare, l’art. 1, comma 198 ha modificato l'art. 20, D.Lgs. n. 148/2015 inserendo fra l’altro: - il comma 3-bis il quale prevede che “per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26 (Fondi di solidarietà bilaterali), 27 (Fondi di solidarietà bilaterali alternativi) e 40 (Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà) e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti”; - il comma 3-quater il quale prevede che “la disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione per i trattamenti di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2021”. Con circolare n. 6 del 18 marzo 2022, il Ministero del Lavoro ha conseguentemente osservato che a decorrere dal 1° gennaio 2022 le imprese appaltatici di servizi di mensa o ristorazione e di pulizia, nel caso debbano gestire una riduzione o sospensione dell’attività, possono ricorrere per tutelare i propri dipendenti ai trattamenti di integrazione salariale “sia ordinaria che straordinaria”, a prescindere dalle condizioni soggettive dell’impresa committente in cui prestano i loro servizi. Pertanto, le tutele della cassa integrazione guadagni straordinaria sono estese anche a tali le imprese (con più 15 dipendenti) che non accedono ai fondi di solidarietà bilaterali, fondi bilaterali alternativi e al fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano. Le imprese di pulizia, mense/ristorazione quindi possono accedere ai suddetti ammortizzatori a motivo delle diverse causali di intervento declinate all’art. 21, D.Lgs. n. 148/2015. In conseguenza di ciò, laddove le predette imprese accedano alla CIGS con causale della crisi aziendale dovranno seguire le ordinarie indicazioni ministeriali che di seguito si sintetizzano. Come accedere alla CIGS per crisi aziendale L’impresa che intende presentare istanza per accedere alla concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale deve allegare all’istanza e alla scheda 1/A una Relazione nella quale vengono specificate le criticità registrate dall’azienda e riferite alle singole sedi operative e come le stesse abbiano influito sull’impresa stessa. Nella relazione vanno altresì illustrati, con specifico riferimento alle unità coinvolte, gli interventi correttivi volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria e gestionale o derivanti da condizionamenti esterni e azioni volte a garantire la continuazione dell’attività aziendale anche finalizzate alla salvaguardia occupazionale, con l’indicazione degli eventuali esuberi dei quali occorre specificare le modalità di gestione. Al fine, poi, di consentire il controllo del rispetto del limite massimo di cui all’art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 148/2015, l’impresa deve produrre specifica dichiarazione con la quale viene assunto l’impegno al rispetto del limite delle ore di sospensione autorizzabili che non può eccedere l’80% delle ore contrattualmente lavorabili con riferimento alla platea di tutti i lavoratori mediamente occupati nell’unità produttiva nel semestre precedente la presentazione dell’istanza. Inoltre, deve produrre l’allegato menzionato nella circolare ministeriale n. 16 del 28 agosto 2017. Infine, sempre per consentire il corretto calcolo della durata massima complessiva di trattamento di integrazione salariale autorizzabile, nel rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, si richiede di specificare, per singola unità coinvolta nel programma di CIGS, l’azienda committente presso cui opera i servizi. Per accedere al trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratto di solidarietà difensivo si evidenzia che l’art. 21, comma 5, D.Lgs. n. 148/2015 è stato sostituito con le previsioni dell’art. 1, comma 199, lettera d), legge n 234/2021 che potenzia l’intervento come di seguito indicato: - la riduzione media oraria programmata può raggiungere l’80% dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati (prima la percentuale era del 60%); - per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro può raggiungere il 90% dell’orario nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato (prima la percentuale era del 70%). Al netto della presenza dei Fondi di solidarietà bilaterali, rimane quindi da comprendere quali siano i rapporti di queste imprese col Fondo di integrazione salariale. Si ricorda infatti che con circolare n. 176 del 9 settembre 2016, l’INPS aveva incluso nell’ambito di applicazione del FIS anche le aziende con le seguenti classificazioni: - 7.07.05 codice 3X Imprese appaltatrici di servizi di mensa; - 7.07.08 codice 5K Imprese appaltatrici di servizi di pulizia. L’art. 26, comma 7, D.Lgs. n. 148/2015 sancisce l’obbligatorietà dell’istituzione dei Fondi di solidarietà per tutti i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali esclusi dall’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria e che occupano mediamente più di cinque dipendenti, innovando l’ambito di applicazione della disciplina dei Fondi rispetto al previgente sistema normativo, nel quale l’ambito di applicazione era riferito a imprese con più di quindici dipendenti. Si estende, pertanto, la disciplina della CIGS e i relativi obblighi contributivi anche alle imprese ai datori di lavoro che sono iscritti ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2015 al c.d. FIS (Fondo di integrazione salariale) che soddisfino comunque il requisito dei 15 lavoratori dipendenti da calcolare secondo i criteri già illustrati. Pertanto, in linea con i principi sanciti dal PNRR, le imprese operanti nei settori delle mense, ristorazione e pulizia che presentano i suddetti requisiti dimensionali e che dal 1° gennaio 2022 registrano sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa rientrano anche nella disciplina ordinaria degli ammortizzatori sociali. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/05/25/riforma-ammortizzatori-sociali-cambia-imprese-pulizia-mensa

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