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Sospensione dell'attività imprenditoriale: non applicabile in caso di pericolo

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato sul proprio portale istituzionale la nota n. 1159 del 2022, sull’adozione del provvedimento di sospensione dell'attività, nel caso in cui siano prevedibili gravi conseguenze ai beni ed alla produzione o compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico. In questo caso è possibile differire gli effetti della sospensione stessa, ferma restando la necessaria regolarità dell’attività che prosegue anche solo temporaneamente.

Nella nota n. 1159 del 7 giugno 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene riguardo l’adozione del provvedimento di sospensione, con particolare riferimento ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico. L’Ispettorato del lavoro ha sempre ribadito la necessità di “valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell’opportunità, di non adottare il provvedimento laddove sussistano esigenze di salute e sicurezza sul lavoro che possano determinare un maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi. Valutazione situazioni di rischio La mancata adozione del provvedimento di sospensione è pertanto da considerare una extrema ratio determinata dal rischio che dall’adozione del provvedimento possano derivare situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. Può integrare un grave rischio per la pubblica incolumità la sospensione di un servizio pubblico che, in assenza di valide alternative che possano garantire l’esercizio di diritti spesso di rango costituzionale, va dunque salvaguardato (ad es. attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica ecc.). Positicipo della sospensione In questo caso è necessario valutare il possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento, come previsto dal comma 4 dell’art. 14 nel quale si fa riferimento al momento della “cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta”. La continuazione dell’attività per mancata adozione del provvedimento o per posticipazione dei suoi effetti deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza. Ad esempio è impedito ai lavoratori c.d. “in nero” di continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione e la possibilità di “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il periodo di sospensione.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INL, nota 07/06/0222, n. 1159

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-dipendente/quotidiano/2022/06/08/sospensione-attivita-non-applicabile-pericolo

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