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Pensione anticipata a 64 anni: le possibilità di uscita nel 2022

Uscita dal lavoro nel 2022 grazie alla pensione anticipata a 64 anni. Un trattamento pensionistico, nello specifico, che può essere ottenuto con una contribuzione minima pari a 20 anni, con esclusione degli accrediti figurativi, ed un assegno minimo pari a 2,8 volte l’assegno sociale, soglia pari a 1.313,28 euro mensili per il 2022. La possibilità di accesso è generalizzata per i lavoratori privi di contribuzione al 31 dicembre 1995, mentre è limitata agli optanti per il computo presso la Gestione Separata INPS, per coloro che possiedono almeno un contributo accreditato anteriormente al 1996. Se ne parlerà durante la XIII edizione del Festival del Lavoro, organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla sua Fondazione Studi, che si svolgerà a Bologna dal 23 al 25 giugno 2022.

È un traguardo non semplice da raggiungere la possibilità generalizzata di uscita flessibile dal lavoro, con un requisito anagrafico inferiore rispetto all’età pensionabile ordinaria (attualmente pari a 67 anni, art. 24 co. 6 D.L. n. 201/2011) ed un requisito contributivo più leggero rispetto alla pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini, un anno in meno per le donne, più 3 mesi di finestra, art. 24 co. 10 D.L. n. 201/2011). Non molti sono a conoscenza, però, della facoltà di fruire della pensione anticipata contributiva (art. 24 co. 11 D.L. n. 201/2011), a partire dai 64 anni di età. Questo trattamento pensionistico, nello specifico, può essere ottenuto con un’età minima di 64 anni, una contribuzione minima pari a 20 anni (con esclusione degli accrediti figurativi) ed un assegno minimo pari a 2,8 volte l’assegno sociale. La possibilità di accesso è generalizzata per i lavoratori privi di contribuzione al 31 dicembre 1995, mentre è limitata agli optanti per il computo presso la Gestione Separata INPS (art. 3 D.M. n. 282/1996), per coloro che possiedono almeno un contributo accreditato anteriormente al 1996. Lavoratori privi di contribuzione ante 1996 Possono beneficiare della pensione anticipata contributiva tutti gli assicurati presso le gestioni previdenziali amministrate dall’INPS privi di versamenti al 31 dicembre 1995. Per questi lavoratori, infatti, i trattamenti pensionistici sono calcolati con il solo sistema contributivo, basato sui versamenti effettuati (rivalutati annualmente in base alla variazione media quinquennale del Pil nominale, L. 335/1995) e sull’età al momento del pensionamento (che influisce sul coefficiente moltiplicatore, ossia sul valore percentuale che trasforma il montante contributivo- la somma dei contributi rivalutati- in pensione). Il sistema di calcolo contributivo risulta normalmente svantaggioso rispetto al sistema di calcolo retributivo, quest’ultimo basato, a seconda della cassa di appartenenza, sui più recenti o sui migliori stipendi o redditi. Non esiste comunque una penalizzazione fissa, in quanto gli importi ottenibili applicando i due metodi di quantificazione possono differire notevolmente a seconda dell’evoluzione della carriera personale (ad esempio, l’impatto negativo del calcolo contributivo è notevolmente limitato laddove sussista un consistente calo dei redditi al termine della carriera, diminuzione che influirebbe in maniera rilevante nel calcolo retributivo). In ogni caso, considerando, da un lato, la discontinuità delle carriere dei lavoratori privi di contribuzione ante 1996 e, dall’altro lato, l’esiguità delle rivalutazioni del montante contributivo, non molti riescono ad ottenere, a 64 anni, un importo della pensione almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale, soglia pari a 1.313,28 euro mensili per il 2022. Computo presso la Gestione Separata Le condizioni per ottenere la pensione anticipata contributiva risultano ancora più severe per gli iscritti INPS anteriormente al 1996. Questi contribuenti, infatti, possono conseguire il trattamento pensionistico non usufruendo della semplice opzione al calcolo contributivo (art. 1 co. 23 L. n. 335/1995, circ. INPS n. 35/2012), ma soltanto optando per il computo presso la Gestione Separata INPS, gestione alla quale sono iscritti i liberi professionisti privi di cassa di categoria, i parasubordinati ed altri lavoratori atipici (ad esempio, coloro che sono retribuiti con Contratto di Prestazione Occasionale o con Libretto Famiglia, di cui all’art. 54-bis del DL 50/2017). Attraverso il computo, tutta la contribuzione INPS del lavoratore interessato confluisce verso la Gestione Separata e viene valorizzata attraverso il calcolo contributivo, anche se accreditata precedentemente al 1996. Il computo determina dunque- nella maggior parte delle ipotesi- una penalizzazione nell’importo della pensione, rispetto al calcolo misto (retributivo sino al 31 dicembre 1995, poi contributivo) al quale avrebbe avuto diritto il lavoratore. Rispetto all’opzione al contributivo, che nella sostanza ha i medesimi effetti sull’ammontare del trattamento, con il computo si acquisisce anche la possibilità di accedere alle prestazioni pensionistiche riservate agli iscritti dal 1° gennaio 1996 (messaggio INPS 219/2013), quindi anche alla pensione anticipata a 64 anni. Requisiti per il computo Le condizioni per accedere al computo presso la Gestione Separata sono le seguenti: - 15 anni di contributi INPS complessivi, di cui: - almeno 5 accreditati dal 1° gennaio 1996 in poi; - almeno un contributo (ma meno di 18 anni di contribuzione) al 31 dicembre 1995; - almeno un mese di versamenti (un contributo mensile) presso la Gestione Separata. Risulta utile tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) posseduta dal lavoratore al momento dell’esercizio della facoltà: il computo parziale (solo di alcuni periodi) non è consentito. La misura può essere utilizzata anche nel caso in cui il richiedente abbia già maturato il diritto a pensione in una delle gestioni interessate o risulti già titolare di un trattamento pensionistico: la contribuzione che abbia dato luogo a un’eventuale pensione non è però valutabile ai fini dell’accertamento dei requisiti per il computo (circ. INPS n. 184/2015). Computo e riscatto agevolato La facoltà di computo può essere utilizzata esclusivamente al momento del pensionamento. Laddove si intenda accedere al computo ai fini della pensione anticipata e ci si intenda avvalere del riscatto agevolato degli anni di laurea, di cui all’art. 20 co. 6 D.L. n. 4/2019, sarà dunque necessario richiedere il riscatto contestualmente al computo e, quindi, alla domanda di pensione. Avvalersi anticipatamente del riscatto della laurea utilizzando l’opzione al contributivo rende impossibile optare per il computo, in quanto l’opzione al contributivo, con il pagamento della prima rata del riscatto, diviene irrevocabile (circ. INPS n. 54/2021, circ. INPS n. 6/2020). Ricalcolo contributivo In merito alla quantificazione con sistema contributivo dei periodi sino al 31 dicembre 1995, il montante, cd. montante virtuale al 31 dicembre 1995, non è determinato sulla base degli effettivi versamenti accreditati, ma si considerano specifiche medie di contribuzione (cfr. circ. INPS n. 180/2014). In ogni caso, ai fini della determinazione del montante, si considerano le aliquote vigenti presso ciascuna gestione previdenziale alla quale l’interessato risulta o risultava iscritto.

All’edizione 2022 del Festival del Lavoro non poteva mancare, come ogni anno, la presenza di Wolters Kluwer con One LAVORO la rivoluzionaria soluzione digitale ideata per rispondere alle esigenze di Consulenti del lavoro, Aziende ed Enti, nata dalla grande esperienza di TuttoLavoro, IPSOA e INDICITALIA. Intelligente e personalizzabile in grado di fornire tutte le risposte, gli aggiornamenti e gli approfondimenti utili, ovunque e in qualunque momento. Affronta le sfide facendo la differenza con One LAVORO Chiedi la tua prova gratuita di 30 giorni
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2022/06/09/pensione-anticipata-64-anni-possibilita-uscita-2022

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