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Mediazione civile e commerciale: i vantaggi della risoluzione alternativa delle controversie

Il ricorso alla mediazione è un fenomeno che va oltre il mero strumento giuridico e che sta assumendo sempre più il carattere di una vera svolta culturale. La crisi economica-sociale legata alla pandemia, amplificata dalla crisi russo-ucraina, con il conseguente rincaro dei prezzi, sta alimentando numerose situazioni di conflitto, nelle quali è facile imbattersi nella vita professionale. In tale contesto, è quindi fondamentale un cambio di approccio, alla ricerca della conciliazione. Se ne parlerà durante la XIII edizione del Festival del Lavoro, organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla sua Fondazione Studi, che si svolgerà a Bologna dal 23 al 25 giugno 2022.

La mediazione, originariamente introdotta nel nostro Paese con il D.Lgs. n. 28/2010, a seguito del recepimento della normativa europea da parte della Legge Delega n. 69/2009, ha avuto un percorso travagliato. In una prima fase, con la sentenza n. 272 del 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità per eccesso di delega della norma, che prevedeva l’obbligatorietà della mediazione in caso di controversie su talune materie. Tale obbligatorietà è ad ogni modo stata ripristinata successivamente, nel corso del 2013. Attività di mediazione civile e commerciale Parlando di mediazione civile e commerciale, ci si riferisce all’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia in materia civile e commerciale, a determinate condizioni, anche con la formulazione di una proposta del mediatore per la risoluzione della stessa. Il mediatore assume, pertanto, il ruolo di facilitatore nel tentativo di far trovare alle parti un punto d’incontro che si concluda con un accordo. Mediazione volontaria, obbligatoria e demandata La mediazione civile e commerciale si suddivide principalmente in mediazione volontaria e obbligatoria; nel secondo caso, è condizione di procedibilità per l’eventuale giudizio civile. La mediazione potrebbe diventare obbligatoria anche nel caso in cui venga disposta dal Giudice, il quale potrebbe disporre l’esperimento del tentativo di mediazione in ogni grado di giudizio, la cosiddetta mediazione demandata. Inoltre, la mediazione potrebbe essere prevista contrattualmente con la previsione della cosiddetta clausola compromissoria. Anche in tal caso, l’accesso alla mediazione diventa condizione di procedibilità e quindi obbligatoria. La mediazione civile e commerciale obbligatoria riguarda, per lo più, i casi in cui il rapporto tra le parti è destinato a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia, ovvero nei casi di rapporti particolarmente conflittuali. Si tratta, in particolare, delle materie di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Obbligo di riservatezza Aspetto rilevante, da intendersi anche quale valore aggiunto dell’istituto, è l’obbligo di riservatezza non solo in capo al mediatore, ma a chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo, anche nei confronti delle stesse parti, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle eventuali sedute riservate. Arte della mediazione L’arte della mediazione è un’arte nobile e il mediatore ne incarna i valori. Le tecniche di comunicazione e di negoziazione che entrano in campo durante una mediazione sono infatti molteplici. Quella del mediatore non è un’attività improvvisata, ma richiede competenze e preparazione. Al di là degli aspetti giuridici, spesso in una controversia sono altre le ragioni che spingono le parti ad una lite e che nel tempo si possono radicare in questioni di principio. La capacità del mediatore di andare oltre ai fatti riportati, di leggere anche la comunicazione non verbale e para-verbale, di intravedere lo stato d’animo delle parti e di trovare la chiave di volta, spesso nascosta, per arrivare alla vera ragione della lite, può permettergli di traghettare le parti verso una soluzione che le veda veramente protagoniste attive e, in caso di raggiungimento di un accordo, equamente soddisfatte. Il mediatore deve essere un abile ascoltatore, ossia deve saper cogliere il maggior numero di informazioni possibili sulle parti attraverso l’ascolto delle loro parole (comunicazione verbale), del tono e del volume della loro voce (comunicazione para-verbale) e degli altri elementi rilevanti, quali, ad esempio, la postura, i gesti e la prossemica (comunicazione non verbale). Un’altra importante dote è l’empatia, ossia la capacità di comprendere i sentimenti altrui, adattando il proprio comportamento e il proprio linguaggio allo stato d’animo degli interlocutori. Inoltre, indispensabile è la diplomazia, intesa come la capacità di gestire le trattative con abilità e cautela, riuscendo a veicolare con successo le richieste o le proposte di una parte verso l’altra, in un contesto conflittuale e pertanto non favorevole. Possono essere utili le tecniche di ascolto efficace e attivo, nonché la cosiddetta “riformulazione”, ossia la ripetizione da parte del mediatore, con termini più semplici e scevri di contenuti polemici, di quanto espresso dalle parti. Così come potrebbe essere utile prospettare alle parti lo scenario peggiore e migliore che potrebbe delinearsi, trovando o meno un accordo. Una svolta culturale È indubbio che lo stato tensivo accumulato in tempi di pandemia, unito alla crisi diplomatica internazionale, con il conseguente rincaro dei prezzi, stia alimentando le situazioni di conflitto, nelle quali è facile imbattersi sia nella vita professionale che in quella personale. In tale contesto, è fondamentale un cambio di approccio rispetto al conflitto, cercando di stemperarlo sin dalle origini con un approccio conciliante. Appare evidente che il ricorso alla mediazione e più in generale alla negoziazione è un fenomeno che va oltre il mero strumento giuridico e che sta assumendo sempre più il carattere di una vera svolta culturale. Il 2021 ha visto l’inizio della seconda grande stagione di riforme per la mediazione civile e commerciale dopo la prima, che, nell’ormai lontano 2013, aveva segnato la vera partenza della mediazione in Italia. I princìpi espressi oggi nell’ambito della riforma della giustizia civile nella Legge Delega n. 206/2021 fanno intravedere l’obiettivo del legislatore di costruire un sistema che garantisca un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, rilanciando anche sul fronte degli incentivi fiscali.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/06/13/mediazione-civile-commerciale-vantaggi-risoluzione-alternativa-controversie

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