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Apprendistato professionalizzante: le regole da seguire per evitare le sanzioni

L'apprendistato professionalizzante è un istituto volto ai giovani fra i 18 anni e 30 anni non compiuti, che vogliono intraprendere un’attività lavorativa conseguendone una qualifica professionale. Il mancato rispetto delle specifiche disposizioni per la nomina del tutor, la redazione del contratto individuale di lavoro e la sottoscrizione del Piano formativo individuale comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 100 a 600 euro che, in caso di recidiva, aumenta da 300 a 1.500 euro. Fabio Chiaramonte ne parlerà al Festival del Lavoro 2022, nel corso del workshop di Wolters Kluwer “L’apprendistato: genuinità e sistema sanzionatorio” che si terrà il 24 giugno, dalle ore 12.00 alle 13.00.

L’instaurazione di un rapporto di apprendistato professionalizzante è volto all’acquisizione di competenze e risorse in relazione al lavoro svolto e finalizzato al conseguimento di una qualifica. Un’obbligazione contrattuale che ha come vantaggio da un lato, per il lavoratore l’apprendimento e, dall’altro, il datore di lavoro che beneficia di agevolazioni di tipo retributivo e contributivo, entrambi subordinati ad un’effettiva erogazione formativa. Il mancato rispetto, infatti, determina il versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100% (Ministero del Lavoro - circolare 5/2013). Cosa fare quindi per evitare che la genuinità del rapporto venga messa in discussione? Vediamo passo per passo gli elementi chiave. Datori di lavoro interessati Tutti i datori di lavoro di qualsiasi settore sia pubblico che privato. Lavoratori Giovani di età compresa fra i 18 anni (17 in caso di un titolo professionale conseguito) e 29 anni e 364 giorni. Precondizioni Verifica di un precedente rapporto di apprendistato: - se l’apprendista ha già la qualifica per la quale sta svolgendo il rapporto di apprendistato, si avrà il disconoscimento del contratto (in quanto nullo); - e il rapporto preesistente è stato di durata limitata e non superiore alla metà di quella prevista, questo dovrà essere oggetto di valutazione, in particolare, il nuovo rapporto dovrà prevedere un percorso addestrativo volto ad arricchire le competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore e la sua durata dovrà ricomprendere il periodo precedentemente svolto. Verifica del numero di apprendisti da assumere: - aziende fino a 10 lavoratori: numero di apprendisti pari al numero di lavoratori qualificati, ovvero, rapporto di 1 a 1; - aziende oltre 10 lavoratori: 3 apprendisti ogni 2 qualificati (escluso le imprese artigiane per le quali trova applicazione l’art. 4 della L. 443/1985). In caso di superamento del limite, è previsto il disconoscimento del rapporto di apprendistato e conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione, con relativa perdita dei benefici contributivi e retributivi. Verifica della quota di stabilizzazione: - pari al 20% nei 36 mesi precedenti (salvo diverse previsioni dei CCNL siglati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per le sole aziende che occupano almeno 50 dipendenti). - il mancato rispetto del requisito di stabilizzazione determina il disconoscimento dei rapporti di apprendistato avviati successivamente al superamento del limite stesso. Flusso di lavoro 1. Nominare un Tutor e/o referente aziendale in possesso dei requisiti e specifiche funzioni previste dalla contrattazione collettiva; 2. Procedere con la redazione del contratto individuale di lavoro esclusivamente in forma scritta contente, oltre i dati delle parti, la retribuzione, il CCNL applicato, la qualifica e livello da conseguire, anche, la decorrenza e termine del periodo formativo (dal quale è possibile il recesso con preavviso decorrente dal medesimo termine ai sensi dell'articolo 2118 del c.c., punto 4); art. 42 del D.Lgs. 81/2015); 3. Consegna e sottoscrizione del Piano Formativo Individuale (PFI) al momento dell’assunzione (in applicazione del punto 1) art. 42 del D.Lgs. n. 81/2015). Il mancato rispetto di dette disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 100 a 600 euro che, in caso di recidiva, aumenta da 300 a 1.500 euro. Svolgimento del percorso formativo All’apprendista assunto verrà impartito e registrato nel “libretto” l’insegnamento necessario affinché egli possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. Parte dell’apprendimento sarà dedicato alla conoscenza di nozioni fondamentali relative alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro (cosiddette competenze “di base e trasversali”), altra invece, di tipo “professionale”, sarà erogata dall’azienda per mezzo del tutor o referente aziendale in applicazione delle disposizioni e linee guida previste dalla contrattazione collettiva. In assenza di detta figura saremo difronte ad una palese violazione delle disposizioni dei contratti collettivi, pertanto, passibili di sanzioni amministrative. Nel caso questa inadempienza comporti anche l’impossibilità di erogazione della formazione prevista, la colpa sarà riconducibile esclusivamente alla responsabilità del datore di lavoro, pertanto, soggetti alla sanzione di cui all’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 167/11. Nel caso in cui, invece, in fase di accertamento l’inadempimento o debito formativo venga ritenuto “recuperabile”, l’ispettore potrà emettere una disposizione al fine di permettere il recupero formativo del giovane e, quindi, la prosecuzione del rapporto di lavoro agevolato.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/06/21/apprendistato-professionalizzante-regole-seguire-evitare-sanzioni

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