• Home
  • News
  • Assegno Unico per percettori Rdc: chiariti i termini di decorrenza

Assegno Unico per percettori Rdc: chiariti i termini di decorrenza

Con il messaggio n. 2537 del 2022, l’INPS chiarisce le modalità di invio del Modello “Rdc/Pdc – Com/AU”, che consente ai percettori di Reddito di cittadinanza di usufruire dell’Assegno Unico. In particolare, l’Istituto specifica i termini di decorrenza legati alla domanda volta al riconoscimento dell’integrazione garantita ai nuclei familiari.

Nel messaggio n. 2537 del 22 giugno 2022, l’INPS torna ad occuparsi di Assegno Unico con particolare riferimento ai percettori di Reddito di cittadinanza. Il riconoscimento della quota integrativa avviene mediante la presentazione del modello “Rdc – Com/AU” nei casi in cui, per le caratteristiche e la composizione dei nuclei familiari come risultanti dall’ISEE, le informazioni indispensabili al riconoscimento della predetta integrazione Rdc/AU o delle relative maggiorazioni non sono in possesso dell’Istituto, né sono desumibili dalle banche dati a disposizione. Il modello “Rdc – Com/AU” produce i suoi effetti con efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, comportando il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate, con decorrenza dal mese di marzo dello stesso anno. L’Istituto chiarisce adesso che, considerato che la funzione del modello “Rdc – Com/AU” è esclusivamente l’acquisizione delle informazioni utili al riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU e non quello di domanda di accesso al trattamento, essendo il diritto all’integrazione Rdc/AU già costituito in ragione del presupposto normativo della percezione del Rdc da parte del nucleo familiare che soddisfi i requisiti d’accesso all’AU, ai fini della sola integrazione Rdc/AU, , l’INPS procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, ivi incluse le relative maggiorazioni spettanti, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc – Com/AU”, sul presupposto dell’esistenza di una domanda di Rdc in pagamento nella medesima mensilità di marzo.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS; messaggio 22/06/2022, n. 2537

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2022/06/23/assegno-unico-percettori-rdc-chiariti-termini-decorrenza

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble