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Cassa integrazione 2022: tutte le istruzioni per il versamento della contribuzione corrente e arretrata

Con la circolare n. 76 del 2022 l’INPS ha fornito nuove istruzioni in merito alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, prevista dalla legge di Bilancio 2022. L’Istituto, dopo aver riepilogato la nuova disciplina, ha fornito i codici da impiegare per la corretta esposizione nella denuncia contributiva Uniemens della contribuzione corrente e di quella arretrata. Il recupero di quanto dovuto potrà essere effettuato non oltre il prossimo mese di settembre. Come devono procedere i datori di lavoro?

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 76 del 30 giugno 2022 per fornire tutte le indicazioni operative riguardanti la riforma degli ammortizzatori sociali, operata dalla legge di Bilancio 2022, con riferimento a CIGO, CIGS, FIS e Fondi di solidarietà bilaterali. L’Istituto, in particolare, fornisce indicazioni per il versamento della contribuzione corrente dovuta a partire da gennaio 2022. Contratto di apprendistato e lavoratori a domicilio Per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 possono essere beneficiari delle integrazioni salariali i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, quelli con contratto di apprendistato professionalizzante e gli apprendisti con contratto di alta formazione e ricercar.

N.B. È vietato alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.
Cassa integrazione ordinaria La contribuzione ordinaria rimane fissata nella misura di: a) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti; b) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti; c) 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile; d) 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei; e) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti; f) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti. Tali aliquote si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e ai lavoratori a domicilio. Cassa integrazione straordinaria A seguito della riforma, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS). I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dell'impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore. Per l’anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie è pari allo 0,27% (di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore) dell’imponibile contributivo. Fondi di solidarietà bilaterali L’istituzione dei Fondi di solidarietà è prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per tutti i datori di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione della sola cassa integrazione guadagni ordinaria e che occupano almeno un dipendente. I Fondi di solidarietà, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, sono: - Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico; - Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE; - Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige; - Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali; -Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato (FSBA) Sono destinatari delle tutele erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato e anche le imprese artigiane dell’indotto che fruivano, fino al 31 dicembre 2021, di trattamenti di CIGS, identificate con i seguenti C.S.C.: - 4.18.03 con C.A. 5K; - 4.XX.XX con C.A. 3X; - 4.13.06 – 4.13.07 - 4.13.08 con C.A. 3P e 3X. Fondo di Integrazione Salariale (FIS) A decorrere dal 1° gennaio 2022, il FIS è volto a tutelare il reddito dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, che occupano almeno un dipendente, non destinatari della cassa integrazione ordinaria e non coperti dai sopra citati Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige. La misura della contribuzione di finanziamento del FIS, limitatamente all’anno 2022 pari a: - 0,15% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,50%, cui si sottrae la riduzione dello 0,35%); - 0,55% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti. Esposizione in Unemens A decorrere dal periodo di competenza “GIUGNO 2022” la procedura di calcolo è adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2022. Da giugno 2022 al 31 dicembre 2022 è necessario esporre i codici di autorizzazione: - “0G”: Azienda con più di 5 dipendenti fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS; - “0W”: Azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS; - “9E”: Impresa commerciale (inclusa logistica), agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico con più di 50 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS. I codici di autorizzazione “0G”, “0W”, “9E” devono essere assegnati solo sulle posizioni contributive contrassegnate dal C.A. “0J”. Periodi pregressi da gennaio 2022 a maggio 2022A) CIGOPer il versamento del contributo CIGO, dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a maggio 2022, per la qualifica di lavoratore a domicilio, apprendista di primo e terzo livello (non professionalizzante) e giornalista, i datori di lavoro interessati, valorizzeranno - all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “InfoAggcausaliContrib”, i seguenti elementi - nell’elemento “CodiceCausale”: “M026”; - nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento; - nell’elemento ”AnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;
N.B. La valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” con riferimento ai mesi pregressi può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di giugno, luglio e agosto 2022.
B) CIGSAi fini del recupero o del versamento del contributo CIGS, relativo alle mensilità da gennaio 2022 a maggio 2022, i datori di lavoro, valorizzeranno all’interno della denuncia individuale i seguenti elementi: -nell’elemento “CodiceCausale” dovrà essere inserito il valore: - “L027, avente il significato di “Recupero riduzione contributiva CIGS anno 2022”; - “L028”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contributo CIGS anno 2022”; - “M027”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributivo CIGS ridotto anno 2022”; - “M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS anno 2022”. - nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato: - per il codice “L028” l’importo pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo; - per il codice “M027” il contributo da versare pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo; - per il codice “M032” il contributo da versare pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo.C) FISAi fini del recupero o del versamento del contributo FIS, relativo alle mensilità da gennaio 2022 a maggio 2022, i datori di lavoro valorizzeranno - all’interno di “DenunciaIndividuale”, i valori: - “L029”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,45%”; - “L030”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,65%”; - “M029”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,15%”; - “M030”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,10%”; - “M031”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,04%”; - “M037”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,69%”; - “M033”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%”; - “M034”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,55%”D) Fondi di solidarietàAi fini del versamento del contributo di finanziamento dei Fondi di solidarietà, relativo alle mensilità da gennaio 2022 a maggio 2022 è necessario indicare: - nell’elemento “CodiceCausale” dovrà essere inserito il valore “M036”; - nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento; - nell’elemento ”AnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione; - nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo relativo al fondo di appartenenza.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS; circolare 30/06/2022, n. 76

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/07/01/cassa-integrazione-2022-istruzioni-versamento-contribuzione-corrente-arretrata

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