• Home
  • News
  • Bonus 200 euro: verso il cedolino di luglio tra verifiche e casi particolari

Bonus 200 euro: verso il cedolino di luglio tra verifiche e casi particolari

La conversione in legge del decreto Aiuti ufficializza l’erogazione del bonus 200 euro. Con riferimento ai lavoratori dipendenti, in ragione della normativa vigente, nonché delle numerose indicazioni fornite dall’INPS, è importante conoscere le principali casistiche della misura, le corrette modalità e le criticità che possono riscontrare i datori di lavoro all’atto dell’erogazione dell’indennità una tantum nel mese di luglio. In particolare, ai fini della corretta erogazione, occorre effettuare controlli sul periodo di riferimento nel quale verificare la fruizione dell’esonero 0.8% e sulla corretta presentazione della dichiarazione del lavoratore. Cosa succede nel caso di lavoratori titolari di più rapporti di lavoro?

È stata recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, la Legge 15 luglio 2022, n. 91, di conversione con modificazioni del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Nell’ambito delle diverse misure adottate il decreto Aiuti ha previsto, agli articoli 31 e 32, il riconoscimento di un’indennità una tantum, pari a 200 euro, a molteplici categorie di soggetti quali pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi etc. Con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti, in ragione della normativa vigente nonché delle numerose indicazioni fornite dall’INPS, di seguito vengono analizzate le principali casistiche e le criticità che potranno riscontrare i datori di lavoro all’atto dell’erogazione dell’indennità. Il D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, prevede, al primo comma dell’art. 31, che: “Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”. In buona sostanza, il legislatore ha previsto che l’indennità, che ammonta ad un importo pari a 200 euro, sia erogata, attraverso i datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, destinatari dell’esonero contributivo dello 0,8% della quota a carico del lavoratore. Periodo di erogazione L’INPS, attraverso le indicazioni da ultimo fornite con la circolare n. 73/2022, ha precisato che la predetta indennità debba essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro - a tempo determinato o indeterminato - nel mese di luglio e gli altri requisiti posti dal menzionato art. 31, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto, ovvero, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (in ragione, ad esempio, della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi). Verifica esonero 0,8% Ai fini della corretta erogazione dell’indennità, giova ribadire che il D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ha indicato nel primo quadrimestre dell’anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare la fruizione dell’esonero di cui alla legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore), al fine di beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro. Al riguardo, tuttavia, l’INPS, con la circolare n. 73/2022 - a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - ha precisato che il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero di cui alla legge n. 234/2021 è esteso fino al 23 giugno 2022 (giorno precedente la pubblicazione della circolare n. 73/2022). Dichiarazione del lavoratore La norma in commento dispone che il lavoratore, al fine di ricevere l’indennità dal proprio datore di lavoro, debba presentare allo stesso una dichiarazione con la quale affermi di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 32, commi 1 e 18, ossia di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza. Si tratta delle categorie per le quali è previsto che sia l’INPS a erogare a luglio l’indennità una tantum, ai sensi dell’art. 32 del medesimo D.L. n. 50/2022. In proposito, si rammenta che l’INPS, al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, ha predisposto un fac-simile di dichiarazione (Allegato n. 1 del messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022), che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante. Sul tema, tuttavia, si precisa che l’autodichiarazione non è necessaria per i dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Lavoratori part time, stagionali, a tempo determinato, intermittenti o iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo L’Istituto previdenziale - dopo aver precisato che l’indennità spetta nella misura di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale - offre specifici chiarimenti anche sull’art. 32 del D.L. n. 50/2022. In particolare, si ricorda che all’art. 32, commi 13 e 14, prevede che l’INPS, a domanda, debba erogare l’indennità una tantum “ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate” e ai “lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati” e che abbiano avuto un “reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021”. A tal proposito, si evidenzia che quanto previsto dal citato 32, relativamente al pagamento diretto da parte dell’INPS, non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, bensì solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021. Pertanto, con la retribuzione di luglio 2022, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di luglio del corrente anno, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai citati commi 13 e 14 dell’art. 32. Il pagamento da parte di INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022, qualora spettante. Lavoratori titolari di più rapporti di lavoro Il secondo comma dell’art. 31 dispone che l'indennità una tantum spetti ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Ne deriva, dunque, che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione prevista dalla norma in commento al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. Ciò premesso, nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens l’indennità di 200 euro, l’INPS comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente. Si ricorda, infine, che l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/07/19/bonus-200-euro-cedolino-luglio-verifiche-casi-particolari

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble