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Contratto di espansione: erogazione dell’indennità mensile

L’INPS interviene con la circolare n. 88 del 2022 riguardo il contratto di espansione e le modalità di erogazione della relativa indennità mensile ai lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS, e che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023.

La Legge di Bilancio 2022ha prorogato anche per gli anni 2022 e 2023la miusra di tutela denominate contrattodi espansione e nel contempo ridotto il limite minimo di unità lavorative in organico stabilendo che non possa essere inferiore a 50 unità, Destinatari dell’indennità L’indennità mensile è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS, e che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023. Il percettore dell’indennità mensile, al fine di presentare tempestivamente la domanda di pensione, deve pertanto verificare preventivamente gli incrementi della speranza di vita in vigore alla data di decorrenza della stessa. Presentazione del piano annuale di esodo Può essere indicato, per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, un solo piano di esodo annuale. Solo in casi eccezionali, caratterizzati da platee particolarmente numerose di lavoratori, è possibile prevedere, nel contratto di espansione, due piani di esodo (e, conseguentemente, due diverse date presunte di risoluzione dei rapporti di lavoro) in riferimento alla medesima annualità. Per ogni piano di esodo devono essere comunque indicati nel contratto di espansione: il numero massimo dei lavoratori interessati e la relativa data presunta di risoluzione dei rapporti di lavoro, uguale per tutti i lavoratori coinvolti dal singolo piano di esodo. Per ciascun piano di esodo, il singolo datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi prescritti dalla norma. I datore di lavoro è tenuto, tra l’altro, a trasmettere alla Struttura INPS territorialmente competente: - copia del contratto di espansione sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; - la “Richiesta di accreditamento e variazione dell’indennità mensile; - la domanda di autorizzazione all’accesso al Portale delle prestazioni atipiche per il personale o il delegato individuato dal datore di lavoro a operare. Riconoscimento della prestazione da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali Nel caso in cui la prestazione in argomento venga riconosciuta al lavoratore per il tramite del Fondo di solidarietà è richiesta al datore di lavoro esodante, che ha sottoscritto il contratto di espansione in sede governativa, la presentazione di una garanzia in relazione agli obblighi assunti dal datore di lavoro: fideiussione o pagamento in unica soluzione. Quanto alla presentazione della fideiussione bancaria da parte del datore di lavoro, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che scopo della fideiussione è di garantire l’adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro sia nei confronti dell’Istituto che dei lavoratori esodanti. I datori di lavoro sono, pertanto, esonerati dalla presentazione della fideiussione bancaria solo nel caso in cui effettuino il versamento della provvista in unica soluzione.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 25/07/2022, n. 88

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/07/26/contratto-espansione-erogazione-indennita-mensile

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