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Distacco transnazionale: obbligo di comunicazione entro il 18 agosto. Attenzione alle sanzioni

In vigore le nuove regole per la notifica dei distacchi di lunga durata. La comunicazione preventiva deve essere effettuata entro il prossimo 18 agosto con la nuova modulistica. E’ quanto previsto dal decreto ministeriale n. 170 del 2022 pubblicato dal Ministero del Lavoro. Sono tenuti a trasmettere la comunicazione di distacco le imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa. Occorre fare attenzione alla scadenza, perché in caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, aumentata del 20% per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato.

È entrato in vigore in maniera definitiva il 19 luglio, il D.M. 170 del 6 agosto 2021, dopo essere stato pubblicato nella sezione pubblicità legale del portale internet del Ministero del Lavoro lo scorso 18 luglio 2022. Dal 19 luglio decorreranno i 30 giorni di tempo per effettuare la notifica dei distacchi di lunga durata con timing in scadenza il prossimo 18 agosto. Si tratta dell’entrata a regime della procedura da seguire nei casi di distacchi transnazionali di lunga durata in Italia, dopo che dallo scorso 2 novembre 2021 era stato reso disponibile nel portale istituzionale "Servizi Lavoro" del Ministero del lavoro (http://servizi.lavoro.gov.it) la nuova versione della procedura telematica “Distacco transnazionale". Ambito di applicazione Le diposizioni del decreto trovano applicazione alla comunicazione preventiva di distacco e ad ogni sua variazione successiva nonché alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata. Quadro normativo di riferimento Il D.Lgs. n. 136/2016 ha recepito le disposizioni in materia di comunicazioni del distacco transnazionale previste dalla Direttiva 2014/67/UE; il testo è stato successivamente integrato e modificato dal D.Lgs. n. 122/2020 che ha recepito la Direttiva UE 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018. In tema di tutele previste per il lavoratore distaccato di lunga durata, l’art. 4 bis del decreto 136/2016, introdotto dal D.Lgs. n. 122/2020 (art. 1, co.1, lett. d)) prevede una tutela particolare in caso di distacco di lunga durata, intendo per tale un distacco che dura per più di 12 mesi. In particolare, la norma prevede che ai lavoratori distaccati trovano applicazione, se più favorevoli, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste nel territorio italiano dalla legge e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tali condizioni migliorative in Italia non possono trovare applicazione avendo a riguardo: - procedure e condizioni per la conclusione del contratto di lavoro; - clausole di non concorrenza; - previdenza integrativa di categoria; La norma consente di estendere fino a 18 mesi l’applicazione delle condizioni di miglior favore previste in Italia, previo invio di notifica motivata da effettuare al Ministero del Lavoro. Soggetti obbligati alla comunicazioneDatori di lavoroSono tenuti a trasmettere la comunicazione di distacco le imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato. Viene previsto, inoltre, l’obbligo nei confronti delle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro, che distaccano lavoratori: - presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unità produttiva in Italia; - presso un'impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unità produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia; in tal caso i lavoratori sono considerati distaccati in Italia dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro; - presso un'impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unità produttiva in Italia, uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l'agenzia di somministrazione; anche in questo caso il lavoratore è considerato distaccato dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.LavoratoriI soggetti che devono essere oggetto della comunicazione sono i lavoratori abitualmente occupati in uno stato membro che per un periodo di tempo limitato vengono chiamati a prestare la loro attività lavorativa in Italia, anche quando dipendono da una agenzia di somministrazione con sede in Italia. Modalità di trasmissione La comunicazione deve essere trasmessa, in via telematica (https://servizi.lavoro.gov.it), tramite il modello UNI_DISTACCO_UE come aggiornato dal decreto ministeriale n. 170 del 6 agosto 2021. La comunicazione di distacco transnazionale può essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco anche se la durata ed il luogo di lavoro sono diversi. La comunicazione dovrà contenere alcuni elementi definiti "indispensabili" quali il codice identificativo e lo Stato di stabilimento del prestatore di servizi, il codice fiscale azienda del soggetto distaccatario e il codice identificativo, lo Stato di nascita e la cittadinanza del lavoratore distaccato. Tempi per la trasmissione Il modello UNI_Distacco_UE deve essere inviato:

ComunicazioneTermine di presentazione
Inizio distaccoEntro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco
Variazione data di inizioEntro le 24 ore del giorno precedente inizio del distacco
Altre variazioniEntro 5 giorni dal giorno della variazione
Distacchi di lunga durataEntro 5 giorni dal superamento dei 12 mesi di distacco
Regime transitorio In via transitoria, per i distacchi in essere alla data del 19 luglio 2022, data di entrata in vigore del DM n. 170/2021, la notifica di lunga durata per i distacchi con durata eccedente i 12 mesi va comunicata entro 30 giorni dalla efficacia del D.M ed il periodo di 12 mesi si calcola convenzionalmente a far data dal 30 luglio 2020. Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva i distacchi già cessati al momento dell’entrata in vigore del D.M. Sanzioni applicabili In caso di mancato rispetto da parte del prestatore di servizi, degli obblighi di comunicazione, viene prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, aumentate del 20% per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato. La sanzione amministrativa irrogata non può in ogni caso superare euro 150.000. Per le sanzioni è applicabile l’istituto della diffida obbligatoria (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004). Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/07/26/distacco-transnazionale-obbligo-comunicazione-entro-18-agosto-attenzione-sanzioni

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