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Giornalisti in pensione: regole di gestione presso l'INPS

Nella circolare n. 92 del 2022, l’INPS prende in esame il trasferimento della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, limitatamente alla gestione sostitutiva.

L’INPS, con la circolare n. 92 del 28 luglio 2022, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce le istruzioni in merito alle prestazioni pensionistiche e alle relative modalità di calcolo, secondo il principio del pro-rata per I giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la gestione sostitutiva dell’INPGI. Requisiti maturati entro il 30 giugno 2022 I soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l'INPGI conseguono in qualsiasi momento successivo alla predetta data le prestazioni pensionistiche previste in tale gestione sulla base delle disposizioni ivi vigenti alla data del 30 giugno 2022 e non le prestazioni pensionistiche eventualmente maturate a carico del FPLD successivamente alla predetta data. L’eventuale contribuzione versata o accreditata nell’AGO anteriormente o successivamente al 30 giugno 2022, e comunque prima della decorrenza del trattamento pensionistico, deve essere valorizzata, ai fini della misura del pro-quota di pensione, secondo le disposizioni applicabili nell’AGO. Requisiti non maturati entro il 30 giugno A partire dal 1° luglio 2022 il regime pensionistico dei giornalisti iscritti al FPLD è uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti; pertanto, tali soggetti possono conseguire le prestazioni pensionistiche riconosciute agli iscritti al FPLD, sulla base delle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. I giornalisti iscritti al FPLD non possono conseguire le pensioni anticipate cd.dd. Quota 100 e Opzione donna, i cui requisiti andavano perfezionati entro la data del 31 dicembre 2021. I soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono accedere alla pensione sulla base dei requisiti e degli istituti previsti per coloro che si collocano nel sistema retributivo/misto; d’altra parte, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono accedere alla pensione sulla base dei requisiti e degli istituti previsti per coloro che si collocano nel sistema contributivo Pensioni con il cumulo dei periodi assicurativi Nei confronti dei giornalisti iscritti al FPLD trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi In deroga al principio del pro-quota, le anzianità contributive acquisite in INPGI fino al 30 giugno 2022 sono valorizzate secondo le regole di calcolo di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 del 1997. In presenza di sola contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, l’evidenza contabile ex INPGI senza diritto al 30 giugno 2022 e presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il cumulo della contribuzione posseduta può realizzarsi esclusivamente in base alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge n. 613 del 1966, salvo quanto previsto dal paragrafo 1.4 della circolare n. 60 del 2017 in tema di pensione di inabilità. Cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro A decorrere dal 1° luglio 2022 per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento all’INPS o che saranno liquidate, anche pro-quota, in favore dei giornalisti iscritti al FPLD trova applicazione la disciplina prevista nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le pensioni di invalidità sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995 e dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e dall’articolo 72 della legge n. 388 del 2000. Modalità di presentazione delle domande Le domande relative alle prestazioni pensionistiche in regime nazionale e internazionale riconosciute in favore dei giornalisti iscritti al FPLD devono essere presentate esclusivamente mediante i seguenti canali: - sito internet www.inps.it; - Contact Center; - Patronati e altri soggetti abilitati all’intermediazione. A decorrere dal 1° luglio 2022 ai giornalisti iscritti al FPLD, ancorché in evidenza contabile separata, si applicheranno le medesime regole in materia di accrediti figurativi previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito alla trattazione delle istanze presentate in data successiva al 30 giugno 2022.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS; circolare 28/07/2022, n. 92

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/07/29/giornalisti-pensione-regole-gestione-presso-inps

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