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Contrattisti all’estero: nuovo assegno per coniuge e figli a carico

Con l’approvazione alla Camera del decreto Semplificazioni viene introdotto un nuovo assegno a sostegno delle famiglie dei lavoratori assunti a contratto presso l’Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero. La finalità è quella di equiparare le misure a sostegno di questa categoria di lavoratori con l’assegno unico universale introdotto quest’anno in favore delle famiglie che hanno domicilio in Italia. L'importo dell'assegno non può essere inferiore a 960 euro nè superiore a 2.100 euro annui.

Con l’approvazione da parte della Camera del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) viene prevista una nuova misura di sostegno per le famiglie di lavoratori assunti a contratto presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero. Presupposto normativo La misura prende le mosse dalla circostanza che l’ANF era riconosciuto anche ai dipendenti a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, e degli uffici di cultura, mentre ad oggi la disciplina dell’assegno unico, che opera in sostituzione non opzionale con riferimento ai figli, impone requisiti di residenza e domicilio sul territorio nazionale. Per questa ragione, a tutela del personale a contratto degli uffici all’estero del MAECI, si prevede un nuovo assegno per situazioni di famiglia afferenti a detto personale del pubblico impiego. Assegno per coniuge A decorrere dal 1° marzo 2022 per il coniuge a carico o per la parte di unione civile a carico, non separati legalmente o di fatto, spetta un assegno pari al 4% della retribuzione annua base stabilita per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno non può essere inferiore a 960 euro nè superiore a 2.100 euro annui (art. 157-bis del testo di conversione in legge del D.L. n. 73/2022) Assegno per figli A decorrere dal 1° marzo 2022, per ciascun figlio a carico spetta un assegno pari all'8% della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'art. 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno non è inferiore a 960 euro e non è superiore a 2.100 euro in ragione d'anno per ciascun figlio a carico. L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale. Rientrano nella definizione di figlio ai fini della misura in esame: a) nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza; b) i figli fino al compimento dei 18 anni di età; c) i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni non compiuti, per i quali ricorre una delle seguenti condizioni: 1) frequentano un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea; 2) svolgono un tirocinio o un'attività lavorativa con una retribuzione annua inferiore all'importo di cui al comma 4; 3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego del luogo di residenza; 4) svolgono il servizio civile universale in Italia; d) i figli con disabilità, senza limiti di età.

N.B. Il coniuge, la parte di unione civile e i figli sono considerati a carico quando possiedono un reddito complessivo annuo inferiore a un sesto della retribuzione annua base stabilita per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio.
Misure alternative In alternativa agli assegni, per i familiari a carico alla data del 28 febbraio 2022, in relazione ai quali era in godimento l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, il dipendente può optare per un assegno ad personam non riassorbibile, di importo pari alla misura del predetto beneficio spettante alla medesima data. L'assegno ad personam spetta a decorrere dal 1° marzo 2022, per la medesima durata e con i medesimi presupposti previsti per l'assegno al nucleo familiare dalla disciplina vigente al 28 febbraio 2022.
N.B. Per familiari non a carico al 28 febbraio 2022 l'opzione di cui al primo periodo non è consentita.
Criteri di non cumulabilità Gli assegni non concorrono alla formazione del reddito complessivo e non sono cumulabili: - con gli aumenti per situazioni di famiglia di cui all'art. 173; - con l'assegno unico e universale di cui al D.Lgs 21 dicembre 2021, n. 230; - con l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/07/29/contrattisti-estero-assegno-coniuge-figli-carico

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