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Pagamento dei premi INAIL: aumentano le sanzioni e gli interessi di rateazione

Tornano a salire le sanzioni civili a carico dei datori di lavoro che non effettuano il pagamento del premio nei termini indicati dagli enti impositori. E’ quanto reso noto dall’INAIL con la circolare n. 29 del 2022. Aumentano anche gli interessi applicati nella ipotesi di rateazione mensile dei premi assicurativi. L’aumento è dovuto all’innalzamento del tasso di finanziamento dovuto alla BCE dagli istituti di credito che da questa ricevono prestiti. A partire dal 27 luglio 2022 il nuovo tasso è dello 0,50% con la conseguenza che le sanzioni civili salgono dal 5,5 al 6% mentre gli interessi di rateazione passano dal 6 al 6,50% del premio.

I datori di lavoro che versano in ritardo i premi assicurativi INAIL (ma anche i contributi dovuti alle gestioni previdenziali) o che chiedono una rateazione, devono versare delle maggiorazioni la misura delle quali si basa sulla misura di quello che era il T.U.R. (tasso ufficiale di riferimento) applicato dalla Banca d’Italia alle altre banche e che oggi, anche se definito in modo diverso, è stabilito dalla BCE. Per oltre 5 anni la BCE (Banca Centrale Europea) ha applicato un tasso di rifinanziamento pari allo 0 (zero) mentre a partire dal 27 luglio 2022 è stato stabilito nella misura dello 0,50 %. Vediamo come questa decisione, presa nel tentativo di stabilizzare i prezzi al consumo, può incidere sul costo dell’assicurazione nella ipotesi di inadempienze. Sanzioni civili per omissione La legge n. 388/2000, art. 116, individua due fattispecie di inadempienze definite evasione ed omissione. Per evasone si intende la mancata effettuazione di una denuncia obbligatoria, comportamento grave, che causa un minor incasso per l’ente impositore. Per omissione si intende il mancato versamento di un premio collegato alla effettuazione di una denuncia obbligatoria, comportamento per il quale il datore di lavoro deve pagare una sanzione civile pari al tasso BCE maggiorato di 5,5 punti percentuali; in sostanza, a partire dal 27 luglio 2022, versare in ritardo un premio INAIL o altri contributi previdenziali comporta una maggiorazione del 6% calcolata su base annua secondo la formula “C*i*t/36500”

Attenzione- Le sanzioni civili si calcolano sul premio assicurativo depurato della addizionale 1% - Nella ipotesi di versamento in ritardo di sanzioni o interessi di mora non vengono calcolate altre sanzioni aggiuntive - Le sanzioni civili per omissione non possono superare la misura massima del 40% del premio omesso; al superamento della misura massima vengono applicati gli interessi di mora nella misura prevista per le cartelle esattoriali; il tasso di mora non è influenzato dal tasso BCE.
La norma di riferimento prevede che nella ipotesi di evasione denunciata spontaneamente dal datore di lavoro entro 12 mesi dal termine iniziale, si applichi la sanzione meno onerosa prevista per la omissione. Una misura ridotta in presenza di una inadempienza grave ha lo scopo di mitigare le conseguenze a carico del datore di lavoro che si presume non abbia agito con la volontà evadere. Il datore di lavoro ammesso al versamento della sanzione civile ridotta (rispetto a quella prevista per la evasione) mantiene il beneficio solamente se rispetta il termine di scadenza per il pagamento del premio e degli accessori indicato dall’ente impositore; nella ipotesi che il termine non sia rispettato, si applicano le sanzioni civili intere previste per Evasione
Attenzione- La sanzione civile per evasione è pari alla misura fissa del 30% annuo e non è legata alla fluttuazione del tasso BCE. - La misura massima applicata è del 60% del premio al netto della addizionale 1% - Al raggiungimento della misura massima sono dovuti gli interessi di mora - Alle retribuzioni evase rilevate in sede di conciliazione monocratica, devono essere applicate le sanzioni civili per omissione
Interessi di rateazione La norma di riferimento, in vigore dal luglio 1996, prevede che nella ipotesi di rateazione del premio a rate mensili continuative, legge 389/1989 - circolare INAIL 22/2019, il datore di lavoro debba pagare una maggiorazione a titolo di interesse costituita dal tasso BCE (prima T.U.R.) maggiorato del 6% (in precedenza il 12%). Poiché, come detto, il tasso BCE a partire dal 27 luglio 2022 è dello 0,50%, al premio rateizzato si applicano gli interessi del 6,5%. Le disposizioni in vigore stabiliscono che si debba applicare il tasso di rateazione in vigore al momento della data di presentazione della domanda con la conseguenza che il tasso precedentemente in vigore continua ad essere applicato anche alle domande di rateazione presentate fino alla data del 26 luglio anche se non ancora definite
Attenzione- Gli interessi di rateazione vengono calcolati sui premi al netto della addizionale 1% - Il piano di rateazione INAIL è calcolato con il metodo francese ovvero a rate costanti che comprendono il premio, gli interessi e le eventuali sanzioni civili qualora la rateazione sia riferita a premi già scaduti
Sanzioni civili agevolate La circolare n. 29/2022 indica anche la misura delle sanzioni civili agevolate, del 1,25 % per le omissioni e del 3,25 % per le evasioni, che si applicano in fase di procedura concorsuale quando l’INAIL incassa dal riparto il totale dei premi; in questa ipotesi i curatori/liquidatori possono chiedere il ricalcolo delle sanzioni insinuate nella misura corrispondente alle percentuali indicate in precedenza. Osservazioni finali Non può sfuggire la palese contraddizione rappresentata dal fatto che il datore di lavoro che vuole essere regolare anche quando si trova in difficoltà economiche e che chiede la rateazione si trovi a versare una maggiorazione calcolata sul 6,5% mentre il datore di lavoro che paga il premio in ritardo versi una sanzione civile pari al 6%. Vero è che lo 0,5% è una differenza minima e che gli interessi di rateazione sono a scalare ma è anche vero che il tasso applicato alla rateazione è maggiore di quello dovuto per la sanzione civile. In sostanza, il legislatore che ha rimodulato le sanzioni civili a partire dal 1.1.1997 non è intervenuto sulle rateazioni generando il paradosso esistente. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/08/02/pagamento-premi-inail-aumentano-sanzioni-interessi-rateazione

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