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Nulla osta lavoratori extra UE: professionisti in campo per la verifica dei requisiti del datore di lavoro

Ai professionisti e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è affidato il compito di verificare il possesso dei requisiti in capo al datore di lavoro ai fini del rilascio del nulla osta per l’assunzione di lavoratori extra UE. E’ quanto previsto dalla legge di conversione del decreto Semplificazioni, in relazione agli anni 2021 e 2022. La verifica deve riguardare l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile e la congruità del numero delle richieste presentate rispetto alla capacità economica del datore di lavoro. Inoltre, il soggetto abilitato alla verifica deve acquisire e conservare, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data dell’asseverazione tutta la specifica documentazione. Previste sanzioni penali in caso di false dichiarazioni.

Al fine di semplificare la procedura di concessione del nulla osta al lavoro subordinato di personale extra UE, il legislatore -con l’art. 44, del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022, convertito in legge) - ha previsto, per gli anni 2021 e 2022, l’affidamento della verifica riguardante il possesso dei requisiti in capo al datore di lavoro: - ai professionisti, di cui all’art. 1 della Legge n. 12/1979 e cioè: 1. consulenti del lavoro; 2. avvocati; 3. dottori commercialisti ed esperti contabili. Fermo restando l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione all’Ispettorato del lavoro, ai sensi della Legge n. 12/1979. - alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Verifica e rilascio dell’asseverazione La verifica deve riguardare l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile e la congruità del numero delle richieste presentate rispetto alla capacità economica del datore di lavoro persona fisica o giuridica esercente attività di impresa o di lavoro autonomo. Nello specifico, per verificare la congruità all’assunzione e rilasciare la relativa asseverazione, prevista dall’art. 44, il soggetto abilitato deve accertare la capacità patrimoniale, l'equilibrio economico-finanziario, il fatturato ed il tipo di attività svolta dall'impresa, il tutto in relazione alla congruità del numero delle richieste di ingresso presentate, rapportato anche al numero dei dipendenti già in essere presso il datore di lavoro. In particolare, va effettuata una verifica sul fatturato del datore di lavoro richiedente (impresa o lavoratore autonomo) nel corso dell’esercizio relativo all’ultimo anno (Quadro VE rigo VE50 Dichiarazione annuale IVA) al netto degli acquisti (Quadro VF rigo VF25 Dichiarazione annuale IVA). Detto dato non può essere inferiore a 30.000,00 euro annui. Nella prassi dei controlli effettuati dai funzionari dell’Ispettorato del lavoro, ai fini della congruità all’assunzione, il valore va moltiplicato per il numero dei dipendenti, compreso il lavoratore extra-comunitario che si vuole assumere con le quote. Ciò è stato chiarito dallo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 3/2022 e con le FAQ fornite al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro lo scorso 14 luglio.

Esempio: impresa con 10 dipendenti ed una richiesta di ingresso: fatturato minimo 330mila euro (30mila euro x 11 soggetti). Qualora il datore di lavoro richiedente (impresa o lavoratore autonomo) sia in regime forfettario (art. 1, c. 54 a 89, L. n. 190/2014), va verificato il fatturato nel corso dell’esercizio relativo all’ultimo anno (Quadro LM SEZ. 2 rigo LM 22 Modello Redditi PF); ovvero il fatturato presuntivo nel corso del primo anno di attività, sulla base degli impegni contrattuali sottoscritti e rappresentati in una situazione economica provvisoria, qualora si tratti di imprese costituite da meno di un anno.
Documentazione da conservare Inoltre, il soggetto abilitato alla verifica (professionista o associazione dei datori di lavoro) deve acquisire e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell’asseverazione, la seguente documentazione: a) il tipo di attività svolta dal datore di lavoro, anche con riferimento al carattere continuativo/stagionale della stessa; b) il DURC in corso di validità (Documento unico di regolarità contributiva); c) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; d) il reddito di esercizio dichiarato nell’ultima denuncia annuale dei redditi di impresa nell’anno. e) le seguenti dichiarazioni da parte del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa, formulate ai sensi dell’articolo 46, del D.P.R. n. 445/2000: 1. dichiarazione in ordine alla circostanza di non essere a conoscenza di indagini e alla inesistenza di condanne, anche non definitive, comprese quelle adottate a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati contro la sicurezza e dignità dei lavoratori, ivi compresi i reati di cui agli artt. 437, 589 comma 2, 590 comma 3, 601, 602, 603-bis, nonché per i reati indicati e introdotti dal Testo Unico per l’Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998); 2. dichiarazione circa l’insussistenza a loro carico, negli ultimi due anni, di violazioni punite con la sanzione amministrativa, di cui all’art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), concernenti l’impiego di manodopera irregolare. La dichiarazione può essere rilasciata anche dal soggetto incaricato della gestione del personale; 3. dichiarazione circa le esigenze sottostanti la richiesta dei nullaosta e la eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali (es. acquisizione di nuove commesse e/o appalti) che giustifichino l’eventuale maggior numero di nullaosta richiesti rispetto alla annualità precedente; 4. dichiarazione relativamente alla circostanza di non aver presentato ulteriori richieste di asseverazione presso altri professionisti o associazioni ovvero, qualora siano state presentate, l’indicazione del numero dei lavoratori interessati e l’esito delle stesse. Sanzioni Ricordo che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, accertate da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, verranno applicate le sanzioni penali ivi previste. In particolare, se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l’alterazione di documenti oppure con l’utilizzo di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. Tempistica In merito alla tempistica entro cui si dovrà procedere alla predisposizione della verifica, l’Ispettorato del Lavoro chiarisce (FAQ n. 1 - allegata alla nota del CNOCDL n. 2022/0005078 del 14 luglio 2022) che la tempistica è indicata al punto 6) delle indicazioni operative diramate dal Ministero dell’Interno del 24 giugno (prot. n. 5113) ai fini del rilascio del nulla osta. A seguito del nulla osta e dell’ingresso in Italia del lavoratore, previo rilascio del relativo visto a cura dell’Ambasciata o del Consolato italiano competente, lo Sportello Unico per l’Immigrazione convocherà il datore di lavoro e il lavoratore per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, sede in cui è necessario produrre l’asseverazione. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/08/05/osta-lavoratori-extra-ue-professionisti-campo-verifica-requisiti-datore-lavoro

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