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Danno biologico: prestazioni con rivalutazione all’ 1,9%

Con decorrenza dal 1° luglio 2022, su proposta del Presidente dell’INAIL, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico sono rivalutati nella misura dell’1,9%. Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con D.M. n. 143 del 2 agosto 2022.

l Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il D.M. n. 143 del 2 agosto 2022, registrato dalla Corte dei Conti, concernente la rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza dal 1° luglio 2022, adottato sulla base della determinazione presidenziale dell’INAIL n. 86 del 10 maggio 2022. In base al decreto, con decorrenza dal 1° luglio 2022 sono rivalutati gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico nella misura dello 1,9%. Il danno biologico indica la quota di integrità fisica che l’organismo perde a causa di un evento e che viene risarcita dall’INAIL attraverso l’erogazione di una prestazione che si differenzia in base al grado di danno subito. Qualora la misura del danno biologico sia compresa da 6 a 15 punti, si prevede che venga erogata una prestazione una-tantum, quantificata anche in base all’età del soggetto che ha subito il danno, indipendentemente dal fatto che questo sia causato da un infortunio o da una malattia professionale.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 02/08/2022, n. 143

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/09/02/danno-biologico-prestazioni-rivalutazione-1-9

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