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Sgravio lavoratrici madri: come si applica e cosa deve fare il datore

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 102 del 2022 in cui si occupa dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, fruibile a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità. L’Istituto fornisce le istruzioni di dettaglio per la domanda di autorizzazione preventiva all’applicazione dello sgravio e per l’esposizione dello stesso nella denuncia contributiva presentata dal datore di lavoro privato, a gestione pubblica o operante nel settore agricolo. Vediamo quali sono le procedure corrette da eseguire, anche per recuperare gli importi arretrati.

Diviene applicabile, grazie alla circolare INPS n. 102 del 19 settembre 2022, lo sgravio sui contributi a carico del lavoratore dipendente riservato dalla legge di Bilancio 2022 alle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. Il beneficio si applica in via sperimentale, per il solo anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento per un periodo di 12 mesi. L’esonero è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato incluso il settore agricolo, in riferimento alle lavoratrici madri che rientrino nel posto di lavoro dopo aver fruito del congedo di maternità.N.B. La misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato e dunque non è sussumibile tra quelle disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Lavoratrici che possono accedere al beneficio Possono accedere al beneficio in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità. Sono inclusi i contratti a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di: - regime di part-time; - apprendistato di qualsiasi livello; - lavoro domestico; - lavoro intermittente; - lavoro in somministrazione. Fruizione del congedo di maternità L’esonero contributivo in oggetto in favore delle lavoratrici madri al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità. N.B. Laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.Parimenti, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum. Il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.N.B. Il diritto alla fruizione dell’agevolazione non comporta benefici in capo al datore di lavoro e non è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva.L’esonero contributivo è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. L’agevolazione in trattazione, inoltre, risulta ulteriormente cumulabile con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali. In questo caso la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza della previsione in trattazione e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali. Istanza di riconoscimento dello sgravio I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare domanda all’INPS: - tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo. B) tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale aziende agricole”, per i datori di lavoro agricolo, inserendo nel campo “Annotazioni”, con riferimento alla lavoratrice per la quale si chiede l’applicazione dell’esonero, le seguenti informazioni: codice fiscale, cognome e nome, data di rientro della lavoratrice in servizio dopo la fruizione del congedo di maternità. L’INPS inserirà nell’archivio “Cinque A” i codici di autorizzazione “LM” e “LP”, abbinandoli al codice fiscale della lavoratrice, e la data di validità dell’agevolazione (12 mesi a decorrere dal mese di rientro). Esposizione in Uniemens I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero in oggetto per conto della lavoratrice interessata, espongono, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre 2022: - nell’elemento “Contributo” la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. - nell’elemento “CodiceCausale” il valore “ELAM”; - nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” la data di rientro in servizio al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità; - nell’ elemento “AnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio; - nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato. Il recupero dello sgravio dei mesi pregressi da gennaio 2022 a settembre può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022. Esposizione in ListaPosPa I datori di lavoro delle lavoratrici madri iscritte alla gestione pubblica nell’elemento “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica”, indicheranno: - nell’elemento “AnnoRif” l’anno oggetto dell’esonero; - nell’elemento “MeseRif” il mese oggetto dell’esonero; - nell’elemento “CodiceRecupero” il valore “28”; - nell’elemento “AltroImponibile” la quota della retribuzione oggetto dell’esonero; - nell’elemento “Importo” l’importo del contributo oggetto dello sgravio. Esposizione in PosAgri I datori di lavoro con riferimento alle lavoratrici autorizzate all’esonero oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, dovranno valorizzare in PosAgri / DenunciaAgriIndividuale / DatiAgriRetribuzione, per i mesi di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022, indicando: - in “Tipo Retribuzione”/”CodiceRetribuzione” il codice “Y”; - in “AgevolazioneAgr” – “CodAgio” il codice “LM”. Per il recupero dell’incentivo relativo ai periodi pregressi: A) dal mese di gennaio 2022 al mese di giugno 2022, i datori di lavoro ammessi al beneficio dovranno trasmettere, per i lavoratori interessati, un flusso di variazione relativo al mese di riferimento omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzando: - in “Tipo Retribuzione”/”CodiceRetribuzione” il codice “Y”; - in “AgevolazioneAgr”/”CodAgio” il codice “LP” entro il 30 novembre 2022. B) dal mese di luglio a settembre 2022, per i quali il relativo periodo di trasmissione non è ancora scaduto, deve essere inviato il flusso completo valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, i seguenti elementi come di seguito indicato: in “Tipo Retribuzione”/”CodiceRetribuzione” il codice “Y”; in “AgevolazioneAgr”/”CodAgio” il codice “LM”.

CumulabilitàSì, con sgravio 0,8% e 1,2%
DURCNo
Codice autorizzazione- 0U - LM o LP per datori di lavoro agricoli
Codici per denuncia contributiva- ELAM (datori di lavoro privati) - 28 (datori di lavoro gestione pubblica) - LM (datori di lavoro agricoli)
Misura dello sgravio50%
Durata12 mesi
Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 19/09/2022, n. 102

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/09/20/sgravio-lavoratrici-madri-applica-datore

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