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Alluvione nelle Marche: regole per presentare domanda CIGO

Nel messaggio n. 3498 del 2022 l’INPS interviene riguardo l’evento alluvionale che ha colpito la Regione Marche nei giorni del 15 e 16 settembre 2022. I datori di lavoro che hanno sospeso l’attività possono presentare le relative domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili, applicando le specifiche regole e semplificazioni procedurali previste dalla legge in queste fattispecie.

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 3498 del 26 settembre 2022, con cui, a seguito dell’eccezionale evento meteorologico avvenuto nei giorni del 15 e 16 settembre 2022 in alcune zone della Regione Marche, fornisce chiarimenti riguardo alle corrette modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione salariale ordinaria da parte dei datori di lavoro colpiti dall’alluvione, nonché le istruzioni operative per la gestione dell’istruttoria delle istanze stesse da parte delle Strutture INPS territoriali competenti. I datori di lavoro interessati possono presentare la domanda di accesso alla prestazione di integrazione salariale ordinaria utilizzando, con riferimento alla sospensione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, la causale “Incendi - crolli – alluvioni”. Regole applicative I datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale. Le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato e l’obbligo dell’informativa sindacale, previsto dall’articolo 14, comma 4, del D.lgs n. 148/2015, non è preventivo ed è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, indicare alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati. Nello specific, I datori di lavoro che operano nel territorio delle province di Ancona e Pesaro e presentano le domande con causale “Incendi - crolli – alluvioni” non devono dare dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda: la relazione tecnica deve limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività stesse. Con riferimento alle domande presentate con causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, i datori di lavoro possono allegare, ove necessario, il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità. Informativa sindacale La comunicazione alle Organizzazioni sindacali non è preventiva: qualora non sia stata allegata alla domanda, può essere prodotta successivamente dal datore di lavoro, in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dall’INPS. Le imprese del settore edile e lapideo – sia industriali che artigiane - non sono tenute ad effettuare la predetta informativa per le richieste riferite alle prime 13 settimane di cassa integrazione. Detta informativa, invece, deve essere resa, anche in questo caso in via non preventiva, solo per le istanze di proroga dei trattamenti con sospensione/riduzione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, messaggio 26/09/2022, n. 3498

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/09/27/alluvione-marche-regole-presentare-domanda-cigo

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