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Estratto conto INPS: cosa fare per regolarizzare i periodi mancanti

Può capitare, soprattutto in concomitanza all’avvicinarsi della fine della propria carriera lavorativa, che, da un attento esame dell’estratto conto INPS, ci si accorga dell’assenza errata di specifici periodi lavorati, o dell’indicazione di retribuzioni o redditi più bassi rispetto a quelli realmente conseguiti o, ancora, del mancato accredito di alcuni eventi coperti figurativamente. Cosa occorre fare nell’ipotesi in cui il lavoratore sia certo che il periodo mancante sia stato effettivamente lavorato e si rilevino, quindi, errori od omissioni nell’estratto conto contributivo? Le azioni da intraprendere risultano differenti, in base alla problematica riscontrata.

L’estratto conto INPS, il documento in cui figurano tutti gli accrediti sussistenti presso le gestioni previdenziali amministrate dall’Istituto, è di solito controllato ed analizzato quando il lavoratore si trova ormai alla fine della carriera. Spesso, da un attento esame dell’estratto ci si accorge dell’assenza di specifici periodi lavorati, o dell’indicazione di retribuzioni o redditi più bassi rispetto a quelli realmente conseguiti o, ancora, del mancato accredito di alcuni eventi coperti figurativamente, come un periodo di malattia indennizzato. Come comportarsi nell’ipotesi in cui ci si accorga di errori od omissioni nell’estratto conto contributivo? Le azioni da intraprendere risultano differenti, in base alla problematica riscontrata. Ragioni dell’assenza di alcuni periodi contributivi nell’estratto conto INPS Innanzitutto, è importante chiarire che non sempre l’assenza di un periodo contribuito dal documento è dovuta ad un errore da parte dell’INPS o ad un adempimento non effettuato da parte del datore di lavoro o del committente. Potrebbe, infatti, trattarsi di un periodo per il quale l’interessato ha diritto all’accredito figurativo della contribuzione, ma solo dietro presentazione di un’apposita istanza all’Istituto: tali sono, ad esempio, i periodi durante i quali è stato svolto il servizio di leva, o i periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro, che non sono accreditabili d’ufficio, ma su domanda.Altri periodi possono figurare nell’estratto conto solamente se riscattati, cioè se risulta versato un onere dall’interessato per renderli utili a pensione: è il caso delle annualità di durata legale del corso di studi universitario (art. 2, D.Lgs. n. 184/1997). Presentazione della segnalazione contributiva all’INPS Laddove il lavoratore sia certo che il periodo mancante dall’estratto contributivo INPS sia stato effettivamente lavorato o, comunque, debba risultare coperto da accrediti, è necessaria la presentazione di una segnalazione contributiva all’INPS. La segnalazione contributiva deve essere inoltrata all’Istituto attraverso l’omonimo servizio, presente nel Fascicolo previdenziale del cittadino. Nel dettaglio, è necessario seguire il percorso “Fascicolo previdenziale del cittadino (accessibile con credenziali dispositive, quali Spid, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi), Posizione assicurativa, Segnalazione contributiva”. Una volta effettuato l’accesso all’applicazione, è necessario indicare dettagliatamente il periodo mancante, la gestione previdenziale coinvolta (ad esempio: Assicurazione Generale Obbligatoria- Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti) e la tipologia di contribuzione assente (obbligatoria, da riscatto, figurativa, etc.). In seguito, è possibile allegare la documentazione comprovante il diritto agli accrediti e la loro misura (cedolini paga, ricevute di versamento, etc.). Caso del dipendente pubblico Se a constatare la presenza di un errore o di un’omissione è un dipendente pubblico, la procedura da seguire per la segnalazione contributiva è differente ed è nominata RVPA, richiesta di variazione della posizione assicurativa. Per effettuarla, dal Fascicolo previdenziale del cittadino è necessario seguire il percorso “Posizione assicurativa, RVPA”. Il lavoratore della Pubblica Amministrazione può inoltrare all’Istituto, ai fini della richiesta di variazione, ogni tipo di informazione o documento, anche non certificativo. Nonostante sia consigliabile allegare lo stato di servizio, la certificazione di servizio, lo stato o foglio matricolare, è infatti possibile allegare anche dichiarazioni, determinazioni, decreti emanati dall’Ente/Amministrazione datore di lavoro. L’INPS può prendere in considerazione, inoltre, le certificazioni uniche CU, i vecchi modelli CUD ed equivalenti, le buste paga, eventuali provvedimenti di aspettativa, sentenze o verbali di conciliazione. Responso della segnalazione da parte dell’Istituto Le tempistiche di lavorazione della segnalazione contributiva non sempre sono celeri, specie per quanto riguarda le procedure inerenti le RVPA: queste ultime sono spesso evase, per motivi organizzativi, al termine della carriera del dipendente pubblico, quando l’interessato è ormai prossimo alla pensione. Possono dunque trascorrere anni dalla domanda, prima che l’accredito sia visualizzabile nell’estratto conto. Mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro Meritano una particolare attenzione, infine, le ipotesi in cui i contributi sono assenti dall’estratto conto INPS in quanto mai versati dal datore di lavoro, dal committente o dall’amministrazione. In questi casi, se la contribuzione omessa risulta prescritta, l’unico rimedio per il lavoratore è la richiesta di costituzione di rendita vitalizia (art. 13, Legge n. 1338/1962; circ. INPS n. 78/2019). La costituzione della rendita vitalizia è ammessa per i lavoratori subordinati e per i lavoratori la cui posizione previdenziale dipende di fatto da altri soggetti, come i coadiutori dell’imprenditore artigiano o commerciale, i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri, i collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS e i lavoratori autonomi occasionali. La costituzione di rendita vitalizia è ammessa soltanto se la prova dell’esistenza del rapporto di lavoro consiste in un documento scritto di data certa (Cass., sent. n. 14416/2019). Fortunatamente, per quanto riguarda i dipendenti pubblici, la regolarizzazione dei periodi mancanti sino all’anno 2015 compreso può essere effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni entro il 31 dicembre 2022. L’art. 11, comma 5, del D.L. 30 novembre 2019, n. 162, ha, infatti, prorogato a questa data il differimento dei termini di prescrizione dei contributi di pertinenza della generalità delle casse pensionistiche ex INPDAP. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/09/26/estratto-conto-inps-regolarizzare-periodi-mancanti

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