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Cassa integrazione: chiarimenti su compilazione Uniemens

Nel messaggio, n. 3649 del 2022, l’INPS torna ad intervenire in materia di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro per fornire ulteriori chiarimenti inerenti alle istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens, alla luce delle ultime novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.

L’INPS, con il messaggio n. 3649 del 5 ottobre 2022, fornisce ulteriori indicazioni sulle modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva, disposte dalla Legge di Bilancio 2022, in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), di Fondo di integrazione salariale (FIS) e di Fondi di solidarietà, nonché fornite le relative istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens. I codici istituiti per i periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022, potranno essere utilizzati anche sulla denuncia di competenza ottobre 2022. Datori di lavoro con C.S.C. 1.01.06 Per quanto attiene ai codici “M026” e “M032”, si ricorda che, per i datori di lavoro contrassegnati con il C.S.C. 1.01.06; Per i datori di lavoro con C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01, tra i codici di recupero contributivo sono elencati anche i codici “L029” e “L030”, per il recupero della contribuzione ordinaria FIS da parte dei datori di lavoro contrassegnati con i C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01 che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sarebbero dovuti rientrare nell’ambito di applicazione della CISOA. Detti datori di lavoro, che sino al 31 dicembre 2021 erano tenuti al versamento della contribuzione FIS, a seguito dell’applicazione della disposizione sopra richiamata avrebbero avuto titolo al recupero della contribuzione FIS (in quanto obbligati al versamento del contributo CISOA). Aliquota FIS ridotta pari allo 0,24% Si precisa che il codice “M033”, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%”, può essere utilizzato soltanto dai datori di lavoro con i seguenti C.S.C., qualora abbiano forza aziendale maggiore di 50 dipendenti: - CSC 7.01.XX – 7.02.XX - CSC 7.03.01 (imprese commerciali); - CSC 7.04.01 con CA 3X o 3B (imprese della logistica); - CSC 7.04.01 con CA 3X (agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici). I predetti datori di lavoro, qualora non occupino nel semestre di riferimento mediamente più di 50 dipendenti, verseranno la contribuzione di finanziamento del FIS per il periodo pregresso (gennaio 2022/giugno 2022) con le riduzioni previste per la relativa forza aziendale.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/10/06/cassa-integrazione-chiarimenti-compilazione-uniemens

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