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Rapporto biennale pari opportunità: rischio sanzioni per il mancato invio entro il 14 ottobre. Ma non solo

In caso di mancata trasmissione del rapporto biennale sulle pari opportunità 2020-2021, entro il 14 ottobre, le aziende interessate possono incorrere in sanzioni. Il primo effetto dell’inadempimento è, infatti, l’invito della Direzione Regionale del Lavoro a provvedere entro i successivi 60 giorni all’invio del rapporto. Termine oltre il quale verrà applicata la sanzione amministrativa da 103 a euro 516 euro. Se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta anche la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. Ma le conseguenze negative non si fermano qui. Il mancato invio interrompe il processo di certificazione della parità di genere, con la conseguente perdita di sgravi contributivi e agevolazioni per l’accesso ai fondi europei. Quali sono i dati da comunicare?

Scade il 14 ottobre 2022 il termine, già prorogato, per la trasmissione telematica, tramite il Portale Servizi Lavoro, del rapporto biennale sulla parità di genere da parte delle imprese che occupano più di 50 dipendenti. Per le aziende pubbliche e private che occupano meno di 50 dipendenti l’adempimento resta facoltativo. Dati da comunicare I dati da comunicare sono i seguenti: - CCNL adottati; - informazioni generali sul numero complessivo occupati e di occupate: numero totale al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) e distinzione per categoria professionale e livello di inquadramento; promozioni nell’anno e assunzioni nell’anno, lavoratori in Cassa Integrazione (CIG) e aspettativa; - entrate ed uscite, trasformazione dei contratti registrate nell’anno al 31/12/2021 per categoria; - formazione del personale svolta nel corso dell’anno 2021 per categoria professionale; - informazioni generali sui processi e strumenti di selezione, reclutamento, accesso alla qualificazione professionale e manageriale; - retribuzione iniziale (al 01/01/2020) e annua (al 31/12/2021) per categoria professionale e per livello di inquadramento; - occupati per ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti, al 31/12/2021.

N.B. Per i prossimi anni il termine ordinario di trasmissione del rapporto è fissato al 30 aprile.
Sanzioni In caso di mancata trasmissione del rapporto entro i termini previsti, le aziende saranno invitate dalla Direzione Regionale del Lavoro a provvedere entro i successivi 60 giorni; laddove tale termine non venga ulteriormente rispettato, sarà applicata la sanzione amministrativa da 103 a euro 516 euro. Se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. Certificazione della parità di genere L’adempimento in esame si pone come elemento primario sotto il profilo operativo per il processo di certificazione della parità di genere introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge n. 162 del 5 novembre 2021 al fine di promuovere una maggior consapevolezza sul tema della gender equality, in linea con la Missione 5 “Inclusione e Coesione” del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR). La certificazione è accessibile a qualsiasi datore di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni e dalle soglie di organico. Requisiti per il conseguimento della certificazione Il conseguimento della certificazione si basa sulla individuazione di sei aree, a ciascuna delle quali è attribuita una rilevanza misurata in termini percentuali, attinenti alle differenti variabili che possono contraddistinguere una struttura inclusiva e rispettosa della parità di genere: - cultura e strategia: principi e gli obiettivi di inclusione, parità di genere e attenzione alla gender diversity dell’organizzazione siano coerenti con la sua visione, le finalità e i valori che caratterizzano l’ambiente di lavoro (peso 15%); - Governance: grado di maturità del modello di governance dell’organizzazione, volto a definire gli adeguati presidi organizzativi e la presenza del genere di minoranza negli organi di indirizzo e controllo dell’organizzazione nonché la presenza di processi volti a identificare e porre rimedio a qualsiasi evento di non inclusione (peso 15%); - processi HR: processi che attengono ai diversi stadi che caratterizzano il ciclo di vita di una risorsa nell’organizzazione e che si dovrebbero basare su principi di inclusione e rispetto delle diversità (peso 10%); - opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda con riferimento ai percorsi di carriera e di crescita interni e la relativa accelerazione (peso 20%); - equità remunerativa per genere: differenziale retributivo in logica di total reward comprendente quindi anche compensi non monetari quali sistemi di welfare e well-being (peso 20%); - tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro: politiche a sostegno della genitorialità nelle diverse forme e l’adozione di procedure che facilitino e supportino la presenza anche di donne con figli e figlie in età prescolare (peso 20%). Per ottenere la certificazione, che viene rilasciata dagli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, l’azienda deve raggiungere un punteggio minimo del 60%. Si segnala altresì che il D.Lgs. n. 105/2022 in materia di tutela della genitorialità ha previsto che, nel caso ostacoli la fruizione delle nuove misure in materia di congedo e apriorità di accesso allo smart working, al datore di lavoro viene preclusa la possibilità di ottenere la certificazione di parità.Ascolta il podcast Genitorialità e work life balance: attenzione alle sanzioni per i datori di lavoro Vantaggi collegati al conseguimento della certificazione Il possesso della certificazione di parità consente ai datori di lavoro di accedere ad una serie di meccanismi premiali dedicati: - sgravi contributivi riservati alle imprese che siano in possesso della certificazione al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, nel limite dell’1% dei contributi complessivamente dovuti e di 50.000 euro annui per ciascuna azienda (art. 5, c. 1 e 2, L. 162/2021); - punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti (art. 5, c. 3, L. 162/2021); - riduzione del 30% della garanzia fideiussoria per la partecipazione a gare pubbliche (art. 93, c. 7, D.Lgs. n. 50/2016, modificato dall’art. 34, c. 1, D.L. n. 36/2022); - acquisizione di un miglior posizionamento in graduatoria nei bandi di gara per l’acquisizione di servizi e forniture (art. 95, c. 13, D.Lgs. 50/2016, modificato dall’art. 34, c. 2, D.L. 36/2022). Verifica e controllo dei requisiti Ai fini del coinvolgimento delle RSA e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità e per consentire loro di esercitare il controllo e la verifica del rispetto dei requisiti necessari al mantenimento dei parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese, il datore di lavoro è tenuto a fornire annualmente, anche sulla base delle risultanze dell’audit interno, un’informativa aziendale sulla parità di genere, che rifletta il grado di adeguamento alla prassi di linee guida di riferimento. Qualora sulla base dell’informativa aziendale trasmessa e dei dati risultanti dal Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, venissero rilevate anomalie o criticità, potranno segnalarle all’organismo di valutazione della conformità che ha rilasciato la certificazione della parità di genere, previa assegnazione all’impresa di un termine, non superiore a 120 giorni, per la rimozione delle stesse. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/10/14/rapporto-biennale-pari-opportunita-rischio-sanzioni-mancato-invio-entro-14-ottobre-non

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