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Bonus 550 euro per lavoratori in part time verticale: a chi spetta e come si chiede

I lavoratori impiegati con modalità di lavoro a tempo parziale “ciclico” entro il 30 novembre possono presentare telematicamente la domanda per ricevere l’indennità una tantum di 550 euro. L’INPS, con la circolare n. 115/2022, ha infatti fornito le indicazioni operative del bonus previsto dal decreto Aiuti. Nello specifico, possono fare richiesta i lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell'anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane. L’indennità è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità e verrà erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

Il lavoratore dipendente che possa far valere nel 2021 una alternanza di periodi di lavoro e non lavoro caratterizzati da un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e da un periodo complessivo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane ha diritto ad una indennità una tantum dell’importo di 550 euro. Con la circolare n. 115 del 13 ottobre 2022 l’INPS spiega come si applica la previsione del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022) che, all’art. 2-bis, prevede il riconoscimento di detta indennità e stabilisce nel 30 novembre 2022 la data entro la quale può essere presentata la domanda telematica. L’indennità va a risarcire la perdita di reddito subita dal lavoratore impiegato con modalità di lavoro a tempo parziale “ciclico” che per i periodi non lavoro non percepiscono, come normale, alcuna retribuzione ma nemmeno alcuna forma di sostegno al reddito. Rapporto di lavoro a tempo parziale Si ricorda che nell’abrogare la pregressa disciplina del lavoro a tempo parziale, il D.Lgs. n.81 del 2015 non distingue più fra le diverse modalità con cui la prestazione può essere resa in alternativa al contratto di lavoro a tempo pieno, intendendo per tale l'orario normale di lavoro di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati. Si considera quindi a tempo parziale l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui è tenuto il lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello della contrattazione collettiva e la relativa disciplina è comunque uniformata fermo restando che per definizione del previgente D.Lgs. n. 61/2000 il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: - di tipo orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro; - di tipo verticale, quando l'attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. Questa modalità si definisce “ciclica” quando i periodi di lavoro e quelli di pausa si alternano nel corso dell’anno e nei periodi di lavoro la prestazione può essere resa anche a tempo piano; - di tipo misto, che si svolge secondo una combinazione delle modalità sopra indicate. Rimane fermo che il contratto deve essere stipulato per iscritto ai fini della prova e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario di svolgimento della stessa con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. In difetto di prova, su domanda del lavoratore il rapporto di lavoro è dichiarato essere a tempo pieno, ferma restando per il periodo precedente alla pronuncia giudiziale il diritto alla retribuzione ed ai contributi per le prestazioni effettivamente rese. Peraltro, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell’aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Di quanto sopra il datore di lavoro dovrà dare opportuna informazione nel contratto di lavoro o nell’apposita informativa di cui al decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022).Consulta lo speciale Contratti di lavoro: i nuovi obblighi di trasparenza 2022 Indennità una-tantum di 550 euro: i chiarimenti dell’INPS Tornando all’indennità una-tantum di 550 euro, l’INPS sottolinea che per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a quattro settimane e che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non deve essere titolare di un altro, diverso, rapporto di lavoro dipendente né percettore di NASpI o di un trattamento pensionistico. L’indennità è, invece, cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”. E’ opportuno sottolineare che l'indennità è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e che qualora dal monitoraggio dalle domande presentate emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità. L’indennità una-tantum non costituisce titolo per l’accredito contributivo ma si ricorda che la legge di Bilancio 2021 ha cambiato le modalità di calcolo dell'anzianità contributiva per i contratti di lavoro part-time verticale o ciclico del settore privato per cui le settimane non lavorate vanno conteggiate per l’accesso alla pensione, venendo così equiparati al part-time orizzontale. Si veda in tal senso la circolare INPS n. 74 del 4 maggio 2021. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/10/22/bonus-550-euro-lavoratori-part-time-verticale-spetta-chiede

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