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CU 2022: termini ancora aperti per i lavoratori autonomi

Entro il 31 ottobre devono essere inviate le certificazioni uniche contenenti solo redditi esenti o riferite a soggetti che non sono ammessi alla presentazione del modello 730. Il termine coincide con la presentazione del modello 770 da parte dei sostituti d’imposta. Nella compilazione delle CU, particolare attenzione deve essere riservata ai compensi corrisposti ai soggetti in regime fiscale di vantaggio e ai forfettari stante che i diversi comportamenti da adottare a seconda che essi siano percettori o erogatori di compensi di lavoro autonomo può ingenerare confusione. Come si deve procedere?

Scade il prossimo 31 ottobre il termine per la trasmissione telematica del modello 770 all’Amministrazione Finanziaria; entro lo stesso termine i sostituti d’imposta possono inviare anche le certificazioni contenenti solo redditi esenti o riferite a soggetti che non sono ammessi alla presentazione del modello 730. Al lavoratore sostituito, però, la consegna della CU doveva essere effettuata entro il 16 marzo 2022, come disposto dalla regola generale. Le regole per il regime forfettario e di vantaggio Nella compilazione delle certificazioni uniche, particolare attenzione deve essere riservata ai compensi corrisposti ai soggetti in regime fiscale di vantaggio e ai forfettari stante che i diversi comportamenti da adottare a seconda che essi siano percettori o erogatori di compensi di lavoro autonomo può ingenerare confusione. Relativamente ai compensi corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98/2011 nel punto 4 della CU - scheda lavoro autonomo - va indicato l’intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d’acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7. Analogamente per i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti “minimi forfetari” di cui all’art. 1 della legge n. 190/2014, deve essere riportato nel punto 4 l’intero importo corrisposto e il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7 indicando nel punto 6 il codice “24”. Quando, invece i soggetti di cui sopra siano erogatori di compensi assoggettabili a ritenuta d’acconto, i comportamenti si differenziano: - il contribuente forfettario che eroga compensi a lavoratori autonomi per i quali è prevista l’applicazione della ritenuta d’acconto non è tenuto a versare alcuna ritenuta d’acconto in quanto non ha la qualifica di sostituto d’imposta per espressa previsione normativa. Egli deve però riportare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percettore del compenso per il quale non è stata versata la ritenuta d’acconto e l’ammontare del compenso corrisposto. La natura di sostituto di imposta rileva però per le somme erogate ai lavoratori dipendenti come espressamente dalla modifica all’art. 69 della legge n. 190/2014 operato dal D.L. n. 34/2019:

Art.69 -In vigore dal 01/01/2019 Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 Articolo 6 Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi e' presentata nei termini e con le modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, ad eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
- la stessa specifica previsione normativa, non è applicata ai soggetti che operano in regime di vantaggio i quali, dunque, assumono la qualifica di sostituto d’imposta, con la conseguenza che dovranno versare la ritenuta d’acconto sul compenso corrisposto al professionista che vi sia soggetto e dovranno adempiere agli obblighi inerenti, quali il rilascio e l’invio della CU e del modello 770. Riepilogando, i titolari di partita IVA in regime dei minimi non devono applicare ritenuta sulle proprie fatture ma l’esonero non vale invece per quanto riguarda le fatture ricevute in quanto operano appunto come sostituti d’imposta. Invece, i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario ex Legge n. 190/2014 che erogano compensi ad un professionista nel regime ordinario non operano come sostituti d’imposta, pertanto all’atto di erogazione di compensi ad un professionista in regime ordinario essi non dovranno operare la ritenuta d’acconto e non dovranno certificare i relativi compensi tramite certificazione unica e modello 770. Permane però l’obbligo di indicare nel quadro RS della propria dichiarazione dei redditi modello UNICO PF il codice fiscale e del professionista in regime ordinario cui eroga il compenso e l’ammontare lordo del compenso erogato.Tipologie reddituali per le quali non si presenta il mod.730 o soggette a ritenute alla fonte
A - prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale; G - indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale; H - indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa; I - indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili; J - compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in relazione alla cessione di tartufi; K - assegni di servizio civile universale di cui all’art.16 del D.lgs. n. 40 del 6 marzo 2017; P - compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all’art. 15, comma 2 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30); Q - provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario; R - provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario; S - provvigioni corrisposte a commissionario; T - provvigioni corrisposte a mediatore; U - provvigioni corrisposte a procacciatore di affari; V - provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67); V2 - redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio; W - corrispettivi erogati nel 2021 per prestazioni relative a contratti d’appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973; X - canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell’anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143; Y - canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell’anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143; ZO - titolo diverso dai precedenti.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/10/27/cu-2022-termini-aperti-lavoratori-autonomi

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