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Pensioni e prestazioni: rivalutazione definitiva per il 2022

Nella circolare n. 120 del 2022, l’INPS descrive i criteri e le modalità applicative della rivalutazione definitiva delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2022. Viene dunque definita la rivalutazione dei trattamenti previdenziali sulla base dell’Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2022.

L’INPS, con la circolare n. 120 del 26 ottobre 2022, descrive in dettaglio le attività di rivalutazione definitiva delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 2022, condotte al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche. Operazioni straordinarie Il conguaglio per il calcolo della perequazione delle per l’anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022. Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione. Attribuzione della rivalutazione definitiva 2022 A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato: a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS; b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS; c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo. Vittime del terrorismo e delle stragi Dal 1° gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica: a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; ovvero, in alternativa, b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della legge n. 388/2000, da riferire alla misura dell’incremento medesimo. Poiché l’indice ordinario per il 2022 è risultato superiore all’1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura indicata alla lettera a) sull’intero importo. Prestazioni di accompagnamento a pensione Le prestazioni di accompagnamento alla pensione non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza. La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene, invece, effettuata con le generali regole del cumulo fiscale. Prestazioni di invalidità civile e assegno sociale L’aumento perequativo di cui all’articolo 21 del decreto-legge n. 115/2022 trova applicazione anche alle prestazioni assistenziali, ovvero alle prestazioni di invalidità civile e assegno sociale/pensione sociale. Le predette prestazioni sono di seguito riportate: - pensione di inabilità, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118; - assegno mensile di assistenza, di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971; - assegno sociale sostitutivo, di cui all’articolo 19 della legge n. 118/1971; - pensione non riversibile per sordi, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e alla legge 20 febbraio 2006, n. 95; - pensione non riversibile per ciechi, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382; - indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e alla legge 21 novembre 1988, n. 508; - indennità di comunicazione, di cui alla legge n. 508/1988; - indennità accompagnamento cieco assoluto, di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge n. 508/1988; - indennità speciale, di cui alla legge n. 508/1988; - indennità di frequenza, di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289; - indennità di talassemia, di cui all’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; - assegno sociale, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335; - pensione sociale, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 26/10/2022, n. 120

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/10/27/pensioni-prestazioni-rivalutazione-definitiva-2022

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