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Sorveglianza sanitaria: garanzia sui giudizi di idoneità

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’interpello n. 2 del 2022, esamina la disciplina vigente in materia di sorveglianza sanitaria con riferimento all’applicazione degli obblighi sul datore di lavoro per l’applicazione dei giudizi di idoneità formulate dal medico competente. Si tratta di una specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che la sorveglianza sanitaria afferisca a tale ambito.

Nell’interpello n. 2 del 26 ottobre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si occupa dell’obbligo di sorveglianza sanitaria per chiarire se tale adempimento sia da collegarsi rigidamente all'interno degli obblighi a carico del datore di lavoro connessi esclusivamente con l'applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente, oppure se, il datore di lavoro debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica. Datore di lavoro Il datore di lavoro “nell’affidare i compiti ai lavoratori” ha l’obbligo di “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro nonhcè di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. Medico competente Il medico competente: “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Sorveglianza sanitaria La sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica preventiva “intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica” e una visita medica periodica “per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Si ritiene dunque che sussistano precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che la sorveglianza sanitaria afferisca a tale ambito.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 26/10/2022, n. 2

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/10/28/sorveglianza-sanitaria-garanzia-giudizi-idoneita

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