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Bonus 200 euro: erogazione anche dopo luglio. Con qualche rischio

L’INPS, con il messaggio n. 3805 del 2022, ha espresso parere positivo sull’erogazione del bonus 200 euro nelle ipotesi in cui la corresponsione non sia già avvenuta con la retribuzione di luglio. I datori di lavoro devono però fare attenzione, perché la procedura da utilizzare sarà quella della regolarizzazione del flusso contributivo del mese di luglio e l’effettiva utilizzabilità del credito da parte del datore di lavoro dovrà attendere la conferma da parte dell’Istituto. Si tratta di un profilo di rischio da tenere in considerazione. È evidente, infatti, che la mancata conferma da parte dell’INPS del credito richiesto dal datore di lavoro che avesse anticipato l’indennità, comporterebbe la necessità di dover procedere al recupero nei confronti del lavoratore.

Possibile erogare e compensare il bonus 200 euro anche dopo il mese di luglio 2022, ci sarà tempo fino al 30 dicembre 2022 per conguagliare l’importo corrisposto al lavoratore (30 novembre 2022 per il settore agricolo). A precisarlo l’INPS col messaggio n. 3805 del 20 ottobre 2022 nel quale ha fornito indicazioni sulle procedure da utilizzare, anche se per l’utilizzo del credito i datori di lavoro dovranno attendere la conferma del flusso di regolarizzazione. Tali indicazioni giungono in occasione della diffusione di alcuni importanti chiarimenti contenuti nel richiamato messaggio relativi alle ipotesi che consentono l’erogazione dell’indennità ai lavoratori senza retribuzione nel mese di luglio a causa di eventi tutelati, nonché ai casi di contribuzione a loro carico azzerata. Si tratta di aspetti di estrema rilevanza, anche se le indicazioni arrivano a qualche mese dal periodo caldo in cui lavoratori e datori di lavoro sono stati alle prese con le verifiche necessarie per poter fruire (lato lavoratori) ed erogare (lato datori di lavoro) il bonus. Ma andiamo con ordine partendo proprio dalle ipotesi che consentono ai datori di lavoro di concedere per conto dell’Istituto il bonus. Diritto al bonus 200 euro Il requisito principale da verificare per il diritto all’indennità previsto dall’art. 31, comma 1, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022 è quello che il lavoratore abbia beneficiato dell’esonero previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021, cioè della decontribuzione dello 0,8 per cento. Il richiamato sconto contributivo, osservando l’asticella retributiva che ne consente la fruizione, spetta a condizione che la retribuzione imponibile ai fini contributivi, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Uno dei problemi emersi in sede di verifica ai fini della corresponsione è stato quello che riguardava coloro che non superavano tale soglia retributiva ma che, non versando contribuzione previdenziale nel periodo di osservazione interessato, non avevano materialmente fruito dell’esonero. Il messaggio n. 3805 del 2022 in parola ricorda che con i precedenti documenti di prassi, in particolare con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022, era stato precisato che l’indennità di 200 euro spettava anche nel caso di eventi tutelati con sospensione del rapporto di lavoro nel periodo di erogazione dell’indennità una tantum di 200 euro. In particolare, per rispondere a richieste di chiarimenti pervenute all’istituto, vengono da ultimo riportati ulteriori esempi di ipotesi di assenze che, pur determinando l’azzeramento della retribuzione del mese di luglio 2022, consentono l’erogazione del bonus, fermo restando naturalmente la presenza degli ulteriori requisiti previsti. Più specificamente, la circolare n. 73/2022 aveva fatto riferimento a titolo esemplificativo all’azzeramento della retribuzione in virtù di eventi tutelati, quali in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà, CISOA) o i congedi. L’istituto ora, evidentemente sempre a titolo esemplificativo, riporta le seguenti ipotesi di assenza ricorrenti per i quali ritiene giungere alle stesse conclusioni: l’aspettativa sindacale prevista dalla legge 20 maggio 1970, n. 300; la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale (cfr. art. 4, comma 4, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76); ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore. Passando invece all’azzeramento della contribuzione, l’INPS chiarisce che l’indennità spetta per il tramite del datore di lavoro anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore (in quanto percettori di una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro ai sensi dell’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore. Il caso riportato nel messaggio in parola, che è poi quello più ricorrente, è l’esonero contributivo totale previsto per i lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali previsto dall’art. 4, comma 3, della legge n. 381/1991. Anche in tali casi l’indennità spetta e, come si può notare, l’Istituto ribadisce altresì che il periodo di osservazione è quello che si estende fino al 23 giugno 2022. L’art. 31, comma 1, richiamato prevede che il periodo di osservazione ai fini dell’indennità è il primo quadrimestre 2022. L’INPS, tuttavia, con l’avallo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cfr. messaggio n. 3099/2022), ha tuttavia ritenuto di estendere tale arco temporale di osservazione fino al giorno precedente della diffusione della circolare n. 73/2022; evidentemente, si è tenuto conto della previsione della norma che indica qual è il ruolo del datore di lavoro (e soggetto che funge solo da tramite nella erogazione del bonus), nonché della funzione assegnata all’istituto quale soggetto deputato a fornire indicazioni per la compensazione del credito maturato (cfr. comma 4). I chiarimenti dell’INPS Alla luce di tali nuovi chiarimenti, il messaggio INPS chiarisce che, ove la corresponsione del bonus non sia già avvenuta con la retribuzione del mese di luglio 2022, si potrà procedere all’erogazione. Attenzione però perché la procedura da utilizzare sarà quella della regolarizzazione del flusso contributivo del mese di luglio 2022 e l’effettiva utilizzabilità del credito da parte del datore di lavoro dovrà attendere la conferma da parte dell’istituto. Infatti, l’Inps attenderà prima che i lavoratori destinatari non abbiano già ricevuto l’erogazione delle indennità una tantum di cui all’art. 32 del D.L. n. 50/2022, secondo il calendario dei pagamenti previsto nella circolare n. 73/2022. Si tratta di un profilo di rischio da tenere in considerazione, specie laddove i rapporti di lavoro dovessero nelle more cessare, in quanto il credito nei confronti dell’istituto indicato nel flusso di regolarizzazione sarà sub iudice. È evidente, infatti, che la mancata conferma da parte dell’INPS del credito richiesto dal datore di lavoro che avesse anticipato l’indennità, comporterebbe la necessità di dover procedere alle attività di recupero nei confronti del lavoratore. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, invece, occorrerà esporre il credito nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e procedere alla trasmissione entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi per la terza emissione dell’anno 2022. Infine, è utile evidenziare che la possibilità di erogazione dell’indennità ai lavoratori dopo il mese di luglio potrà riguardare non solo i casi richiamati in precedenza ma tutte le ipotesi che, pur in presenza dei requisiti previsti, non abbiano consentito al datore di lavoro l’erogazione (es. tardiva presentazione della dichiarazione di responsabilità del lavoratore). Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/10/28/bonus-200-euro-erogazione-luglio-rischio

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