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CIGS: il lavoratore perde l’indennità se manca la formazione

Con D.M. 2 agosto 2022, in vigore dal 29 ottobre 2022, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali individua le sanzioni applicabili al lavoratore che non svolge adeguatamente l’obbligo formativo senza giustificato motivo. L’apparato sanzionatorio si applica ai lavoratori percettori dell’indennità di integrazione salariale straordinaria.

Con il decreto del 2 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce le sanzioni applicabili ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinari che non adempiono agli obblighi in maeria di formazione. Apparato sanzionatorio La mancata partecipazione, senza giustificato motivo fornito dal lavoratore, alle iniziative di formazione e di riqualificazione comporta l'irrogazione delle sanzioni nella seguente misura: - mancata partecipazione nella misura compresa tra il 25 % ed il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, in assenza di un giustificato motive: decurtazione di un terzo delle mensilita' del trattamento di integrazione salariale straordinario; - mancata partecipazione, in assenza di un giustificato motive nella misura compresa tra il 50 % e l'80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti: decurtazione della meta' delle mensilita' del trattamento di integrazione salariale straordinario; - mancata partecipazione, in assenza di un giustificato motivo, in misura superiore all'80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti: decadenza dal trattamento di integrazione salariale. Giustificato motive di assenza Ricorre giustificato motivo di mancata partecipazione alle iniziative di formazione e di riqualificazione in caso di: a) documentato stato di malattia o di infortunio; b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi; c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge; d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato; e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati; f) casi di limitazione legale della mobilita' personale; g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioe' ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo. A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

Ministero delLavoro e delle Politiche Sociali, decreto 02/08/2022 (G.U. 28/10/2022, n. 253)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/10/31/cigs-lavoratore-perde-indennita-manca-formazione

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