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Agevolazioni contributive in autodichiarazione: compilazione e invio entro il 30 novembre

Entro il 30 novembre 2022, i soggetti fruitori delle agevolazioni contributive devono presentare all'Agenzia delle Entrate un'autodichiarazione nella quale attestino l'importo complessivo degli aiuti ricevuti nel periodo di copertura del Temporary Framework. Si tratta, in particolare, della decontribuzione Sud, dell’esonero per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36, nonchè per le assunzioni e trasformazioni di donne svantaggiate. Al fine di semplificare il modello di dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito una soluzione operativa, condivisa con il Dipartimento delle Finanze, per rendere più agevole la compilazione.

Per contrastare gli effetti economici e sociali provocati dall'epidemia da COVID-19, sono state adottate in sede europea diverse misure di sostegno. In particolare, con la Comunicazione della Commissione "Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak ", gli Stati membri sono stati autorizzati ad adottare aiuti al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Tale disciplina emergenziale, che è stata modificata e prorogata numerose volte, ha rappresentato, dunque, lo strumento che ha permesso l'attivazione, a sostegno delle aziende, di nuovi incentivi e il rafforzamento di quelli esistenti per fronteggiare la crisi pandemica. Sul tema, peraltro, si ricorda che, entro il 30 novembre 2022, i numerosi soggetti fruitori delle suddette misure debbano presentare all'Agenzia delle Entrate un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestino l'importo complessivo degli aiuti ricevuti nel periodo di copertura del Temporary Framework. Chi deve presentare l’autodichiarazione Devono presentare l’autodichiarazione i soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall'art. 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 11 dicembre 2021. Tali soggetti devono presentare all'Agenzia delle Entrate un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) ovvero alla sezione 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegni a costi fissi non coperti) della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni (cTemporary Framework). Ai fini dell'applicazione della sezione 3.12 del Temporary Framework gli operatori economici attestano altresì, nell'autodichiarazione le ulteriori condizioni previste dal comma 2 dell’art. 3 del citato decreto ministeriale. Nell’autodichiarazione vanno indicati anche gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che i beneficiari intendono volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004. Il legame con le agevolazioni contributive Diversi benefici contributivi introdotti negli ultimi durante il periodo pandemico sono stati concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. Pertanto, essi sono state soggetti all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A titolo esemplificativo, si ricorda che tra le principali agevolazioni contributive fruibili si sono riscontrate: - la decontribuzione Sud, di cui all’art. 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020; - l’esonero di cui all’art. 1, commi da 10 a 15, della medesima legge n. 178/2020, per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36; - l’esonero di cui all’art. 1, commi da 16 a 19, della medesima legge n. 178/2020, per le assunzioni/trasformazioni di donne svantaggiate. Come presentare l’autodichiarazione L’autodichiarazione deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante: - il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; - i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. In proposito, si rammenta che, al fine di semplificare il modello di dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito una soluzione operativa, condivisa con il Dipartimento delle Finanze, per rendere più agevole la compilazione del modello stesso, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito dell’autorizzazione del regime “ombrello” (di cui all’art. 1, commi da 13 a 17, del D.L. n. 41/2021). In particolare, nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è stata inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti. La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni: - dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A; - per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework; - l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo. L’Agenzia delle Entrate, all’interno del provvedimento n. 398976/2022, ha inoltre evidenziato che tale modalità di compilazione semplificata risulta essere facoltativa e, come tale, il dichiarante, pur in presenza delle già menzionate condizioni, può compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (esponendo gli aiuti nel quadro A). Inoltre, se il dichiarante ha già provveduto ad inviare l’autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell’introduzione della casella “ES”, non è tenuto a ripresentarla. Da ultimo, si ricorda che l’autodichiarazione deve essere inviata entro 30 novembre 2022. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/11/05/agevolazioni-contributive-autodichiarazione-compilazione-invio-entro-30-novembre

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