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Congedo parentale e facoltativo del padre: aggiornate le procedure per le richieste

Al fine di recepire le disposizioni del D.Lgs. n. 105 del 2022, l’INPS ha rilasciato una nuova procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché per le domande di congedo facoltativo del padre. E’ quanto annunciato dall’Istituto nel messaggio n. 4025 del 2022. In particolare, viene chiarito che le domande di congedo parentale dei dipendenti e degli iscritti alla Gestione separata possono riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 e l’8 novembre 2022. Quali sono le novità in materia previste dal D.Lgs n. 105/2022?

Le domande di congedo parentale dei dipendenti e degli iscritti alla Gestione separata possono essere presentate con la nuova procedura anche per gli eventuali periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del D.Lgs n. 105/2022 e l’8 novembre 2022, data di pubblicazione del messaggio n. 4025/2022 con cui l’INPS informa del rilascio degli aggiornamenti richiesti dalle nuove norme in materia di congedi parentali. E’ disponibile anche la procedura per la presentazione delle domande relative alle domande di congedo facoltativo del lavoratore padre mentre bisogna attendere l’aggiornamento delle relative procedure per i lavoratori autonomi, anch’essi interessati dall’entrata in vigore del D.L. n. 105/2022, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Per i periodi di congedo parentale successivi all’8 novembre le domande devono essere presentate prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso. Le misure del D.Lgs. n. 105/2022 per la tutela della maternità e della paternità Il D.Lgs. n. 105/2022 ha migliorato la tutela della maternità e della paternità e, per quanto qui interessa, ha aumentato il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali. E’ stato inoltre ampliato l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni. Anche gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria sono fruibili entro i 12 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e non più solo entro gli 8 anni. Ogni genitore ha inoltre diritto a tre mesi di congedo indennizzato che non possono essere trasferiti all’altro genitore. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi. I tre mesi di congedo parentale trasferibili possono essere utilizzati in maniera ripartita da entrambi i genitori. Rimane fermo quanto già stabilito dall’art.32 del D.Lgs. n. 151/2001, pertanto: - la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; - il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; - entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. In aggiunta, in base alle nuove disposizioni: - alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; - al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; - entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, anche a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi totali. Calcolo dell’indennità Il calcolo dell’indennità del congedo parentale spettante avviene sulla base del 30 per cento della retribuzione lorda giornaliera comprensiva del rateo della tredicesima mensilità e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati. Si riportano di seguito delle tabelle riepilogative dei limiti di coppia e individuali dei genitori prima e dopo l’attuale riforma normativa (INPS, circolare n. 122/2022):

Prima della riformaDopo la riforma
totale dei mesi di congedo spettanti10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia9 mesi indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia
1) Genitore madre
Prima della riformaDopo la riforma
totale mesi di congedo spettanti6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia6 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia6 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia
2) Genitore padre
Prima della riformaDopo la riforma
totale mesi di congedo spettanti6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia.
mesi di congedo indennizzato6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/11/21/congedo-parentale-facoltativo-padre-aggiornate-procedure-richieste

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