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Ape sociale: pensione anticipata anche nel 2023

Nel pacchetto previdenziale della legge di Bilancio 2023 trova conferma la proroga dell’Ape sociale anche per il 2023. L’indennità, che accompagna il lavoratore dai 63 anni di età sino alla pensione di vecchiaia ordinaria, non può essere ottenuta da tutti i lavoratori, ma soltanto dagli appartenenti a specifiche categorie tutelate: disoccupati di lungo corso, caregiver, invalidi dal 74% e addetti ai lavori gravosi. In merito ai termini di presentazione delle istanze, in parallelo a quanto già previsto per le annualità precedenti, i lavoratori che matureranno i requisiti per l’Ape sociale entro il 31 dicembre 2023 potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’indennità entro i termini di scadenza del prossimo 31 marzo o del 15 luglio, con istanza tardiva entro il 30 novembre 2023.

Il Governo ha confermato la proroga, all’interno della legge di Bilancio 2023, dell’indennità di accompagnamento alla pensione detta Ape sociale. L’Ape sociale (art.1, co. 179-186, L. 232/2016) consiste, lo ricordiamo, in un’indennità che accompagna il lavoratore dai 63 anni di età sino alla pensione di vecchiaia ordinaria di cui all’art. 24 co. 6 D.L. n. 201/2011 (che, ad oggi e sino al 31 dicembre 2024, si raggiunge col requisito di 67 anni). L’indennità non può essere ottenuta da tutti i lavoratori, ma soltanto dagli appartenenti a specifiche categorie tutelate: disoccupati di lungo corso, caregiver, invalidi dal 74% e addetti ai lavori gravosi. A differenza della pensione anticipata precoci, cosiddetta quota 41, sono esclusi dalle categorie beneficiarie gli addetti ai lavori usuranti e notturni di cui al D.lgs. n. 67/2011. Per contro, l’elenco delle professioni gravose risulta più ampio rispetto all’elenco previsto per l’anticipata precoci (All. A DPCM 88/2017), ad opera della legge di Bilancio 222 (L. 234/2021) e non è richiesta al beneficiario la maturazione di almeno 12 mesi di contributi prima del compimento del 19° anno di età. Beneficiari In base alla L. n. 234/2021, l’Ape sociale è accessibile agli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell’Inps, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, o alla gestione Separata, che abbiano compiuto 63 anni entro il 31 dicembre 2022. Con la Manovra 2023, la data ultima per la maturazione dei requisiti è stata invece spostata al 31 dicembre 2023. L’interessato, per ottenere l’assegno, deve cessare l’attività lavorativa e non risultare già titolare di una pensione diretta. Il beneficiario dell’Ape sociale deve inoltre appartenere a una delle categorie destinatarie della misura: - disoccupati di lungo corso, che abbiano terminato di percepire l’indennità di disoccupazione (Naspi o equivalente); - caregiver (persona che assiste da almeno 6 mesi un familiare di 1° grado- in determinate ipotesi anche di 2° grado- convivente, con handicap riconosciuto in situazione di gravità); - invalidi civili dal 74%; - addetti ai lavori gravosi. Si ricorda che appartengono alla categoria degli addetti ai lavori gravosi coloro che hanno svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni, o per 7 anni nell’ultimo decennio, un’attività lavorativa particolarmente rischiosa o pesante, che deve far parte dell’elenco di professioni indicato all’All. A DPCM 88/2017, come integrato dall’All. 3 L. 234/2021. Contribuzione minima necessaria Per ottenere l’Ape sociale in qualità di disoccupato di lungo corso, di caregiver o di invalido civile è necessario avere alle spalle un minimo di 30 anni di contributi, mentre sono necessari 36 anni di contributi per gli addetti ai lavori gravosi. Bastano 32 anni di contributi per gli operai edili, come indicati nel CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) ed i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3.) Le donne hanno diritto alla riduzione del requisito contributivo in misura pari a un anno per ogni figlio, sino a un massimo di 2. Calcolo dell’Ape sociale Il valore dell’Ape sociale è pari all’importo della rata mensile della pensione determinata- senza penalizzazioni o ricalcolo integralmente contributivo- al momento dell’uscita dal lavoro, sino al tetto massimo di 1.500 euro mensili lordi, non rivalutabili. L’indennità è assimilata al reddito di lavoro dipendente dal punto di vista fiscale e non dà luogo all’accredito di contributi figurativi. L’indennità di Ape sociale è incompatibile con la NaspI, con le prestazioni per disoccupazione assimilate e con qualsiasi tipologia di pensione diretta. Qualora il beneficiario dell’Ape sociale trovi un nuovo lavoro, la cumulabilità con l’indennità è ammessa: - nel limite di 8.000 euro annui, con i redditi derivanti da lavoro subordinato o assimilati; - nel limite di 4.800 euro annui, con i redditi derivanti da lavoro autonomo. Domanda di certificazione dei requisiti Prima dell’invio della vera e propria domanda di liquidazione dell’indennità Ape sociale, è necessario inoltrare la domanda di certificazione del diritto alla prestazione. Ai fini del rilascio della certificazione da parte dell’INPS, il richiedente deve presentare (artt. 4, 5, 6, 7 e 11 DPCM 88/2017): - un’istanza di riconoscimento delle condizioni per il diritto all’Ape sociale; - un’autodichiarazione ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 di possesso dei requisiti anagrafici, contributivi e soggettivi al momento della domanda o, alternativamente, entro il 31 dicembre dell’anno considerato; - la documentazione speciale che certifichi il possesso dei requisiti soggettivi, di cui all’art. 5 DPCM 88/2017, differente in base alla categoria di appartenenza (es. verbale ASL di riconoscimento dell’invalidità civile in misura almeno pari al 74%). Qualora risultino perfezionati tutti i requisiti, l’Ape sociale decorre dal primo giorno del mese successivo all’invio della domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, sia svolta in Italia che all’estero. Le condizioni per l'accesso all'Ape sociale devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda di certificazione dei requisiti, ad eccezione del requisito anagrafico, dell'anzianità contributiva, della conclusione del godimento dell’indennità di disoccupazione e del periodo di svolgimento dell'attività lavorativa gravosa in via continuativa; i requisiti devono, comunque, maturare entro la fine dell'anno in corso al momento di presentazione della domanda. Per non perdere ratei di trattamento, coloro che, al momento della presentazione della domanda di certificazione delle condizioni, risultano già in possesso di tutti i requisiti previsti, possono presentare contestualmente anche la domanda di Ape sociale (messaggio Inps 163/2020). In merito ai termini di presentazione delle istanze, si ritiene che, in parallelo a quanto già previsto per le annualità precedenti, i lavoratori che matureranno i requisiti per l’Ape sociale entro il 31 dicembre 2023 possano presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’indennità entro i termini di scadenza del 31 marzo 2023 o del 15 luglio 2023, con istanza tardiva entro il 30 novembre 2023. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/11/24/ape-sociale-pensione-anticipata-2023

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