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Quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro subordinato. In quali casi

Opzione quota 100 non cumulabile con i redditi di lavoro dipendente. La richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro sarebbe in netta contraddizione con la prosecuzione di una prestazione di lavoro: ciò giustifica l'assoluto divieto di cumulo tra pensione quota 100 e reddito da lavoro dipendente, fatta eccezione però per i redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui. E’ quanto deciso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 234 del 24 novembre 2022, in merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice del lavoro di Trento sull’art. 14, comma 3 del D.L. n. 4 del 2019.

La Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice del lavoro di Trento sul D.L. n. 4 del 2019 (articolo 14, comma 3) che prevede la non cumulabilità della pensione anticipata quota 100 con i redditi da lavoro, fatta eccezione per quelli da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui. La norma è stata censurata per violazione dell’art. 3, primo comma, della Costituzione, là dove non prevede identica esenzione per i redditi da lavoro dipendente fino a 5.000 euro lordi annui. Secondo il Giudice di Trento, il differente trattamento previsto per il reddito da lavoro dipendente (nel caso in esame si trattava di una prestazione di lavoro intermittente) non sarebbe giustificato. Il caso La causa riguarda un lavoratore andato in pensione con quota 100 dal 1° maggio 2019. Dopo la pensione, ha svolto rapporti di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, percependo redditi per complessivi 1.472,47 euro lordi. In conseguenza di ciò, l'INPS dando esecuzione al divieto assoluto di cumulo della pensione anticipata quota 100 (art. 14, D.L. n. 4/2019) con redditi da lavoro dipendente, ha chiesto il rimborso dei ratei di pensione erogati da maggio 2019 ad agosto 2020 e non ha più corrisposto quelli da settembre a dicembre 2020. Secondo il ricorrente, la violazione del divieto di cumulo non potrebbe comportare la sospensione del trattamento pensionistico per l’intero anno solare in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro, come ritenuto invece dall’INPS. Un’interpretazione costituzionalmente orientata della previsione sul divieto di cumulo imporrebbe all’Istituto di procedere soltanto alla decurtazione della pensione, in misura corrispondente ai redditi da lavoro dipendente percepiti. In via subordinata, il ricorrente ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, come convertito, in riferimento agli artt. 3, 4, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. La disposizione in oggetto avrebbe introdotto una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra il pensionato che svolga attività di lavoro autonomo occasionale, percependo compensi fino a 5.000 euro lordi annui, e il pensionato che svolga attività di lavoro dipendente, con retribuzioni contenute entro il medesimo limite, giacché soltanto il primo conserva il diritto alla pensione nell’anno solare in cui ha conseguito il reddito da lavoro. Sarebbe violato, inoltre, l’art. 38, secondo comma, Cost., poiché, anche a fronte della percezione di redditi da lavoro di entità esigua, la decurtazione del trattamento pensionistico interverrebbe per l’intero anno solare. Vi sarebbe anche contrasto con gli artt. 4 e 36, primo comma, Cost. poiché il sacrificio non proporzionato e irragionevole imposto al pensionato limiterebbe il diritto al lavoro. Che cos’è quota 100? Il sistema quota 100 è una forma di pensione anticipata accessibile in via sperimentale dal 2019 fino al 31 dicembre 2021 (art. 14, D.L. n. 4/2019). I beneficiari sono i lavoratori dipendenti o autonomi vecchi iscritti: - all’assicurazione generale obbligatoria (INPS dipendenti e autonomi ossia artigiani, commercianti e agricoltori); - alle forme esclusive (ex-INPDAP, dipendenti pubblici, addetti trasporto autoferrotramvieri); - alla gestione separata.N.B. I beneficiari devono essere iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 1996, restano pertanto esclusi i nuovi iscritti dal 1996 in poi. Non rientrano in tale disciplina gli iscritti alle casse previdenziali dei professionisti. Requisiti Per accedere a tale forma di pensione anticipata è necessario conseguire i seguenti requisiti: - un’età anagrafica di almeno 62 anni;- un’anzianità contributiva minima di 38 anni.Cumulo contributivo Ai fini del conseguimento del diritto, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS. Il che sta a significare che si può raggiungere il valore minimo dell’anzianità contributiva pari a 38 anni, sommando i periodi non coincidenti accreditati in diverse gestioni previdenziali obbligatorie. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla data di maturazione dei requisiti dell’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi di lavoro dipendente o autonomo conseguiti anche all’estero, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. L’eventuale percezione di un reddito incumulabile comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di introito dei predetti redditi. Le rate di pensione indebitamente corrisposte devono essere recuperate dall’INPS. Sentenza della Corte Costituzionale La Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 24 novembre 2022 ha deciso sulla questione di legittimità del tribunale di Trento relativamente al divieto di cumulo per disparità di trattamento rispetto alla possibilità, invece, di cumulo parziale del lavoro autonomo occasionale (fino a 5.000 euro) dichiarando non fondata la questione osservando che non esiste alcuna contraddizione fra redditi da lavoro autonomo occasionale entro la soglia di 5.000 euro lordi annui e redditi da lavoro intermittente poiché non sono omogenee le situazioni poste a raffronto.Il lavoro intermittente, in quanto riconducibile nell’alveo del lavoro subordinato, si accompagna all’obbligo di contribuzione mentre quello autonomo occasionale (ex art. 2222 cc) lo diventa solo se superiore a 5.000 euro lordi annui (oltre il quale scatta l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps). La scelta del legislatore di rendere cumulabile il lavoro autonomo occasionale con la pensione quota 100 risponde quindi all’esigenza di tenere in considerazione i relativi obblighi contributivi. Di conseguenza l’assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza. La Corte Costituzionale osserva inoltre che la prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l’appunto, rivolta a garantire un’effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta quota 100 dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all’interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l’entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato e mette a rischio l’obiettivo occupazionale. Anche in questa prospettiva, l’assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione. Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente. Copyright © - Riproduzione riservata

Corte Costituzionale, sentenza n. 234 del 24/11/2022

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/11/25/quota-100-non-cumulabile-redditi-lavoro-subordinato-casi

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