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Premi di risultato: riduzione dell’imposta agevolata dal 10 al 5%

Riduzione dall’attuale 10% al 5% dell’imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali comunali e regionali sulle somme erogate a fronte di premi di risultato. E’ una delle misure previste dalla bozza della legge di Bilancio 2023 per ridurre il cuneo fiscale e aumentare di conseguenza il potere di acquisto delle famiglie. I beneficiari dell’agevolazione fiscale sono i lavoratori dipendenti del settore privato, che non abbiano rinunciato per iscritto all’applicazione dell’agevolazione, e con un reddito da lavoro dipendente percepito nel precedente periodo d’imposta non superiore a 80.000 euro. Non sono previste, da una prima lettura, altre modifiche sostanziali all’impianto della misura, che resterà pertanto quello previsto dalla l. n. 208/2015. Quali sono le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione?

Il tema della riduzione del cuneo fiscale, ovvero il prelievo contributivo e fiscale che “grava” sulle retribuzioni percepite dai lavoratori, è un tema che ogni anno all’approssimarsi dell’emanazione della legge di Bilancio entra a far parte dell’agenda politica. Anche per l’anno 2023 si pone l’annoso problema della riduzione del cuneo fiscale come principale misura per aumentare il potere di acquisto delle famiglie e conseguentemente rilanciare l’economia, anche in un’ottica di aumentare la disponibilità economica dei lavoratori per far fronte al caro bollette. Tra le misure che saranno a breve in discussione in Parlamento, vi è la riduzione dell’imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali comunali e regionali sulle somme erogate a fronte di premi di risultato. L’impianto della retribuzione incentivante su base collettiva resterà lo stesso: modalità di applicazione della tassazione, platea di beneficiari, indicatori di produttività, redditività, qualità e innovazione incrementali rispetto ad un periodo definito congruo nell’accordo collettivo. La bozza della legge di Bilancio 2023, che arriverà a breve alle Camere per la discussione, introduce una novità per quanto riguarda l’imposta sostitutiva all’IRPEF e alle addizionali comunali e regionali sui premi di risultato: viene infatti prevista una riduzione dall’attuale 10% al 5% fermo restando il limite individuale annuo di 3.000 euro. In particolare, al titolo III - Misure fiscali - Capo I - Riduzione della pressione fiscale all’art. 14 viene previsto che “Per i premi e le somme erogati nell’anno 2023 l’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento” Non sono previste, da una prima lettura, altre modifiche sostanziali all’impianto, che resterà pertanto quello previsto dalla l. n. 208/2015. Il regime fiscale agevolato sui premi di risultato Con la legge di Stabilità 2016 (l. n. 208/2015) è stato reintrodotto e reso stabile il regime agevolato sui premi di produttività. L’agevolazione si applica su premi di risultato ovvero su somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza ed innovazione nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Tra gli indicatori di produttività, redditività, qualità e innovazione possono trovare applicazione:

Aumento della produzione- Diminuzione numero riparazioni - % rispetto tempi di consegna - Volume della produzione/nr. Dipendenti
Risparmio fattori produttivi- Riduzione turni - Riduzione straordinario/supplementare - Riduzione assenteismo - Riduzione consumi energetici - Riduzione tempi di consegna
Nuovi modelli organizzativi finalizzati ad incidere sulla qualità dei prodotti e dei processi- Maggiore fungibilità delle mansioni - Integrazione delle competenze - Flessibilizzazione orari di lavoro - Riorganizzazione dell’orario di lavoro ordinario - Ricorso al lavoro agile
Il riferimento a somme erogate per premi di risultato e per partecipazione agli utili fa sì che restano esclusi dalla definizione e pertanto dall’agevolazione fiscale tutti quegli emolumenti, non qualificabili come premi di risultato, che prima della l. n. 208/2015 avevano beneficato della detassazione quali ad esempio retribuzione per lavoro straordinario, maggiorazioni e indennità varie, ecc. L’agevolazione fiscale L’agevolazione consiste nell’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali in misura pari al 10% e la norma prevede espressamente che l’aliquota agevolata non venga applicata, qualora sia il lavoratore stesso a richiederlo, per iscritto. A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al prossimo 31 dicembre 2023, l’aliquota scenderà al 5%.Limite individuale L’importo massimo delle somme assoggettate a tassazione agevolata è di 3.000 euro lordi annui. Si precisa che l’importo massimo di 3.000 euro deve essere inteso come imponibile fiscale e cioè al netto del contributo Inps posto a carico del lavoratore (9,19 o 9,59%). Platea dei lavoratori ammessi all’agevolazione I beneficiari dell’agevolazione fiscale sono i lavoratori dipendenti del settore privato, che non abbiano rinunciato per iscritto all’applicazione dell’agevolazione, e con un reddito da lavoro dipendente percepito nel precedente periodo d’imposta non superiore a 80.000 euro. Il limite di reddito dell’anno precedente deve intendersi comprensivo di eventuali somme premiali oggetto di tassazione sostitutiva IRPEF. Si ricorda che ai fini della determinazione dei premi di produttività, è previsto che venga computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità. Condizioni per accedere all’agevolazione Condizione essenziale per l'applicazione della misura agevolativa è che l'erogazione del premio di risultato avvenga in esecuzione di quanto previsto dai contratti aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU (art. 1, c. 187, l. n. 208/2015). Sono, infatti, solo i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria possono prevedere: - i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali commisurare la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile; - i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Si ricorda che ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 81/2015 “Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.” Si ricorda inoltre che l’art. 14 del D.Lgs. n. 151/2015 subordina l’accesso ai benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali alla condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% (5% per il 2023) il deposito deve essere effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, allegando una dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del D.M. 25 marzo 2016, redatta secondo il modello allegato al decreto. Si tratta di un termine ordinatorio: l’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 5/E/2018 ha chiarito che i premi di risultato risulteranno agevolabili a condizione che i contratti aziendali o territoriali siano già stati depositati, con la relativa dichiarazione di conformità, al momento della erogazione del premio. Premio di risultato sotto forma di somme sostitutive: detassazione al 100% Sempre la l. n. 208/2015 ha previsto la possibilità di godere della completa detassazione e decontribuzione (in alternativa all’imposta sostitutiva del 10%) nell’ipotesi in cui il lavoratore scelga, in luogo della retribuzione, che il riconoscimento del premio o degli utili avvenga mediante determinati somme e valori di cui all’art. 51 comma 2 e 3 ultimo periodo. In pratica, se il lavoratore sceglie, anche parzialmente, che premio e utili siano sostituiti da somme e valori che non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, le somme saranno escluse dalla base imponibile ai fini della tassazione e contribuzione, nel rispetto del limite agevolato di 3.000 euro annuo. Schema di riepilogo
Fino al 31 dicembre 2022Per l’anno 2023
Soggetti destinatariLavoratori del settore privato
Limiti soggettiviReddito lavoro dipendente (compreso premio di risultato) fino a 80.000 euro anno precedente
Importo massimo oggetto agevolazioneEuro 3.000
Aliquota imposta sostitutiva10%5%
Esempio di risparmio lavoratore Proviamo a ipotizzare il beneficio in termini di netto per il lavoratore a seguito della riduzione dell’aliquota per l’anno 2023, ipotizzando un PDR del valore lordo di 2.500,00 euro.
Anno 2022Anno 2023
Valore PDR2.500,002.500,00
Contributi INPS c/lavoratore (9,40%)237,25237,25
Imponibile imposta sostitutiva2.2632.263
Aliquota imposta sostitutiva10%5%
Imposta sostitutiva226,30113,15
Netto percepito2.036,452.149,60
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/11/26/premi-risultato-riduzione-imposta-agevolata-10-5

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