• Home
  • News
  • Fringe benefit: come si applica il nuovo limite di esenzione per il 2022

Fringe benefit: come si applica il nuovo limite di esenzione per il 2022

Assonime, con la circolare n. 29 del 2022, ha fornito un quadro riassuntivo sull’ambito applicativo dell’incremento del limite di esenzione, da 600 a 3.000 euro, per i fringe benefit per il 2022, come previsto dal decreto Aiuti bis e quater. In particolare, nel documento di prassi vengono fornite alcune precisazioni, tratte dalla circolare n. 35/E dell’Agenzia delle Entrate, circa il perimetro oggettivo e soggettivo del fringe benefit straordinario relativo alle utenze domestiche. La misura ha evidentemente natura straordinaria e si ritiene peraltro, nel perdurare dell’attuale situazione economica, che potrebbe essere mantenuta anche in futuro.

L’art. 12 del decreto Aiuti bis (D.L. n. 115/2022, convertito in legge n. 142/2022) ha previsto, in deroga all’art. 51, comma 3, TUIR, l’incremento a 600 euro, limitatamente al 2022, del limite di esenzione dall’imposizione reddituale del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati a lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Il decreto Aiuti bis ha in sostanza, innovato la normativa in materia di imposizione reddituale su due profili: 1) l’incremento della soglia di esenzione a 600 euro dei fringe benefit; 2) l’inclusione nell’ambito dei fringe benefit delle spese per le utenze domestiche dei dipendenti. Fringe benefit: aumento del limite di esenzione Sul primo profilo Assonime, con la circolare n. 29 del 2022, riferisce che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con circolare n. 35/E del 2022, par. 2.2. c, che la disposizione riguarda “esclusivamente il limite massimo di esenzione” (oltre che le tipologie di fringe benefit concesse al lavoratore) senza peraltro che ciò comporti “alcuna modifica” al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma” e pertanto se il fringe benefit in sede di conguaglio supera suddetto limite, “il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600”. Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate in materia sono messe a raffronto con un’altra considerazione sempre espressa dall’Amministrazione finanziaria nella suddetta circolare con riferimento al bonus carburante, introdotto dall’art. 2, del D.L. n. 21/2022, dell’importo di 200 euro: sul punto, l’Agenzia afferma che “se il valore in questione è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria”. Assonime, relativamente a tale impostazione dell’Amministrazione finanziaria, ne contesta la coerenza con il dettato normativo, in quanto il decreto Aiuti-bis (a differenza delle analoghe misure contenute nel decreto Agosto, D.L. n. 104/2020, art. 112, che avevano elevato a 516,46 euro il valore del fringe benefit) afferma che le disposizioni recate si collocano “in deroga” all’art. 51, comma 3, TUIR. Assonime ricorda, peraltro, che per quanto attiene il bonus carburante l’eventuale splafonamento avrebbe potuto rientrare nell’ambito della capienza del plafond del fringe benefit ordinario. Limitatamente alla disposizione contenuta del decreto Aiuti-bis, peraltro, l’espressione “in deroga” ivi contenuta, porterebbe, secondo Assonime a considerare l’importo di euro 600 come franchigia (comunque riconosciuta ai fini dell’esenzione) e non come soglia (al cui superamento si applicherebbe il regime ordinario di tassazione sull’importo complessivo); oltretutto, tale lettura sarebbe più coerente con la ratio derogatoria ed eccezionale della disposizione normativa, volta a offrire un contributo temporaneo per il caro bollette. L’intervento del decreto Aiuti quater La questione è stata risolta dall’art. 3, comma 10, del decreto Aiuti quater (D.L. n. 176/2022) che ha innalzato la soglia di esenzione a 3.000 euro, precisando al contempo che la deroga all’art. 51, comma 3, riguarda “solo la prima parte del terzo periodo”, con ciò contribuendo a chiarire la natura, appunto, di “soglia” dell’importo di 3.000 euro, il cui superamento comporta l’integrale tassazione del fringe benefit erogato, e non di “franchigia”, che preserverebbe il beneficio. La modifica normativa recata dal decreto Aiuti quater sarebbe peraltro, a tenore di Assonime, accettabile nell’ambito del significativo incremento della soglia (da 600 euro a 3.000) che, ad oggi, porta l’incremento di oltre 10 volte del limite di esenzione dei fringe benefit rispetto al valore ordinario di 258,23 euro, assorbendo peraltro in misura decisamente capiente eventuali “splafonamenti” dell’importo di 600 euro. Detassazione dei fringe benefit per il 2022: ambito di applicazione Da ultimo, Assonime si esprime in merito al perimetro oggettivo e soggettivo della detassazione dei fringe benefit per il 2022.Ascolta il podcast Fringe benefit fino a 3.000 euro: quali modalità per l’erogazione? Circa l’ambito soggettivo di applicazione dell’esenzione viene chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 35/E/2022, e ripreso da Assonime, che la detassazione spetta anche ai familiari individuati dall’art. 12, TUIR (coniuge e familiari a carico) e si estende ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (in ciò variando rispetto al dettato della circolare n. 27/E/2022, con riferimento al bonus carburante). Per quanto attiene, invece, l’ambito oggettivo, Assonime richiama i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, che accolgono una lettura ampia della nozione di “utenze domestiche”, rimarcando che trattasi peraltro di novità assoluta rispetto alla ordinaria disposizione di cui all’art. 51, comma 3, TUIR. In particolare, viene precisato che rientrano tutte le spese per utenze (luce, acqua, gas) sostenute dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari relative a qualsiasi immobile ad uso abitativo posseduto o detenuto sulla base di titolo idoneo (proprietà, altro diritto reale, locazione o comodato d’uso), “a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio” a condizione però che “ne sostengano effettivamente le relative spese”. Sono peraltro ricomprese nel perimetro oggettivo anche le utenze ad uso domestico intestate al condominio, ripartite tra i condomini, per la quota rimasta a carico al singolo condomino). Per quanto attiene, infine, la documentazione da conservare, la circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il datore di lavoro dovrò acquisire e conservare la documentazione che giustifichi la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’art. 51, comma 3, TUIR, ovvero - in alternativa - acquisire dichiarazione sostitutiva di atto notorio formata dal lavoratore in merito al possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche. Assonime, opportunamente, richiama l’importanza di acquisire altresì il titolo che comprova il legittimo possesso o detenzione dell’immobile e altresì la dichiarazione da parte del lavoratore circa il fatto che le spese siano state oltre che effettivamente sostenute non rimborsate da altri datori di lavoro. Circa, infine, il perimetro delle spese per utenze rimborsabili, esse dovrebbero riguardare tutte quelle relative ai consumi registrati nel 2022 (anche se relative a fatture emesse prima dell’entrata in vigore del decreto) e quelle emesse nel corso del 2023 per consumi effettuati nel 2022. Da ultimo, Assonime richiama l’applicazione alla misura del principio di cassa allargato in base al quale le somme si considerano percepite nel 2022 se erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2023. Considerazioni conclusive In conclusione, la circolare Assonime rappresenta un’utile guida per le imprese associate, al fine di meglio qualificare dal punto di vista fiscale il regime dei fringe benefit di natura straordinaria introdotti per fare fronte al caro energia, misura che potrebbe, ma il condizionale è d’obbligo, essere estesa anche per gli esercizi futuri, in relazione al perdurare della situazione di significativo incremento del costo delle utenze domestiche (e dell’assenza di un loro decremento). La misura potrebbe al riguardo essere adeguata mediante un meccanismo di adeguamento in aumento o in diminuzione in relazione alle circostanze complessive. La misura si colloca nell’ambito delle disposizioni che intendono favorire un più ampio ricorso a strumenti di welfare aziendale per rafforzare, indirettamente, come finalità extrafiscale, relazioni industriali interne a ogni azienda più proficue e più serene. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/12/01/fringe-benefit-applica-limite-esenzione-2022

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble