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Fringe benefit: esenzione fino a 3.000 euro solo per il 2022?

Per far fronte al caro energia il decreto Aiuti quater porta l’esenzione fino a 3.000 euro per i fringe benefit, aprendo allo stesso tempo a nuove tipologie di benefits, tra cui il rimborso di bollette energetiche, idriche o di gas. Si tratta di una disposizione innovativa che consente alle imprese di poter essere sensibili all’aumento del costo della vita. Alla luce dell’incremento del precedente limite, previsto dal decreto Aiuti bis, occorre valutare se i fondi stanziati, pari a 243 milioni di euro, possano essere sufficienti per il 2022. Ovvero, possiamo (o dobbiamo) attenderci un aggiornamento del valore del fondo a sostegno di una norma che, se interpretata alla lettera, consentirà (o imporrà) ai sostituti d'imposta di conguagliare (presumibilmente a favore dei lavoratori) anche le auto aziendali o altri beni in natura?

Tremila euro. E’ la nuova soglia di benefit in natura esenti (o rimborsi di utenze) prevista dal decreto Aiuti quater. Il D.L. n. 176/2022 reca un art. 3 comma 10 che dispone una modifica sostanziale del previgente art. 12 comma 1 del decreto Aiuti bis (D.L. n. n. 115/2022, convertito in legge n. 142/2022). Se la scelta del governo precedente era quella di determinare un aumento della soglia di esenzione dei benefits in natura, di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR, nonché quella di consegnare, per la prima volta, la possibilità di annoverare la corresponsione di somme mirate al rimborso (o rimborsi) di bollette energetiche, idriche o di gas naturale fino ad un valore di 600 euro a dipendente, l’attuale esecutivo, sempre confermando le opportunità create dal previgente, vuole consentire un cospicuo utilizzo del credito welfare in discussione, portandolo ad 3.000 euro a percipiente. Sia chiara una cosa: se non fossimo in una situazione di emergenza economica che, auspicabilmente, dovrà stabilizzarsi al ribasso per quanto a costi ed approvvigionamenti di materie prime, l’apertura a sistemi di welfare evoluti, quali il rimborso delle utenze domestiche, proietterebbe l’Italia sicuramente tra i paesi maggiormente lungimiranti per quanto a politiche di welfare diretto. In ogni caso, appare evidente, almeno per ora, come l’apertura a nuove tipologie di benefits appare legata a fattori contingenti nonché rilegata al 2022.Ascolta il podcast Fringe benefit fino a 3.000 euro: quali modalità per l’erogazione? La previsione del decreto Aiuti quater per i fringe benefit Il comma 10 dell’art. 3 dispone lessicalmente quanto segue: “All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole «dall'articolo 51, comma 3,» sono inserite le seguenti: «prima parte del terzo periodo,»; b) le parole «euro 600,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000».“ Invero, la novella imposta del decreto Aiuti quater opera sul testo del decreto Aiuti bis, andando non solamente a modificare il valore da 600 euro ad 3.000 euro ma introducendo le parole “prima parte del terzo periodo” dopo la previsione che richiama il previgente testo dell’art 51 comma 3 del TUIR. Quale sarebbe, dunque, la prima parte del terzo periodo di tale articolo? Il richiamo è riferito alla vecchia franchigia dei 258,23 euro per periodo di imposta, soglia oltre alla quale il conferimento di beni in natura in favore di un percipiente determinerebbe l’imponibilità totale del valore dei beni o servizi elargiti. Nei fatti, la volontà dell’attuale governo di richiamare proprio quel periodo specifico sembra deporre a favore, come è, dell’ampliamento del valore di 3.000 euro sia per quanto ai beni in natura o servizi sia all’innovativo sistema di rimborso/somme votate al rifondere i lavoratori del costo dell’approvvigionamento energetico, idrico o elettrico. Peraltro, la materia è stata di recente oggetto di interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che, con la circolare 35/E/2022, ha provveduto a consegnare i propri chiarimenti (a distanza di poco meno di tre mesi dall’entrata in vigore del decreto Aiuti bis). Al di là delle ovvie tematiche documentali in ordine alla conservazione delle bollette oggetto di futuro rimborso (e delle autocertificazioni che dovranno attestare come il rimborso richiesto sia unico e non ripetuto da altri familiari presso altri imprenditori), l’Amministrazione finanziaria ha chiarito come il valore di 600 euro debba comunque rispettare le prerogative dell’art. 51 comma 3. In sintesi, il superamento di tale valore determinerà l’imponibilità totale del bene, servizio o bolletta erogata o riconosciuta. Forse è proprio tale determinazione che, nonostante il testo novellato dell’art. 12 del D.L. n. 115/2022 (che lessicalmente appare inequivocabilmente preordinato all’innalzamento della soglia da 600 euro a 3.000 euro), deve portarci a riflettere o, quantomeno, ad essere prudenti. Deve notarsi quanto segue: - già in passato i precedenti governi, in “epoca Covid” avevano utilizzato il testo dell’art. 51 comma 3 del TUIR quale mezzo per aiutare le famiglie ad ottenere maggiori benefits fiscalmente esenti (516,46 euro). Basti pensare ai vari decreti legge succedutesi nel tempo (D.L. n. 104/2020 o D.L. n. 41/2021) - all’epoca, per l’incremento fino a 516,46 euro di esenzione dei beni in natura o servizi (non contemplati rimborsi o somme per bollette) i fondi stanziati erano pari a euro 13,3 milioni per annualità; - il decreto Aiuti bis 2022, nel prevedere la soglia di 600 euro ha disposto un fondo per euro 83 milioni. Questo valore, se comparato con i precedenti, aveva già persuaso la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro (parere del 27 settembre 2022) a sostenere come la soglia di 600 euro dovesse considerarsi “in deroga” alle previsioni dell’art. 51 comma 3 del TUIR e quindi, se superata, non avrebbe dovuto trascinare la totale imposizione fiscale (circostanza, come visto, non confermata dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 35/E/2022); Per l’attuale valore innovativo di 3.000 euro, sono stati stanziati 243 milioni di euro (solo IRPEF). La modalità di calcolo emerge dai lavori per la conversione in legge del decreto Aiuti quater che, nella relazione tecnica, precisa di aver quantificato il fondo attingendo dalle “elaborazioni effettuate sul modello di certificazione unica per l’anno di imposta 2021” rilevando che “l’ammontare del valore in esame per gli importi compresi tra 600,00 e 3.000,00 sia di circa 610 milioni di euro”. Importo che, prudenzialmente, viene incrementato fino ad euro 811,3 milioni. Applicando una “aliquota marginale media del 30 per cento” si determinerebbe il minore gettito per un valore di euro 243 milioni. Saranno bastevoli? Ovvero, possiamo (o dobbiamo) attenderci un cambiamento interpretativo o un aggiornamento del valore del fondo a sostengo di una norma che, se interpretata alla lettera, consentirà (o imporrà) ai sostituti di imposta di conguagliare (presumibilmente a favore dei lavoratori) anche le auto aziendali o altri beni in natura? Il tutto anche in favore di lavoratori che, per fortuna, non possono dirsi travolti dalle tematiche economiche contingenti. Ma non solo. Il fondo di 243 milioni di euro è sicuramente relativo alle mancate entrate IRPEF. Come non citare, attesa l’armonizzazione tra retribuzione imponibile fiscale e contributiva, il risparmio cospicuo anche per le aziende che, avendo concesso benefits (uno su tutti, autoveicoli in uso promiscuo), potranno (o dovranno) recuperare i contributi da loro sostenuti sempre all’interno dei famosi 3.000 euro? Se a livello fiscale si stima una aliquota del 30 per cento marginale (quindi, ad esempio, su un valore imponibile di euro 2.000, le mancate imposte stimate ammontano a 900 euro), a livello contributivo una previsione astratta non può discostarsi dalla stessa quantificazione (assumendo una aliquota previdenziale aziendale pari al 30% o poco meno). Ma di questo, dal tenore letterale della norma, non vi è menzione. Considerazioni conclusive La previsione in discussione, sicuramente innovativa sia nel quantum che nei benefits introdotti, appare votata a consentire al privato (azienda) di poter essere sensibile all’aumento del costo della vita che tutti, nostro malgrado, stiamo subendo. Ciò non di meno, siamo sicuri che fosse questo l’intento dell’esecutivo? Rendere esenti il conferimento di beni e servizi in natura che potrebbero anche non riguardare il caro energia? Il tutto con un decreto, Aiuti quater, il cui articolo terzo è così rubricato “Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette” E, sia chiaro, nessun può pensare che, come peraltro già successo, l’Amministrazione finanziaria, più attenta ai “lacciuoli della borsa”, possa immaginarsi una interpretazione fantasiosa, correndo ai ripari rispetto ad una lettura della norma talmente chiara (oggi) che non sembra sovvertibile. O almeno, speriamo. E, se fosse, auspichiamo nel tempismo. Il conguaglio fiscale (e previdenziale, a questo punto) si avvicina. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/12/07/fringe-benefit-esenzione-3-000-euro-2022

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