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Voucher in agricoltura: nuove regole per il 2023

Novità in arrivo per le prestazioni occasionali in agricoltura. Il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede l’utilizzo dei voucher lavoro nell’ambito delle attività agricole di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto. L’obiettivo è garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali. Quali sono gli adempimenti a carico del datore di lavoro?

Il disegno di legge di Bilancio 2023 rilancia l’utilizzo dei voucher come forma di retribuzione del lavoro occasionale con una particolare attenzione all’agricoltura, il cui regime viene praticamente riscritto ex-novo. L’intervento si propone di “garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato…” L'intervento modifica l’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, abrogandone alcune disposizioni, fra cui quelle relative al compenso minimo e alla durata e introduce una nuova disciplina. Le novità della legge di Bilancio 2023 Secondo le nuove disposizioni, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto ai sensi dei commi da 1 a 12, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali: a) persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o dell’indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali; b) pensionati di vecchiaia o di anzianità; c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolar- mente iscritti a un ciclo di studi presso un’università; d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà. 258-quater. Adempimenti del datore di lavoro Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. In caso di superamento del predetto limite di durata il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, all’inoltro al competente Centro per l’impiego della comunicazione obbligatoria di cui art. 9-bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione o in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli previsti dalla norma in esame, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.Non possono instaurare rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato i datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In questa ottica, il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro, con le modalità previste per il pagamento delle retribuzioni. Vale a dire che il dovuto deve essere corrisposto tramite: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Quanto agli adempimenti del datore di lavoro agricolo, i lavoratori in argomento debbono essere iscritti nel libro unico del lavoro anche in unica soluzione ed anche alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile, con le modalità di cui sopra. La dovuta informativa al lavoratore si intende soddisfatta con la consegna di copia della comunicazione di assunzione inoltrata al competente Centro per l’impiego a norma dell’articolo 9-bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510. Per il lavoratore il compenso ricevuto è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/12/27/voucher-agricoltura-nuove-regole-2023

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