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Fondo solidarietà trasporto aereo: domanda e conguaglio

Nella circolare n. 138 del 2022, l’INPS fornisce le istruzioni operative per il ricorso al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del Sistema aeroportuale da parte dei datori di lavoro che vogliono accedere al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

Con la circolare n. 138 del 28 dicembre 2022, l’INPS fornisce le istruzioni per l’accesso ai predetti finanziamenti e per la gestione amministrativa delle relative domande, nonché le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens, ai fini del conguaglio della prestazione da parte delle aziende, e per la gestione del periodo transitorio. Finalità dei programmi formativi Il finanziamento può essere richiesto per gli interventi formativi che abbiano le seguenti finalità: a) interventi formativi di lavoratori, anche se collocati in CIGS, finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale anche conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, nonché per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, svolti direttamente dal datore di lavoro richiedente; b) interventi formativi di lavoratori in CIGS/NASpI, per il mantenimento e l’aggiornamento di brevetti, licenze o attestati, finalizzati all’assunzione presso altra azienda richiedente, a condizione che gli stessi siano accompagnati da un impegno di assunzione dei lavoratori formati da parte dell’azienda richiedente. Questi interventi formativi, per lo scopo che si prefiggono, hanno priorità di finanziamento rispetto ad altre tipologie di intervento formativo richiesto; c) interventi formativi di lavoratori collocati in NASpI, per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati. Criteri di accesso Possono accedere le aziende in regola con il versamento del contributo ordinario dello 0,50%, nonché con il versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, entro il limite del 40% della contribuzione complessivamente versata dalla singola azienda fino al termine del trimestre precedente la data della domanda, al netto dei finanziamenti per programmi formativi della medesima tipologia e di quelli rimborsati direttamente ai lavoratori in CIGS. La misura dell’intervento formativo relativo a ciascun lavoratore è stabilita in base alla retribuzione oraria lorda di riferimento moltiplicata per le ore di formazione consuntivate, ridotta dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari. Presentazione della domanda In base alla tipologia di intervento da richiedere, la domanda di accesso deve essere presentata esclusivamente in via telematica e deve contenere: - la durata del progetto formativo e il numero di lavoratori coinvolti; - la dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante dell’azienda in ordine al versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, nonché all’eventuale utilizzo di finanziamenti per programmi formativi erogati dagli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari. Alla domanda deve essere altresì allegato il verbale dell’accordo sindacale, il piano formativo e ogni altra documentazione tecnica necessaria per le valutazioni del Comitato amministratore del Fondo in oggetto; nel caso di interventi formativi finalizzati all’assunzione, dovrà essere corredata anche dal programma delle assunzioni previste. Esposizione in Uniemens Le aziende ammesse ai programmi formativi potranno accedere al relativo finanziamento con il sistema del conguaglio dei contributi dovuti dalle medesime per i propri dipendenti, esponendo, nella sezione “DenunciaAziendale”, nell’elemento “RecuperoPrestFondiSol” “CausaleRecPrest”, la causale “L112”, già utilizzata per il recupero degli interventi formativi concessi dal previgente Fondo speciale e nell’elemento “ImportoRecPrest” le somme da recuperare.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 28/12/2022, n.138

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/12/29/fondo-solidarieta-trasporto-aereo-domanda-conguaglio

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