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Il datore di lavoro non può nominare più di un RSPP. Una esclusione convincente?

Il datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione? Nella risposta n. 3 del 22 dicembre 2022, la Commissione interpelli del Ministero del Lavoro prende le mosse da alcune norme del D.Lgs. n. 81/2008 e ritiene che si preveda la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP); nel caso di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione e i datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile. Viene spontaneo cogliere nella risposta l’esclusione della possibilità di nominare più di un RSPP. Si tratta di un’esclusione convincente?

Incontentabile? Forse, e magari esagero. Pochi giorni or sono, sul Quotidiano del 19 novembre 2022, avevo sì elogiato l’interpello n. 2 del 26 ottobre 2022 della Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, attribuendole il merito di aver ricondotto correttamente la sorveglianza sanitaria del medico competente nel quadro dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in tal guisa smentendo le tesi di diverso segno sostenute nella lettera circolare n. 3 del 12 ottobre 2017 dell’allora Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e già all’epoca criticate sul Quotidiano del 13 novembre 2017. E tuttavia, a ben vedere, nemmeno all’interpello n. 2/2022 si è risparmiata una critica (in Diritto e pratica del lavoro n. 46/2022, pag. 2819). La nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione Ora tocca all’interpello n. 3 del 22 dicembre 2022, avente per oggetto il quesito: “un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione?”. La Commissione prende le mosse da alcune norme del D.Lgs. n. 81/2008: - l’art. 2, al comma 1, definisce, alla lettera f), il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” come “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”, e alla lettera l) il “servizio di prevenzione e protezione dai rischi” come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”; - l’art. 2, al comma 1, lettera t), definisce l’“unità produttiva” come “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”; - l’art. 17, al comma 1, dispone che “il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”; - l’art. 31, al comma 1, stabilisce che “salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo”; - l’art. 31, al comma 8, prevede che “nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione, e che “i datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”. La risposta del Ministero del Lavoro Questa la conclusione: “la Commissione ritiene che la citata normativa preveda la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP)”, “nel caso di aziende con più unità produttive (come definite dall’art. 2, comma 1, lettera t), nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione”, “i datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”. Osservazioni Stante il quesito, viene spontaneo cogliere nella risposta l’esclusione della possibilità di nominare più di un RSPP. Si tratta di una esclusione convincente? L’interrogativo s’impone, in quanto la Commissione - tra i pur molteplici dati normativi richiamati - omette di esercitarsi - chissà perché - proprio sul disposto esplicitamente dedicato al “numero” di responsabili e addetti del servizio. Reputo, infatti, doveroso fare i conti con l’art. 31, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008: “Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1”, “devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati nello svolgimento dei compiti loro assegnati”. Dove la necessità di un “numero sufficiente” è stabilita, non solo per gli “addetti”, bensì anche per i “responsabili”, gli uni e gli altri eloquentemente evocati al plurale. E dove si mette in luce l’esigenza che il numero di “responsabili” sia sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e, quindi, della specifica azienda volta a volta considerata. Una “sufficienza” palesemente giustificata, ove si tenga conto del fatto che il SPPR può essere chiamato ad operare anche in strutture notevolmente ampie e diversificate. A ben vedere, il numero dei responsabili - e non solo degli addetti - s’inquadra coerentemente nella cornice di un SPPR giustappunto definito dall’art. 2, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 81/2008 come “insieme delle persone, sistemi e mezzi”, e costituisce un elemento destinato a formare oggetto del documento di valutazione dei rischi, non a caso contenente in base all’art. 28, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 81/2008 anche “l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”. E in questa ottica occorre collocare anche l’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 (“Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”). Non dunque una regola rigida, ma una mera possibilità, doverosamente vagliata dal datore di lavoro alla stregua delle “caratteristiche dell'azienda”, in guisa da garantire ai componenti del SPPR la disponibilità “di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati”. Evidente è, d’altra parte, che, nell’ipotesi di nomina di più RSPP, spetterebbe al datore di lavoro vuoi in sede di DVR, vuoi in sede di nomina degli RSPP, soddisfare un’ulteriore esigenza, e, cioè, quella di garantirne un coordinamento, onde evitare il pericolo di azioni contraddittorie, tanto per fare qualche esempio, nella segnalazione delle situazioni di rischio o nella proposta dei programmi formativi. Non diversamente da quanto esplicitamente previsto con riguardo ai medici competenti nell’art. 39, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 (“Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”). Resta da sottolineare, a scanso di equivoci non poco diffusi, che numerose aziende operano nell’ambito di più distinti stabilimenti. Di qui a considerare siffatti stabilimenti come distinte unità produttive, il passo può essere troppo lungo. Invero, l’art. 2, comma 1, lettera t), del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che, “ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo”, per “unità produttiva”, si intende “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”. Ne consegue che, ove un singolo stabilimento non assurga al rango di “unità produttiva” in quanto privo di piena ed effettiva autonomia finanziaria, un personaggio come il direttore dello stabilimento non appare in grado di recitare il ruolo di datore di lavoro destinatario degli obblighi indelegabili di cui all’art. 17, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008, e, dunque, in particolare, di nominare l’RSPP. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/12/29/datore-lavoro-non-nominare-rspp-esclusione-convincente

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